Lavoratori fragili e in quarantena – le novità della Legge di Bilancio INPS

L’INPS, con il messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, fornisce indicazioni in materia di quarantena e di permanenza domiciliare fiduciaria per i lavoratori privati, nonché in riferimento ai lavoratori fragili.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato eliminato l’obbligo, per il medico curante, di indicare sul certificato di malattia gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico in condizione di particolare fragilità, la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio) ha invece introdotto un nuovo periodo di tutela dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. Nello specifico, è stato precisato che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.

Per questi lavoratori è stato anche prorogato, per lo stesso periodo, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Sorveglianza sanitaria eccezionale – proroga al 31 marzo 2021

L’INAIL informa che le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del D.L 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020 sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Fino al 31 marzo 2021, pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 possono nominarne uno o fare richiesta all’INAIL per effettuare visite mediche per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili.

Le richieste, che devono essere presentate attraverso l’apposito servizio online continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44/2020.

Legge di Bilancio – Agevolazioni contributive

Tra le previsioni della Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), rientrano anche indicazioni in merito ad alcune delle agevolazioni contributive cui i datori di lavoro possono far riferimento nel 2021 in materia di nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato.

Assunzione giovani a tempo indeterminato

Il nuovo sgravio contributivo per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani introdotto dall’art. 1, c. 10 ricalca l’agevolazione, già strutturale, di cui alla L. 205/2017.

L’agevolazione prevede una decontribuzione del 50% per un periodo massimo di 36 mesi nei limiti di 6.000 euro annui ed è riconosciuta a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione a tempo indeterminato, avvenuta nel biennio 2021-2022, di soggetti che non abbiano compiuto i 36 anni di età.

Per le assunzioni effettuate in sedi o unità produttive site in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il legislatore prevede un periodo di fruizione più lungo, fino a 48 mesi.

L’accesso al beneficio è precluso ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti o nei 9 mesi successivi abbiano proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi di lavoratori con la medesima qualifica.

 

Agevolazione per assunzione di donne disoccupate

Sempre per il biennio 2021-2022, la Legge di Bilancio 2021 incrementa fino al 100% l’aliquota di sgravio, prevista dalla L. 92/2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 euro annui e la durata dello sgravio di 18 mesi complessivi

Tale sgravio spetta solo per le solo per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di donne prive di impiego regolarmente retribuito, che abbiano i seguenti requisiti:

  • donne over50, disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Al fine di poter accedere al beneficio, l’assunzione incentivata deve comportare un incremento occupazionale netto verificato mensilmente rispetto ai lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

 

Assunzione di persone con disabilità – sospensione obblighi in costanza di ammortizzatori COVID

Con la Circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 il Ministero del Lavoro ha chiarito che per tutte le imprese che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia devono intendersi sospesi gli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui all’art. 3, c. 5, della legge n. 68 del 1999.

Tale sospensione era già prevista per le aziende in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria non COVID che non fossero in grado di adempiere all’obbligo di assunzione disabili, pertanto il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno precisare l’equiparazione tra la situazione di emergenza pandemica alle altre ipotesi di ricorso alla Cassa Integrazione.

L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti rimane sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID – 19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate nella circoscrizione provinciale in cui ha sede l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. Tale obbligo si intende ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi previsti per l’emergenza Covid – 19.

Termine presentazione domande IO Lavoro al 31 gennaio 2021

L’ANPAL ha informato che il termine per la presentazione delle domande finalizzate a beneficiare dell’agevolazione IO Lavoro è fissato alla data del 31 gennaio 2021. Le domande dovranno essere trasmesse tramite l’apposita procedura sul portale INPS.

L’agevolazione, che consiste  in uno sgravio dai pagamenti contributivi a carico del datore di lavoro esclusi i premi e i contributi INAIL, dovrà fare riferimento alle assunzioni avvenute nell’arco dell’anno 2020 e quindi fino alla data del 31 dicembre 2021.

L’incentivo si riferisce alle ipotesi di assunzione con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante o con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per soci lavoratori in cooperative. I soggetti interessati dall’assunzione devono necessariamente trovarsi in stato di disoccupazione.

datori di lavoro che possono fruire del beneficio sono tutti i datori di lavoro privati. Le nuove assunzioni, però, non dovranno coinvolgere soggetti che hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro. Inoltre, l’incentivo è subordinato alla circostanza per cui i nuovi assunti siano:

  • Di età compresa tra i 16 anni e i 24 anni;
  • Alternativamente, di età oltre i 25 anni senza impiego regolarmente retribuito dal almeno 6 mesi.

Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui da parametrare su base mensile. Alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS (Circ. INPS 124/2020)
L’incentivo è cumulabile con altre tipologie di incentivi.

INPS: ulteriori chiarimenti esonero contributivo per le aziende che non hanno richiesto CIG-Covid 19

Con messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non hanno richiesto trattamenti di cassa integrazione. Si tratta di quanto previsto dall’art. 3 del decreto “Agosto” (d.l. 104/2020).

Per accedere all’esonero, i datori di lavoro interessati dovranno accedere all’apposito cassetto INPS ed indicare le seguenti informazioni:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero.

Le strutture territoriali verificheranno le informazioni fornite così che possa essere fornito il codice di autorizzazione. Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente al controllo delle informazioni fornite relative ai periodi di maggio e giugno con particolare riferimento alla mancata fruizione dei trattamenti d’integrazione salariale messi a disposizione dal Governo con il decreto “Cura Italia” (d.l. 18/2020).

Le domande devono essere trasmesse entro il 31 gennaio 2021 e l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020.

L’INPS, inoltre, ricorda che: “come precisato nel messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate”.

Decreto “Ristori-quater”: indicazioni generali INPS su sospensioni versamenti dicembre 2020

Con circolare del 14 dicembre 2020, n. 145, l’INPS fornisce indicazioni generali in merito alla sospensione degli adempimenti contributivi previsti nuovamente con il d.l. 157/2020 (decreto “Ristori-quater”).

Nello specifico, si tratta delle misure previste all’art. 2, commi 1, 2 e 3 del d.l. 157/2020 che hanno previsto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020.

L’art. 2, co. 1, prevede che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente” sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.

L’INPS chiarisce che i versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. In tali ipotesi non è richiesta la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

 

Il co. 2 dell’art. 2 estende la sospensione ad ulteriori 4 categorie di imprese:

  • Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020. I codici ATECO vengono individuate nell’Allegato 1 della circolare;
  • Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (Allegato 2) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree che sono state definite come “arancioni” o “rosse”;
  • Soggetti che operano nei settori economici individuati dal decreto “Ristori-ter” (Allegato 3) con sede nelle zone “rosse”;
  • Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator (Allegato 4) con sede nelle zone “rosse”.

 

Alla luce di quanto è stato disposto dal Ministero della Salute, ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, devono considerarsi:

  • zone arancioni à Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;
  • zone rosse à Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.

Le modifiche relative all’inquadramento in zone arancioni o rosse avvenute successivamente al 26 novembre 2020 non rilevano ai fini della sospensione contributiva prevista dal decreto “Ristori-quater”.

 

L’INPS specifica, inoltre, che la sospensione prevista per il mese di dicembre riguarda esclusivamente il versamento delle prestazioni e non l’adempimento degli obblighi di informazione e comunicazione in capo ai datori di lavoro interessati e potenzialmente beneficiari delle misure previste dal d.l. 157/2020.

INCENTIVO “IO LAVORO”

L’INPS, con la circolare n.124 del 26 Ottobre 2020, fornisce le istruzioni operative per la richiesta del nuovo
incentivo IO LAVORO fruibile da tutti i datori di lavoro compresi i soggetti non imprenditori (ovvero le
associazioni, i professionisti e le associazioni di volontariato) che assumono/trasformano a tempo
indeterminato
giovani (con un’età compresa tra 16 e 24 anni) e disoccupati (dai 25 anni in su che risultino
privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 a
decorrere delle competenze di novembre 2020 e utilizzabile entro e non oltre il 28 febbraio 2022.
PERIODO DI INTERVENTO, MISURA E AMBITO
L’incentivo riconosce, per un periodo pari a 12 mesi, uno sgravio totale pari al 100% dei contributi dovuti dal
datore di lavoro per ogni lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato, nel limite massimo di 8.060
euro.
ESCLUSIONI
Detto esonero contributivo non si applica:
1. ai premi assicurativi dovuti all’INAIL;
2. al contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’articolo n.
2120 del codice civile;
3. al contributo eventualmente dovuto ai Fondi di solidarietà;
4. al contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
5. alla contribuzione non avente natura previdenziale.

Non è possibile godere dell’esonero contributivo:
1. Per le assunzioni con contratto:
di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale;
di apprendistato di alta formazione e ricerca;
di lavoro intermittente;
di lavoro domestico.
2. In caso di ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’esonero si applica, con un tetto massimo mensile pari ad euro 671,66 ed una soglia giornaliera pari ad euro
21,66 (ovvero 671,66/31), alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, la cui sede di lavoro
sia situata in una delle seguenti regioni:
“meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Abruzzo, Puglia e Sicilia);
“più sviluppate” (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Trento, Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
“in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).
Sono interessati tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, già instaurati
o da instaurare.
CONDIZIONI E CUMULO CON ALTRI INCENTIVI
Le condizioni per fruire del beneficio sono:
– l’adempimento degli obblighi contributivi e il possesso del DURC regolare;
– l’osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (
D.Lgs 81/2008);
– il rispetto degli accordi e CCNL, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– Rispetto del de minimis se il lavoratore ha compiuto i 25 anni;
– Rispetto della media ULA se si supera i limiti previsti per gli aiuti di stato previsti dalla normativa
Europea.
In ragione della natura e della misura dell’esonero, lo stesso è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
A titolo d’esempio:
– esonero triennale per assunzione di giovani (art. 1, commi 100 e seguenti,
L. 205/2017);
– Incentivo per l’assunzione di lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza (
art. 8 del D.L n. 4/2019).
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Per beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro interessati devono inviare telematicamente all’INPS
un’istanza preliminare di ammissione, utilizzando il modulo “IO LAVORO” disponibile all’interno
dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, indicando:
il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione, ovvero la
trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
l’area (Regione) di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra quelle ammesse
al finanziamento;
l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei delle mensilità supplementari;
l’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio;
se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti;
se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero strutturale previsto dalla Legge
di Bilancio 2018
.
Successivamente all’accoglimento dell’istanza preliminare trasmessa all’INPS, il datore di lavoro ha
l’onere di comunicare, entro il termine di
10 giorni di calendario, a pena di decadenza, l’avvenuta
assunzione, e di confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
Qualora l’istanza preliminare dovesse essere inizialmente non accolta per carenza fondi, o in assenza di
rilevamento, nella fase di consultazione da parte dell’INPS, di una dichiarazione di immediata disponibilità
(DID) validamente rilasciata dall’ANPAL, la domanda sarà contraddistinta dallo stato di “non accolta
provvisoria”, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione.

INPS: COVID-19 – sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

L’INPS, con la circolare n. 128 del 12 novembre 2020, fornisce le indicazioni relative alla fattispecie di sospensione prevista dai decreti-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”) e n. 149/2020 (cd. decreto “Ristori bis”).

Le istruzioni operative verranno fornite con apposito messaggio.

Governo: COVID-19 – pubblicato il cd. Decreto “Ristori ter”

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori ter“) con le misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.

Tra l’altro, il testo prevede:

  • l’incremento di 1,45 miliardi, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto “Ristori bis” (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta;
  • l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto;
  • l’istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
  • l’aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.