INCENTIVO “IO LAVORO”

L’INPS, con la circolare n.124 del 26 Ottobre 2020, fornisce le istruzioni operative per la richiesta del nuovo
incentivo IO LAVORO fruibile da tutti i datori di lavoro compresi i soggetti non imprenditori (ovvero le
associazioni, i professionisti e le associazioni di volontariato) che assumono/trasformano a tempo
indeterminato
giovani (con un’età compresa tra 16 e 24 anni) e disoccupati (dai 25 anni in su che risultino
privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 a
decorrere delle competenze di novembre 2020 e utilizzabile entro e non oltre il 28 febbraio 2022.
PERIODO DI INTERVENTO, MISURA E AMBITO
L’incentivo riconosce, per un periodo pari a 12 mesi, uno sgravio totale pari al 100% dei contributi dovuti dal
datore di lavoro per ogni lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato, nel limite massimo di 8.060
euro.
ESCLUSIONI
Detto esonero contributivo non si applica:
1. ai premi assicurativi dovuti all’INAIL;
2. al contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’articolo n.
2120 del codice civile;
3. al contributo eventualmente dovuto ai Fondi di solidarietà;
4. al contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
5. alla contribuzione non avente natura previdenziale.

Non è possibile godere dell’esonero contributivo:
1. Per le assunzioni con contratto:
di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale;
di apprendistato di alta formazione e ricerca;
di lavoro intermittente;
di lavoro domestico.
2. In caso di ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’esonero si applica, con un tetto massimo mensile pari ad euro 671,66 ed una soglia giornaliera pari ad euro
21,66 (ovvero 671,66/31), alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, la cui sede di lavoro
sia situata in una delle seguenti regioni:
“meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Abruzzo, Puglia e Sicilia);
“più sviluppate” (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Trento, Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
“in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).
Sono interessati tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, già instaurati
o da instaurare.
CONDIZIONI E CUMULO CON ALTRI INCENTIVI
Le condizioni per fruire del beneficio sono:
– l’adempimento degli obblighi contributivi e il possesso del DURC regolare;
– l’osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (
D.Lgs 81/2008);
– il rispetto degli accordi e CCNL, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– Rispetto del de minimis se il lavoratore ha compiuto i 25 anni;
– Rispetto della media ULA se si supera i limiti previsti per gli aiuti di stato previsti dalla normativa
Europea.
In ragione della natura e della misura dell’esonero, lo stesso è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
A titolo d’esempio:
– esonero triennale per assunzione di giovani (art. 1, commi 100 e seguenti,
L. 205/2017);
– Incentivo per l’assunzione di lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza (
art. 8 del D.L n. 4/2019).
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Per beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro interessati devono inviare telematicamente all’INPS
un’istanza preliminare di ammissione, utilizzando il modulo “IO LAVORO” disponibile all’interno
dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, indicando:
il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione, ovvero la
trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
l’area (Regione) di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra quelle ammesse
al finanziamento;
l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei delle mensilità supplementari;
l’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio;
se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti;
se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero strutturale previsto dalla Legge
di Bilancio 2018
.
Successivamente all’accoglimento dell’istanza preliminare trasmessa all’INPS, il datore di lavoro ha
l’onere di comunicare, entro il termine di
10 giorni di calendario, a pena di decadenza, l’avvenuta
assunzione, e di confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
Qualora l’istanza preliminare dovesse essere inizialmente non accolta per carenza fondi, o in assenza di
rilevamento, nella fase di consultazione da parte dell’INPS, di una dichiarazione di immediata disponibilità
(DID) validamente rilasciata dall’ANPAL, la domanda sarà contraddistinta dallo stato di “non accolta
provvisoria”, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione.

INPS: COVID-19 – sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

L’INPS, con la circolare n. 128 del 12 novembre 2020, fornisce le indicazioni relative alla fattispecie di sospensione prevista dai decreti-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”) e n. 149/2020 (cd. decreto “Ristori bis”).

Le istruzioni operative verranno fornite con apposito messaggio.

Governo: COVID-19 – pubblicato il cd. Decreto “Ristori ter”

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori ter“) con le misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.

Tra l’altro, il testo prevede:

  • l’incremento di 1,45 miliardi, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto “Ristori bis” (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta;
  • l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto;
  • l’istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
  • l’aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

INPS: COVID-19 – operativo l’esonero dei contributi per aziende che non richiedono la CIG

L’INPS, con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, fornisce le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, nel flusso Uniemens.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. L’operatore della Struttura territorialmente competente (U.O. Anagrafica e Flussi), una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’INPS precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Si fa altresì presente che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo quanto previsto al paragrafo 6 della citata circolare n. 105/2020 (ossia nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva).

 

️𝗕𝗼𝗻𝘂𝘀 𝗦𝘂𝗱 𝘀𝘂𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶 dovuti: istruzioni 𝗜𝗡𝗣𝗦 𝘀𝘂𝗹𝗹’ESONERO 𝗱𝗲𝗹 𝟯𝟬%

L’agevolazione consiste:
▶️ nell’esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale INPS complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati per i lavoratori che operano nelle regioni del Mezzogiorno.

▶️spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 (ma probabilmente sarà confermata anche con la legge di bilancio 2021), in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione degli apprendisti, sia per i rapporti di lavoro già istaurati che per quelli “instaurandi” a patto che si rispetti il requisito geografico.

▶️Sono esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico.

⭕️Requisiti indispensabili per accedere all’agevolazione/decontribuzione
• possesso del DURC, documento unico di regolarità contributi;
• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi.

Decreto di agosto 2020 è legge (principali novità)

Con l’approvazione definitiva alla Camera è giunto al termine l’iter di conversione in legge del decreto agosto 2020. Vediamo quali sono le principali misure del testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dal prolungamento della cassa integrazione alle novità per i bonus, in primis l’ecobonus 110.

Il decreto “Misure urgenti per il sostengo e il rilancio dell’economia”, conosciuto come “Decreto agosto” ha avuto il via definitivo dalla Camera. Un provvedimento di 165 articoli, rispetto ai 115 del testo iniziale, che introducono nuove misure di sostegno a lavoratori, famiglie e imprese colpiti dall’emergenza covid. Vediamo quali sono le novità più importanti del testo definitivo del decreto agosto 2020.

Bonus affitto nel decreto agosto

Nel decreto agosto viene ampliato il bonus affitti che passa dal 30 al 50%. In caso di stipula di un doppio contratto, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto di azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi gli accordi

Superbonus nel decreto agosto

Introtte nel decreto agosto alcune modifiche all’ecobonus. Si parte dalla definizione più ampia del concetto di “accesso autonomo”, fino all’abbassamento del quorum dei condomini favorevoli ai lavori, passando all’ammissione al superbonus anche per le singole unità abitative con difformità urbanistiche e catastali.

Messa in sicurezza degli edifici

Vengono modificate le norme per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con un incremento delle risorse e con modifiche sull’utilizzo delle stesse.

Bonus ristoranti

Nel decreto agosto è confermato il cosiddetto “bonus ristoranti” un contributo a fondo perduto per i ristoranti di tutta Italia per l’acquisto di materie prime made in Italy a partire da 2500 euro, mentre i ristoranti dei centri storici di 29 città d’arte ad alta vocazione turistica potranno optare per un contributo dal 15% al 5% in base al fatturato che va dai 1000 euro fino ai 150mila. Bonus viaggio per taxi e Ncc che ptranno ricevere fino a 600 euro

Proroga Tosap e Cosap

Prevista nel decreto agosto la proroga fino al 31 dicembre 2020 dell’esonero dal pagamento della Tosap e della Cosap per l’occupazione del suolo pubblico. L’esonero riguarda gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande.

Cassa integrazione nel decreto agosto 2020

Prolungamento della cassa integrazione dalle 9 settimane alle 18 fino al 31 dicembre 2020. Le prime nove settimane saranno a carico della fiscalità generale, mentre le successive nove saranno gratuite per i datori di lavoro solo a patto che abbiano subito una perdita del fatturato di almeno il 20% nel I semestre 2020 rispetto al I semestre 2019. Per una perdita minore, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo addizionale del 9%, mentre del 18% se non hanno subito nessuna perdita

Divieto di licienzamenti

Nel decreto agosto 2020 è previsto il divieto di licenziamenti per i datori di lavoro che utilizzano la cassa covid dal 13 luglio al 31 dicembre. Viene previsto un esonero contributivo totale dai contributi previdenziali per le aziende che assumono a tempo indeterminato o stabilizzano contratti a termine.

Decreto agosto indennità di 1000 euro

Viene introdotta un’indennità di 1000 per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e quelli dello spettacolo. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Bonus di 600 euro per i titolari di rapporti di collaborazione con le federazioni sportive a condizione che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività a causa del covid.

Fondo formazione casalinghe e casalinghi

Il decreto agosto istituisce il fondo per la formazione delle casalinghe e dei casalinghi con una dotazione di tre milioni di euro all’anno a partire dal 2020.

Moratoria prestiti nel decreto agosto

La moratoria per le pmi slitta dal 30 settembre al 31 gennaio. La proroga è autonomatica a meno che non sia la stessa impresa a farne rinuncia con una comunciazione scritta da inviare entro il 30 settembre al soggetto finanziatore

Misure per le imprese

Nel decreto agosto vengono rifinanziate le misure per le imprese. In particolare

  • Misura Sabatini con 64 milioni di euro
  • Contratti di sviluppo con 500 milioni di euro
  • Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa con 200 milioni

Proroga della scadenza ISA

I contribuenti ISA che hanno saltato la scadenza del 20 agosto per il saldo annuale dei redditi del 2019 e la prima rata di acconto per il 2020 potranno eseguire il pagamento entro il 20 ottobre, con la maggiorazione dello 0,8%

Sgravi per il lavoro al Sud

Le imprese che hanno la loro sede fiscale al Sud avranno un abbattimento del 30% del costo dei contributi per i loro dipendenti e per quelli che assumeranno nei prossimi tre mesi

Piano cashbank nel decreto agosto

Nel piano di sostegno ai pagamenti elettronici viene anticipato a dicembre il piano di cashbank: un meccanismo a punti, in base al numero dei pagamenti digitali effettuati, che dá la possibilità ai cittadini di recuperare quanto speso

Aumento pensioni di invalidità

Previsto nel decreto agosto l’aumento delle pensioni di invalidità civile al 100%. A partire dal 20 luglio è riconosciuto ai cittadini di età pari o superiore ai 18 anni un aumento dell’assegno di invalidità da 285 euro a circa 650 euro.

Smart working

Nuove regole per lo smart working. I genitori dei figli under 14 in quarantena per contatto con un positivo a scuola o durante l’attività sportiva o ricreativa potranno lavorare in smart working. Fino al 31 giugno del 2021 lavoreranno da remoto i genitori dei figli con disabilità grave. Smart working dal 16 ottobre al 31 dicembre anche per i lavoratori fragili

Contributo acquisto veicoli ecologici

Novità anche per il contributo per l’acquisto di veicoli ecologici nel decreto agosto. Chi ha un veicolo immatricolato che abbia compiuto dieci anni e decide di rottamarlo e di acquistarne uno nuovo elettrico con emissioni di Co2 comprese tra 0 e 20 g/km beneficia di 10.000 euro di incentivo. Se la scelta ricade su un’auto con emissioni comprese tra 21 e 60 g/km il bonus è di 6.500, mentre se le emissioni vanno da 61 a 90 g/km sono riconosciuti 3.750 euro. Infine, 3.500 euro di bonus per chi acquista un veicolo con emissioni comprese tra 91 e 110 g/km, rottamando contestualmente un vecchio veicolo.

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (C.D. DECRETO DI AGOSTO) – LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (C.D. DECRETO DI AGOSTO) – LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

I nuovi trattamenti di CIG, ASSO, CIGD – durata massima:

IL DECRETO LEGGE N. 104/2020 RIDETERMINA IL NUMERO MASSIMO DI SETTIMANE RICHIEDIBILI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 ( FINO A 18 SETTIMANE COMPLESSIVE) AZZERANDO IL CONTEGGIO DI QUELLE RICHIESTE E AUTORIZZATE PER I PERIODI FINO AL 12 LUGLIO 2020, AI SENSI DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA DETTATA DAI DECRETI LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (CONVERTITO DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27), E 19 MAGGIO 2020, N. 34 ( CONVERTITO DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77).

I nuovi trattamenti di CIG, ASSO, CIGD – MESSAGGIO INPS 21/08/2020.0003131:

Per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere. Qualora i datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, abbiano già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime nove settimane di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite. A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), ridetermineranno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

I nuovi trattamenti di CIG, ASSO, CIGD – la contribuzione addizionale:

Prima tranche di nove settimane: nessuna contribuzione addizionale

Seconda tranche di ulteriori nove settimane (richiedibile solo ove decorso il primo periodo interamente autorizzato di nove settimane): contributo addizionale determinato sulla base del  raffronto  tra  il  fatturato aziendale  del  primo  semestre  2020  e  quello  del  corrispondente semestre 2019, pari: üal 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al  lavoratore  per  le  ore  di  lavoro  non  prestate  durante   la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per  i  datori  di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; üal  18 %  per  cento  della  retribuzione  globale  che  sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate  durante  la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per  i  datori  di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato; üil contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 %  e  per  coloro  che  hanno  avviato  l’attività  di   impresa successivamente al 01/01/2019.

Il regime delle decadenze:

Invio domanda CIG COVID 19 ( 13/7 – 31/12) fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.  In fase di prima applicazione 30/09/2020
Invio dati pagamento diretto SR 41 ( 13/7 -31/12) fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione 15 settembre ( se successiva al termine di cui sopra)
Adempimenti prorogati
Invio domande accesso CIG COVID 19 e trasmissione dati pagamento in scadenza al 31/7/2020 31 agosto 2020
Invio domande accesso CIG COVID 19 e trasmissione dati pagamento in scadenza al 31/8/2020 30 settembre 2020

Esonero versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione:

A chi spetta:

datori di lavoro privati (esclusi agricoli) che non richiedono il nuovo trattamento di integrazione salariale e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno, degli ammortizzatori sociali emergenziali

Cosa spetta:

Esonero dal  versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31  dicembre  2020,  nei  limiti  del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite  nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi  e  contributi dovuti  all’INAIL,  riparametrato  e  applicato  su   base  mensile (mensilizzazione)

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote, nei limiti della contribuzione dovuta.

Contribuzione previdenziale (esclusioni):

Premi assicurativi INAIL , contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006 (Fondo Tesoreria INPS) contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo (Fondi bilaterali, FIS, Fondi alternativi) ücontributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato – o comunque destinabile – al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge n. 388/2000 contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991

Esonero versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione:

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero, si applicano i divieti di licenziamento cui all’articolo 14  del decreto; Øla violazione delle disposizioni sul divieto di licenziamento comporta la revoca dall’esonero contributivo con  efficacia  retroattiva  e  l’impossibilità  di presentare domanda di integrazione salariale emergenziale; ØL’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione  della Commissione europea nel limite di 800 mila euro; ØCon riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:

  1. a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (DURC);
  2. b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL:

L’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza e alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto Rilancio Italia. La norma, inoltre, prevede espressamente che detta proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle suddette prestazioni introdotta dal medesimo articolo 92.

L’importo  riconosciuto  per ciascuna  mensilità  aggiuntiva  è  pari  all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

(Cfr. Messaggio INPS n. 3160 del 27/8/2020)

Esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato:

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente  all’entrata  in  vigore  del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo  indeterminato,  con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti  di  lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo  massimo  di  sei  mesi  decorrenti  dall’assunzione, con esclusione dei  premi  e  contributi  dovuti  all’INAIL,  nel  limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060  euro  su  base  annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i  lavoratori  che  abbiano  avuto  un contratto   a   tempo   indeterminato   nei   sei   mesi   precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero è riconosciuto anche  nei  casi  di trasformazione  del  contratto  di   lavoro   subordinato   a   tempo determinato in contratto di lavoro a tempo  indeterminato ( trappola! vedi esclusione punto precedente)  successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è  cumulabile con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento previsti dalla normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero contributivo assunzioni a tempo determinato settore turistico e stabilimenti termali:

l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco  temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque  sino  ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato  o  con contratto di lavoro  stagionale  nei  settori  del  turismo  e  degli

stabilimenti termali (quali attività esattamente? Quelle indicate nella circolare INPS n. 94 del 14/8/2020)

In caso di conversione dei detti  contratti  in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato  si  applica  il comma 3 dell’articolo 6.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione  della Commissione europea

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine:

All’articolo  93  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 è sostituito  dal  seguente:  «1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo  21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (causali, numero proroghe, stop & go) e fino al  31  dicembre 2020 (da intendersi come ultima data entro cui operare la deroga, anche se con la proroga o rinnovo il rapporto dovesse proseguire oltre tale data), ferma restando la durata massima complessiva  di  ventiquattro mesi (o diversa durata prevista da Contratto collettivo anche aziendale?), è possibile rinnovare o prorogare per un periodo  massimo  di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato  a tempo  determinato,  anche  in  assenza  delle  condizioni  di   cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n. 81.»;
  2. b) il comma 1-bis è abrogato (l’obbligo di proroga ex lege/imponibile di manodopera esplica i suoi effetti solo per le proroghe avvenute nel periodo di vigenza della norma (19 luglio – 14 agosto), non oltre)

Art. 21 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

PROROGHE E RINNOVI •01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. •1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. •2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

dal 15 agosto 2020 la proroga o il rinnovo:

  1. a) sempre possibile per un periodo massimo di 12 mesi senza indicare la causale;
  2. b) vanno rispettati i 24 mesi di durata massima del singolo contratto a termine o di tutti i rapporti a termine per sommatoria: resta il dubbio relativo al caso in cui il contratto collettivo preveda un termine di durata per sommatoria più ampio (es. 30 mesi); dato però che si tratta di una specifica deroga normativa che non contempla tale ipotesi – almeno in via prudenziale – pare preferibile non andare oltre rispetto ai 24 mesi di legge;
  3. c) le proroghe diventano massimo 5: ossia le 4 di legge “normali” più questa – “per 1 sola volta” – eccezionale;
  4. d) in caso di rinnovo non va rispettato lo stop and go;
  5. e) datore e dipendente devono attivarsi entro il 31 dicembre 2020, a prescindere dalla nuova data di scadenza concordata (purché nel rispetto del limite di 12 mesi) a seconda della proroga o rinnovo stipulati: viene meno il precedente “blocco” del rapporto al 30 agosto 2020, inteso come fine lavoro. In pratica, per esempio, il 1° ottobre 2020 potrà essere concordata una proroga fino al 30 settembre 2021 (in pratica, dal 15 agosto e fino al 31 dicembre, ogni giorno è “buono” per concordare la proroga o il rinnovo).

Divieto di licenziamento:

Ai datori di lavoro che non  abbiano  integralmente  fruito  dei trattamenti di  integrazione  salariale  riconducibili  all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero  dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di  cui  agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  restano altresì sospese le procedure pendenti avviate  successivamente  alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Resta preclusa  al datore di lavoro, indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti,  la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge (per gli assunti prima del 7 marzo 2015).

I divieti non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati  da: Ø cessazione definitiva dell’attività dell’impresa,  conseguenti  alla  messa  in liquidazione della  società  senza  continuazione,  anche  parziale, dell’attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  o  attività  che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo  di  essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.; Ø accordo collettivo aziendale, stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali comparativamente  più  rappresentative  a  livello   nazionale (OO.SS. territoriali no RSA/RSU), di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo e ai quali è riconosciuto  il  trattamento  di  NASPI (con pagamento del ticket licenziamento); Ø fallimento, quando  non sia previsto l’esercizio  provvisorio  dell’impresa,  ovvero  ne  sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio  provvisorio  sia disposto per  uno  specifico  ramo  dell’azienda,  sono  esclusi  dal divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello stesso.

Divieto di licenziamento – revoca licenziamenti per GMO anno 2020:

Il datore  di  lavoro  che,  indipendentemente  dal  numero  dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del  contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo  3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga  alle  previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo  il  recesso  purchè  contestualmente  faccia richiesta del trattamento di cassa  integrazione  salariale,  di  cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17  marzo  2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24  aprile  2020,  n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato  senza  soluzione di continuità, senza oneri ne’ sanzioni per il datore di lavoro.

Licenziamento – casi possibili in vigenza del divieto:

  • Licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo •Licenziamenti per superamento del periodo di comporto •Licenziamenti intimati durante o al termine del periodo di prova •Licenziamento lavoratori domestici •Risoluzione rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo, non rientrerebbe il licenziamento per inidoneità psico-fisica del lavoratore.


Decontribuzione SUD
:

La disposizione prevede la concessione di un esonero del 30% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati non agricoli, con esclusione dei premi INAIL e con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020.

Sono esclusi dall’agevolazione i datori di lavoro domestico.

Regioni interessate (sede di lavoro): Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

L’agevolazione è concessa previa autorizzazione  della  Commissione  europea,   nel   rispetto   delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto  di  Stato  a sostegno   dell’economia   nell’attuale   emergenza   del    COVID-19.

Welfare aziendale – raddoppio limite 2020:

Limitatamente al periodo d’imposta 2020,  l’importo  del  valore dei beni ceduti e dei servizi  prestati  dall’azienda  ai  lavoratori dipendenti che non concorre alla  formazione  del  reddito  ai  sensi dell’articolo  51,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46

Tipologie di beni e servizi: Ø i buoni acquisto Ø i buoni carburante Ø i cesti natalizi Ø i premi per assicurazioni extra professionali Ø il cellulare ad uso privato  i generi in natura prodotti dall’azienda, etc. L’esclusione dal reddito opera anche se il fringe benefit è riconosciuto ad un solo dipendente non essendo richiesto che l’erogazione sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore ad euro 258,23 (516,46 per l’anno 2020) lo stesso concorre interamente a formare il reddito del percettore.

 

Bous 100 euro

Il Governo, con l’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), al fine di venire incontro ai lavoratori dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa nel mese di marzo nonostante l’emergenza epidemiologica che sta attraversando l’Italia, ha introdotto per questi ultimi
un incentivo di tipo economico.

Il beneficio, in particolare, consiste nell’erogazione di una somma pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Ne
hanno diritto esclusivamente i lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art.
49, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, che possiedono un reddito complessivo dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro. Ai fini della verifica del rispetto del limite di
40.000 euro, bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad
imposta sostitutiva.
Per ottenere il premio il lavoratore non è tenuto a presentare alcuna domanda al datore di lavoro, in quanto la norma dispone che spetta “in via automatica”. Sarà, quindi, il sostituto d’imposta a erogare materialmente il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.