CIG Covid – coperti anche gli ultimi tre giorni di marzo

Con comunicato stampa del 16 aprile, che sarà a breve confermato da una circolare ufficiale, l’INPS ha chiarito che i periodi di cassa integrazione ordinaria con causale Covid previsti dalla Legge di Bilancio (Legge n. 178/2020) e dal Decreto Sostegni (DL 41/2021) possono essere fruiti ininterrottamente.

Il chiarimento si è reso necessario in quanto da una prima lettura in combinato delle due norme sembrava che i giorni 29, 30 e 31 marzo 2021 rimanessero privi di copertura. Infatti, le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio -se fruite ininterrottamente a decorrere dal primo lunedì dell’anno- permettono di coprire interamente il periodo 4 gennaio 2021-28 marzo 2021 mentre, secondo il testo del Decreto Sostegni, le ulteriori 13 settimane possono essere utilizzate solo a decorrere dal 1° aprile 2021, lasciando di fatto scoperti i giorni 29, 30 e 31 marzo 2021.

Con il messaggio in oggetto, quindi, l’INPS fornisce una tutela a tutte le aziende che, altrimenti, non avrebbero avuto alcun tipo di copertura per gli ultimi tre giorni di marzo.

Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30: le nuove regole fino a Pasqua

In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. La possibilità di spostamento verso abitazioni private non si applica nella zona rossa (salvo quanto previsto nei giorni di Pasqua).

Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Misure a sostegno delle famiglie

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

 

Decontribuzione Sud – agevolazione su tutta la tredicesima INPS

La recentissima sentenza del TAR del Lazio, n. 1652 del 13 febbraio 2021, ha sospeso l’efficacia dei messaggi INPS n. 72/2021 e n. 170/2021, nonché di tutti gli adempimenti collegati, che fornivano chiarimenti in merito alla c.d. Decontribuzione Sud, l’esonero previsto dall’articolo 27 del DL 104/2020.

In particolare, le suddette circolari, avevano indicato che la decontribuzione avrebbe trovato applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel trimestre di fruizione dell’esonero ossia nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020.

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dall’ANCL in merito alla possibilità di ricevere l’agevolazione contributiva non solo su tre ratei di tredicesima, ma su tutto l’imponibile di tredicesima.

Si resta dunque in attesa di un ulteriore messaggio dell’INPS, che chiarisca la questione e rettifichi le precedenti circolari, affinchè i datori di lavoro possano godere pienamente dei benefici previsti dal DL 104/2020.

Lavoro intermittente – ruolo della contrattazione collettiva

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021, ha fornito importanti chiarimenti in materia di lavoro intermittente.

In primis, l’INL precisa che la contrattazione collettiva di riferimento può individuare le esigenze per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, ma non può anche introdurre veti alla stipula del contratto a chiamata al ricorrere di determinate condizioni.

Ne consegue dunque che non può tenersi conto delle eventuali clausole sociali che si limitino a vietare il ricorso al lavoro intermittente.

In tali casi – ferme restando le indicazioni già fornite in altre occasioni in ordine all’inefficacia delle clausole contrattuali in materia di lavoro intermittente da parte di contratti sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – occorrerà quindi verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 ovvero delle   ipotesi c.d. soggettive, ossia “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.

INAIL – finanziamento di progetti di formazione e informazione per il reinserimento lavorativo INAIL

L’INAIL ha pubblicato nuove informazioni in merito al bando per il finanziamento di progetti di formazione e informazione per il reinserimento lavorativo di soggetti con disabilità da lavoro.

Il nuovo bando ha l’obiettivo di finanziare i progetti di formazione e di informazione finalizzati a:

  • diffondere tra i datori di lavoro e i lavoratori una cultura condivisa circa le tutele che l’ordinamento prevede per garantire la parità dei diritti dei lavoratori disabili;
  • diffondere la conoscenza delle misure di sostegno garantite dall’Inail al fine della realizzazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.

finanziamenti, a fondo perduto, sono assegnati sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino a esaurimento delle risorse, pari complessivamente a 2,5 milioni di euro. Ciascun progetto può ricevere al massimo un contributo di 120 mila euro.

progetti possono essere presentati da: patronati; enti bilaterali; associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto, tra l’altro, la tutela del lavoro e della disabilità; associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a esclusione delle associazioni e delle federazioni ad esse aderenti

Le istanze di accesso al finanziamento devono essere compilate e inoltrate esclusivamente in via telematica, mediante l’apposito servizio online disponibile sul portale dell’Inail. Prerequisito necessario per accedere alla procedura è che il legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato sia in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.

Le domande potranno essere presentate tra le ore 12:00 del 27 aprile 2021 e le ore 18:00 del 27 maggio 2021. Entro 10 giorni da tale data, l’Inail pubblicherà sul sito web l’elenco cronologico di tutte le domande con evidenza di quelle ammesse e non ammesse al finanziamento. L’elenco resterà valido fino a esaurimento delle risorse, comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Trattamenti di integrazione salariale – nuovo periodo previsto dalla Legge di Bilancio

L’INPS, con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, fornisce i primi chiarimenti sulle novità normative in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica.

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), assegno ordinario (FIS/ASO) e Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA).

Tale nuovo periodo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro, a prescindere da quanto eventualmente già fruito precedentemente, creando di fatto una situazione completamente slegata dalle scelte aziendali e dalle chiusure effettuate nel corso del 2020.

Il legislatore prevede la possibilità di beneficiare di nuove 12 settimane di integrazione salariale, prevedendo però delle tempistiche di fruizione diverse a seconda della tipologia di integrazione richiesta: il periodo di CIGO deve essere fruito tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, mentre le 12 settimane di ASO e GIGD devono essere collocate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

La CISOA, invece, può essere richiesta per un massimo di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Il legislatore precisa che i periodi di integrazione salariale richiesti prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, secondo i criteri previsti dalla normativa precedente, e che siano collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale.

Le tutele in argomento si rivolgono ai lavoratori che risultino in forza alla data del 1° gennaio 2021.

Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Diversamente da quanto stabilito per i periodi di integrazione precedenti, ai datori di lavoro che richiedano gli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge di Bilancio non è richiesto il versamento di alcun contributo addizionale.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dovranno presentare apposita domanda telematica, identificata dalla causale “COVID-19 L. 178/20”.

Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono invece essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L.178/20”.

Rifiuto del lavoratore di vaccinarsi

La campagna vaccinale contro il COVID-19 è stata avviata e, superata la prima fase destinata dedicata agli operatori sanitari, il vaccino sarà via via disponibile anche per le altre fasce della popolazione. Potremmo arrivare a situazioni tali per cui, al fine di tutelare la sicurezza e la salute nell’ambiente di lavoro e per necessità dei clienti/committenti, il datore potrebbe chiedere espressamente ai propri dipendenti di vaccinarsi. Questa richiesta potrebbe determinare situazioni di incertezza nel datore di lavoro che si trovi a dover gestire un rifiuto da parte del proprio dipendente.

L’azienda non può imporre il vaccino in quanto, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, pertanto è necessario fare un distinguo tra le motivazioni addotte dal datore per la richiesta di vaccinazione e, contestualmente, dal lavoratore per il proprio rifiuto.

Innanzitutto, la richiesta dell’esecuzione del vaccino come condizione per la ripresa dell’attività lavorativa potrà essere considerata legittima soltanto dopo aver verificato i seguenti fattori:

  • tipologia dell’attività svolta, ad esempio nei casi in cui l’attività lavorativa preveda uno stretto contatto con i pazienti (strutture sanitarie e RSA) o con i cibi.
  • persone frequentate dal lavoratore durante la prestazione lavorativa (colleghi e/o clienti), attraverso una interazione che non permette il rispetto del c.d. distanziamento sociale.
  • ambiente di lavoro che potrebbe non essere inidoneo al distanziamento minimo previsto per ridurre il rischio di contagio.

Rifiuto della vaccinazione

Qualora il lavoratore si rifiuti di vaccinarsi a causa di un motivo legittimo, ad esempio la presenza di una patologia incompatibile con la somministrazione del vaccino, di una allergia ai farmaci o dello stato di gravidanza, il datore dovrebbe inviare il lavoratore presso il medico competente al fine di verificare la compatibilità dell’attività lavorativa. Qualora il rifiuto alla vaccinazione sia supportato da una motivazione medico-scientifica e l’ostacolo all’assolvimento della prestazione lavorativa non sia imputabile al prestatore di lavoro, il datore dovrà trovare strade alternative che non siano di intralcio alla limitazione dei contagi:

  • verificare la possibilità che di svolgere l’attività in smart working;
  • spostare il lavoratore ad altre attività, compatibili con il rispetto del distanziamento e con la professionalità posseduta;
  • spostare il lavoratore ad altre mansioni, anche inferiori rispetto a quelle possedute, al fine di tutelare la sua salute;
  • trasferire il lavoratore ad un’altra unità produttiva o cantiere ove l’attività possa essere svolta nel rispetto del distanziamento;
  • sospendere il lavoratore dall’attività lavorativa.

Su quest’ultimo punto, si attende l’intervento del legislatore che potrebbe auspicabilmente assimilare i lavoratori impossibilitati a fare il vaccino ai lavoratori “fragili”, per i quali il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Viceversa, qualora il diniego al vaccino, da parte del lavoratore, sia sostenuto da opinioni personali e non da evidenze medico-scientifiche, la sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione potrebbe essere la soluzione primaria, in quanto il datore di lavoro non è tenuto a conciliare le pretese personali del lavoratore, non siano supportate da evidenze medico-scientifiche, con l’esigenza aziendale di ridurre i contagi.

 

Lavoro Domestico – contributi 2021

Con la Circolare n. 9 del 25 gennaio l’INPS ha fornito le tabelle aggiornate per il calcolo dei contributi dovuti in relazione ai rapporti di lavoro domestico.

L’Ente ha confermato gli importi già in vigore nel 2020, mantenendo la differenziazione fra tre diverse fasce retributive e confermando soglia delle 24 ore settimanali come limite oltre il quale si ha diritto al pagamento di un importo contributivo ridotto.

A partire dalla competenza di gennaio 2021, i datori di lavoro domestico dovranno tuttavia sostenere un costo più alto in relazione al rapporto di colf e badanti, così come previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento che è stato rinnovato lo scorso ottobre.

In particolare, il nuovo CCNL ha programmato l’incremento dei minimi retributivi e l’introduzione di piccole indennità che devono essere riconosciute ai lavoratori:

  • che svolgano attività di babysitter a tutela di bimbi fino ai 6 anni;
  • che si occupino contemporaneamente di più di una persona non autosufficiente;
  • che siano in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019.

Da ultimo, il rinnovo del CCNL ha disposto l’obbligatorietà dei contributi da versare al Fondo Colf e ha raddoppiato l’importo dei contributi dovuti allo stesso. A partire dal 1° gennaio, dunque, sono tenuti al versamento di tali contributi tanto i datori di lavoro quanto i dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06, di cui 0,02 a carico del lavoratore.

 

FSBA – regolarizzazione rimandata a gennaio 2022

Con comunicato stampa del 15 gennaio 2021, il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) ha reso noto di aver posticipato al gennaio 2022 il termine per iniziare a regolarizzare le posizioni contributive delle aziende artigiane.

In occasione dell’emergenza COVID-19, infatti, sono emerse situazioni di irregolarità che, inizialmente, non hanno consentito l’accesso agli ammortizzatori sociali istituiti dai decreti emergenziali e resi disponibili alle aziende artigiane.

In relazione a dette situazioni di irregolarità, a partire da aprile 2020, FSBA ha erogato ai dipendenti i trattamenti di integrazione salariale e ha contestualmente stabilito le modalità per la regolarizzazione dei datori di lavoro ancora inadempienti nei confronti del Fondo. Nello specifico, ha confermato l’obbligo di adempiere mensilmente al versamento dei nuovi contributi mensili e ha previsto il vincolo di procedere alla regolarizzazione dei contributi pregressi tramite pagamento rateale, da effettuarsi nell’arco di un triennio e senza penali o interessi, proprio a cominciare da gennaio 2021.

Assunzione donne – agevolazione Legge di Bilancio

La Legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio) ha previsto, in via sperimentale, un potenziamento delle agevolazioni già esistenti volte a favorire l’assunzione di donne disoccupate. In particolare, il testo di legge prende le basi dall’incentivo introdotto a suo tempo dalla Legge Fornero, che già stabiliva una riduzione al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, a fronte della stipula di contratti a tempo determinato, e indeterminato, nonché di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti già in essere.

Il nuovo testo prevede che detto esonero contributivo si applichi nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro – nel limite massimo di 6.000 euro annui – in relazione alle sole assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022.

Le destinatarie dell’agevolazione sono le seguenti:

  • donne con almeno cinquant’anni di età che siano disoccupate da oltre dodici mesi ovunque residenti;
  • donne di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tra le aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea si ricordano Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna;
  • donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (tra cui i settori agricoltura, costruzioni, trasporto e magazzinaggio);
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Una volta ottenuta l’autorizzazione il singolo richiedente dovrà rispettare specifiche le condizioni della Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, tra cui:

  • non superare il limite massimo di 800.000 euro complessivi (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) di aiuti concessi ai sensi della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020;
  • tenere conto che l’incentivo non può essere concesso a imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da Covid-19.