Lavoro Domestico – contributi 2021

Con la Circolare n. 9 del 25 gennaio l’INPS ha fornito le tabelle aggiornate per il calcolo dei contributi dovuti in relazione ai rapporti di lavoro domestico.

L’Ente ha confermato gli importi già in vigore nel 2020, mantenendo la differenziazione fra tre diverse fasce retributive e confermando soglia delle 24 ore settimanali come limite oltre il quale si ha diritto al pagamento di un importo contributivo ridotto.

A partire dalla competenza di gennaio 2021, i datori di lavoro domestico dovranno tuttavia sostenere un costo più alto in relazione al rapporto di colf e badanti, così come previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento che è stato rinnovato lo scorso ottobre.

In particolare, il nuovo CCNL ha programmato l’incremento dei minimi retributivi e l’introduzione di piccole indennità che devono essere riconosciute ai lavoratori:

  • che svolgano attività di babysitter a tutela di bimbi fino ai 6 anni;
  • che si occupino contemporaneamente di più di una persona non autosufficiente;
  • che siano in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019.

Da ultimo, il rinnovo del CCNL ha disposto l’obbligatorietà dei contributi da versare al Fondo Colf e ha raddoppiato l’importo dei contributi dovuti allo stesso. A partire dal 1° gennaio, dunque, sono tenuti al versamento di tali contributi tanto i datori di lavoro quanto i dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06, di cui 0,02 a carico del lavoratore.

 

FSBA – regolarizzazione rimandata a gennaio 2022

Con comunicato stampa del 15 gennaio 2021, il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) ha reso noto di aver posticipato al gennaio 2022 il termine per iniziare a regolarizzare le posizioni contributive delle aziende artigiane.

In occasione dell’emergenza COVID-19, infatti, sono emerse situazioni di irregolarità che, inizialmente, non hanno consentito l’accesso agli ammortizzatori sociali istituiti dai decreti emergenziali e resi disponibili alle aziende artigiane.

In relazione a dette situazioni di irregolarità, a partire da aprile 2020, FSBA ha erogato ai dipendenti i trattamenti di integrazione salariale e ha contestualmente stabilito le modalità per la regolarizzazione dei datori di lavoro ancora inadempienti nei confronti del Fondo. Nello specifico, ha confermato l’obbligo di adempiere mensilmente al versamento dei nuovi contributi mensili e ha previsto il vincolo di procedere alla regolarizzazione dei contributi pregressi tramite pagamento rateale, da effettuarsi nell’arco di un triennio e senza penali o interessi, proprio a cominciare da gennaio 2021.

Assunzione donne – agevolazione Legge di Bilancio

La Legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio) ha previsto, in via sperimentale, un potenziamento delle agevolazioni già esistenti volte a favorire l’assunzione di donne disoccupate. In particolare, il testo di legge prende le basi dall’incentivo introdotto a suo tempo dalla Legge Fornero, che già stabiliva una riduzione al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, a fronte della stipula di contratti a tempo determinato, e indeterminato, nonché di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti già in essere.

Il nuovo testo prevede che detto esonero contributivo si applichi nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro – nel limite massimo di 6.000 euro annui – in relazione alle sole assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022.

Le destinatarie dell’agevolazione sono le seguenti:

  • donne con almeno cinquant’anni di età che siano disoccupate da oltre dodici mesi ovunque residenti;
  • donne di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tra le aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea si ricordano Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna;
  • donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (tra cui i settori agricoltura, costruzioni, trasporto e magazzinaggio);
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Una volta ottenuta l’autorizzazione il singolo richiedente dovrà rispettare specifiche le condizioni della Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, tra cui:

  • non superare il limite massimo di 800.000 euro complessivi (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) di aiuti concessi ai sensi della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020;
  • tenere conto che l’incentivo non può essere concesso a imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da Covid-19.

Lavoratori fragili e in quarantena – le novità della Legge di Bilancio INPS

L’INPS, con il messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, fornisce indicazioni in materia di quarantena e di permanenza domiciliare fiduciaria per i lavoratori privati, nonché in riferimento ai lavoratori fragili.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato eliminato l’obbligo, per il medico curante, di indicare sul certificato di malattia gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico in condizione di particolare fragilità, la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio) ha invece introdotto un nuovo periodo di tutela dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. Nello specifico, è stato precisato che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.

Per questi lavoratori è stato anche prorogato, per lo stesso periodo, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Sorveglianza sanitaria eccezionale – proroga al 31 marzo 2021

L’INAIL informa che le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del D.L 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020 sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Fino al 31 marzo 2021, pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 possono nominarne uno o fare richiesta all’INAIL per effettuare visite mediche per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili.

Le richieste, che devono essere presentate attraverso l’apposito servizio online continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44/2020.

Legge di Bilancio – Agevolazioni contributive

Tra le previsioni della Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), rientrano anche indicazioni in merito ad alcune delle agevolazioni contributive cui i datori di lavoro possono far riferimento nel 2021 in materia di nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato.

Assunzione giovani a tempo indeterminato

Il nuovo sgravio contributivo per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani introdotto dall’art. 1, c. 10 ricalca l’agevolazione, già strutturale, di cui alla L. 205/2017.

L’agevolazione prevede una decontribuzione del 50% per un periodo massimo di 36 mesi nei limiti di 6.000 euro annui ed è riconosciuta a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione a tempo indeterminato, avvenuta nel biennio 2021-2022, di soggetti che non abbiano compiuto i 36 anni di età.

Per le assunzioni effettuate in sedi o unità produttive site in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il legislatore prevede un periodo di fruizione più lungo, fino a 48 mesi.

L’accesso al beneficio è precluso ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti o nei 9 mesi successivi abbiano proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi di lavoratori con la medesima qualifica.

 

Agevolazione per assunzione di donne disoccupate

Sempre per il biennio 2021-2022, la Legge di Bilancio 2021 incrementa fino al 100% l’aliquota di sgravio, prevista dalla L. 92/2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 euro annui e la durata dello sgravio di 18 mesi complessivi

Tale sgravio spetta solo per le solo per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di donne prive di impiego regolarmente retribuito, che abbiano i seguenti requisiti:

  • donne over50, disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Al fine di poter accedere al beneficio, l’assunzione incentivata deve comportare un incremento occupazionale netto verificato mensilmente rispetto ai lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

 

Assunzione di persone con disabilità – sospensione obblighi in costanza di ammortizzatori COVID

Con la Circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 il Ministero del Lavoro ha chiarito che per tutte le imprese che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia devono intendersi sospesi gli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui all’art. 3, c. 5, della legge n. 68 del 1999.

Tale sospensione era già prevista per le aziende in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria non COVID che non fossero in grado di adempiere all’obbligo di assunzione disabili, pertanto il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno precisare l’equiparazione tra la situazione di emergenza pandemica alle altre ipotesi di ricorso alla Cassa Integrazione.

L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti rimane sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID – 19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate nella circoscrizione provinciale in cui ha sede l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. Tale obbligo si intende ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi previsti per l’emergenza Covid – 19.

Termine presentazione domande IO Lavoro al 31 gennaio 2021

L’ANPAL ha informato che il termine per la presentazione delle domande finalizzate a beneficiare dell’agevolazione IO Lavoro è fissato alla data del 31 gennaio 2021. Le domande dovranno essere trasmesse tramite l’apposita procedura sul portale INPS.

L’agevolazione, che consiste  in uno sgravio dai pagamenti contributivi a carico del datore di lavoro esclusi i premi e i contributi INAIL, dovrà fare riferimento alle assunzioni avvenute nell’arco dell’anno 2020 e quindi fino alla data del 31 dicembre 2021.

L’incentivo si riferisce alle ipotesi di assunzione con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante o con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per soci lavoratori in cooperative. I soggetti interessati dall’assunzione devono necessariamente trovarsi in stato di disoccupazione.

datori di lavoro che possono fruire del beneficio sono tutti i datori di lavoro privati. Le nuove assunzioni, però, non dovranno coinvolgere soggetti che hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro. Inoltre, l’incentivo è subordinato alla circostanza per cui i nuovi assunti siano:

  • Di età compresa tra i 16 anni e i 24 anni;
  • Alternativamente, di età oltre i 25 anni senza impiego regolarmente retribuito dal almeno 6 mesi.

Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui da parametrare su base mensile. Alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS (Circ. INPS 124/2020)
L’incentivo è cumulabile con altre tipologie di incentivi.

INPS: ulteriori chiarimenti esonero contributivo per le aziende che non hanno richiesto CIG-Covid 19

Con messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non hanno richiesto trattamenti di cassa integrazione. Si tratta di quanto previsto dall’art. 3 del decreto “Agosto” (d.l. 104/2020).

Per accedere all’esonero, i datori di lavoro interessati dovranno accedere all’apposito cassetto INPS ed indicare le seguenti informazioni:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero.

Le strutture territoriali verificheranno le informazioni fornite così che possa essere fornito il codice di autorizzazione. Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente al controllo delle informazioni fornite relative ai periodi di maggio e giugno con particolare riferimento alla mancata fruizione dei trattamenti d’integrazione salariale messi a disposizione dal Governo con il decreto “Cura Italia” (d.l. 18/2020).

Le domande devono essere trasmesse entro il 31 gennaio 2021 e l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020.

L’INPS, inoltre, ricorda che: “come precisato nel messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate”.

Decreto “Ristori-quater”: indicazioni generali INPS su sospensioni versamenti dicembre 2020

Con circolare del 14 dicembre 2020, n. 145, l’INPS fornisce indicazioni generali in merito alla sospensione degli adempimenti contributivi previsti nuovamente con il d.l. 157/2020 (decreto “Ristori-quater”).

Nello specifico, si tratta delle misure previste all’art. 2, commi 1, 2 e 3 del d.l. 157/2020 che hanno previsto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020.

L’art. 2, co. 1, prevede che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente” sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.

L’INPS chiarisce che i versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. In tali ipotesi non è richiesta la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

 

Il co. 2 dell’art. 2 estende la sospensione ad ulteriori 4 categorie di imprese:

  • Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020. I codici ATECO vengono individuate nell’Allegato 1 della circolare;
  • Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (Allegato 2) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree che sono state definite come “arancioni” o “rosse”;
  • Soggetti che operano nei settori economici individuati dal decreto “Ristori-ter” (Allegato 3) con sede nelle zone “rosse”;
  • Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator (Allegato 4) con sede nelle zone “rosse”.

 

Alla luce di quanto è stato disposto dal Ministero della Salute, ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, devono considerarsi:

  • zone arancioni à Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;
  • zone rosse à Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.

Le modifiche relative all’inquadramento in zone arancioni o rosse avvenute successivamente al 26 novembre 2020 non rilevano ai fini della sospensione contributiva prevista dal decreto “Ristori-quater”.

 

L’INPS specifica, inoltre, che la sospensione prevista per il mese di dicembre riguarda esclusivamente il versamento delle prestazioni e non l’adempimento degli obblighi di informazione e comunicazione in capo ai datori di lavoro interessati e potenzialmente beneficiari delle misure previste dal d.l. 157/2020.