Legge di conversione DL 30/2021

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 61 del 6 maggio 2021, di conversione del DL n. 30/2021, che contiene disposizioni valide fino al 30 giugno 2021 in materia di lavoro agile, congedi per genitori con figli in DAD o in quarantena e bonus baby-sitting.

 

Lavoro Agile

Ai lavoratori dipendenti genitori di figli minori di 16 anni è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, alla durata dell’infezione da Covid-19 nonché della quarantena del minore disposta dall’Asl territorialmente competente.

Tale possibilità è riconosciuta, alternativamente, ad entrambi i genitori.

È altresì riconosciuta senza limiti di età in caso di figlio con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali ovvero figlio iscritto a centri diurni a carattere assistenziali per i quali sia stata disposta la momentanea chiusura.

 

Congedi

Ove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per l’intero periodo in cui sia disposta la chiusura del plesso scolastico cui sia iscritto il figlio convivente minore di 14 anni ovvero il figlio con disabilità (a prescindere dall’età) ovvero nel suo periodo di infezione o quarantena da Covid-19. Tale possibilità è riconosciuta, alternativamente, ad entrambi i genitori.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria e, per i periodi di astensione, è riconosciuta al lavoratore un’indennità pari al 50% della retribuzione in luogo alla stessa.

In presenza dei requisiti di cui sopra, gli eventuali congedi parentali fruiti tra il 1° gennaio e il 13 marzo 2021 possono essere convertiti a domanda nei nuovi congedi in argomento.

Al lavoratore dipendente genitore di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni, sempre alternativamente all’altro genitore e solo nel caso di impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in smartworking, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro conservando il posto di lavoro con divieto di licenziamento. In tale ipotesi, tuttavia, non è riconosciuta né l’indennità del 50% né la contribuzione figurativa.

 

Bonus baby-sitting

È riconosciuto l’accesso al c.d. bonus baby-sitting ai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi e al personale dei comparti sicurezza/difesa/soccorso pubblico/polizia locale impiegato per esigenze connesse all’emergenza sanitaria, ai lavoratori dipendenti dei settori sanitario/pubblico e privato accreditato nonché ai lavoratori esercenti le professioni sanitarie/di assistenza sociale e agli operatori socio-sanitari, che siano genitori di figli minori di 14 anni o con disabilità.

In relazione al periodo di sospensione dell’attività didattica-educativa in presenza, del periodo di infezione o quarantena da Covid-19 i soggetti di cui sopra possono chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 100 euro settimanali.

In alternativa, il bonus può essere erogato direttamente al richiedente ove sia comprovata l’iscrizione dei figli a taluni servizi tassativamente indicati dalla norma quali centri estivi e centri con funzione educativa e ricreativa.

Esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori Covid

Il DL Ristori (n. 137/2021, art 12) aveva introdotto per i datori di lavoro la possibilità di accedere ad uno sgravio contributivo come misura alternativa al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale messi a disposizione per fronteggiare l’emergenza Covid. Tale sgravio era rivolto ai datori di lavoro che avessero deciso di non richiedere le ulteriori settimane di ammortizzatore sociale rese disponibili dal DL 104/2020 e dal DL 137/2020 e la sua effettiva operatività era subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea.

Con il messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021 l’INPS fornisce indicazioni operative in merito alla platea di destinatari dell’esonero e al codice di autorizzazione che i datori interessati devono ottenere per poter fruire del beneficio.

Sono escluse dall’esonero in oggetto tutte le aziende la cui attività rientri nel settore delle attività finanziarie e assicurative e che siano identificate da un codice Ateco 2007 le cui prime due cifre rientrino nelle divisioni 64, 65 e 66. Sono inoltre esclusi tutti i datori di lavoro agricolo.

Al fine di fruire dell’esonero in argomento, i datori di lavoro devono inoltrare all’INPS un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione 2Q, che deve essere riscontrata positivamente entro la data di trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo in cui si intende applicare l’esonero. L’attribuzione del codice 2Q verrà concessa alle sole aziende che non abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19 per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro potrà esporre l’esonero nelle denunce UniEmens delle mensilità comprese tra aprile e agosto 2021.

Congedo 2021 Covid per genitori – circolare operativa INPS

Il DL n. 30/2021, ha introdotto previsto un congedo indennizzato per genitori con figli minori di 14 anni che siano affetti da Covid-19, che si trovino in quarantena da contatto o la cui attività didattica in presenza sia sospesa. L’INPS ha emanato la circolare n. 63 del 14 aprile 2021 per fornire indicazioni operative in merito all’applicabilità del Congedo.

Destinatari
Destinatari del congedo sono i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (e non anche i lavoratori autonomi o gli iscritti alla Gestione separata INPS) limitatamente ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smartworking e può essere fruito, alternativamente, da solo uno dei due genitori conviventi con il figlio convivente.
Per il periodo di astensione in relazione a figli minori di 14 anni l’INPS riconosce un’indennità pari al 50% della retribuzione e provvede alla copertura figurativa dei contributi. Con riferimento, invece, ai figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro e restando tutelati dal divieto di licenziamento nei loro confronti. In tale ultimo caso, il congedo non prevede il coinvolgimento dell’INPS, pertanto è necessario e sufficiente interfacciarsi con il solo datore di lavoro per la fruizione del congedo.
Il congedo in argomento può essere utilizzato senza limiti di età e anche in assenza del requisito della convivenza per la cura di figli con disabilità ai sensi dell’art 4, c. 1 della L. 104/1992 che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Durata
Il Congedo 2021 per genitori può essere fruito per astensioni dal lavoro collocate tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021. Il genitore che abbia fruito di periodi di congedo parentale o che ne abbia chiesto il prolungamento tra il 1° gennaio 2021 e il 12 marzo 2021 ha la possibilità di chiedere che tale congedo parentale sia convertito nel congedo 2021 in argomento. Tale facoltà è riconosciuta anche per i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica. A tal fine, il genitore dovrà presentare una domanda di Congedo 2021 covid per genitori in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di formale annullamento della domanda sostituita. In ipotesi di conversione, il datore di lavoro deve immediatamente essere avvertito affinché possa rettificare i flussi UniEmens inviati all’Inps e possa corrispondere l’indennità del congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione.
Una volta presentata la domanda di congedo, il genitore ha la possibilità di chiederne l’annullamento parziale in relazione ai giorni di congedo non fruiti.

Compatibilità
La circolare ricorda che talune ipotesi di assenza di uno dei due genitori conviventi dal lavoro non compromettono la possibilità per l’altro genitore di fruire del congedo in argomento:
–    malattia;
–    congedo di maternità/paternità per lavoratori dipendenti in relazione a un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo 2021 covid per genitori (non è possibile invece fruire del Congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità);
–    ferie;
–    assenza giustificata da particolari situazioni di fragilità secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020;
–    permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992;
–    inabilità e pensione di invalidità;
–    contemporanea fruizione del congedo 2021 covid da parte dell’altro genitore ma in relazione a figlio diverso e avuto da altro soggetto;
–    contemporanea fruizione del congedo 2021 covid da parte dell’altro genitore ma in relazione a un altro figlio, con disabilità gravi;
–    congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020, destinato ai genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle zone rosse;
–    congedo straordinario di cui al comma 3 dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020, vigete fino al 5 marzo 2021, destinato ai genitori di figli con disabilità grave ex L 104/1992, in caso di sospensione dell’attiva in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale.
Al contrario, non può essere autorizzato il Congedo 2021 covid nel caso in cui l’altro genitore sia disoccupato, abbia la possibilità di lavorare in smartworking, si trovi in un giorno di pausa contrattuale in caso di rapporti part time o intermittenti oppure sia assente per una delle seguenti cause:
–    congedo 2021 covid richiesto per un altro figlio, se nessuno dei figli coinvolti è disabile;
–    congedo parentale;
–    riposi per allattamento fruiti per lo stesso figlio.

CIG Covid – coperti anche gli ultimi tre giorni di marzo

Con comunicato stampa del 16 aprile, che sarà a breve confermato da una circolare ufficiale, l’INPS ha chiarito che i periodi di cassa integrazione ordinaria con causale Covid previsti dalla Legge di Bilancio (Legge n. 178/2020) e dal Decreto Sostegni (DL 41/2021) possono essere fruiti ininterrottamente.

Il chiarimento si è reso necessario in quanto da una prima lettura in combinato delle due norme sembrava che i giorni 29, 30 e 31 marzo 2021 rimanessero privi di copertura. Infatti, le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio -se fruite ininterrottamente a decorrere dal primo lunedì dell’anno- permettono di coprire interamente il periodo 4 gennaio 2021-28 marzo 2021 mentre, secondo il testo del Decreto Sostegni, le ulteriori 13 settimane possono essere utilizzate solo a decorrere dal 1° aprile 2021, lasciando di fatto scoperti i giorni 29, 30 e 31 marzo 2021.

Con il messaggio in oggetto, quindi, l’INPS fornisce una tutela a tutte le aziende che, altrimenti, non avrebbero avuto alcun tipo di copertura per gli ultimi tre giorni di marzo.

Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30: le nuove regole fino a Pasqua

In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. La possibilità di spostamento verso abitazioni private non si applica nella zona rossa (salvo quanto previsto nei giorni di Pasqua).

Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Misure a sostegno delle famiglie

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

 

Decontribuzione Sud – agevolazione su tutta la tredicesima INPS

La recentissima sentenza del TAR del Lazio, n. 1652 del 13 febbraio 2021, ha sospeso l’efficacia dei messaggi INPS n. 72/2021 e n. 170/2021, nonché di tutti gli adempimenti collegati, che fornivano chiarimenti in merito alla c.d. Decontribuzione Sud, l’esonero previsto dall’articolo 27 del DL 104/2020.

In particolare, le suddette circolari, avevano indicato che la decontribuzione avrebbe trovato applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel trimestre di fruizione dell’esonero ossia nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020.

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dall’ANCL in merito alla possibilità di ricevere l’agevolazione contributiva non solo su tre ratei di tredicesima, ma su tutto l’imponibile di tredicesima.

Si resta dunque in attesa di un ulteriore messaggio dell’INPS, che chiarisca la questione e rettifichi le precedenti circolari, affinchè i datori di lavoro possano godere pienamente dei benefici previsti dal DL 104/2020.

Lavoro intermittente – ruolo della contrattazione collettiva

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021, ha fornito importanti chiarimenti in materia di lavoro intermittente.

In primis, l’INL precisa che la contrattazione collettiva di riferimento può individuare le esigenze per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, ma non può anche introdurre veti alla stipula del contratto a chiamata al ricorrere di determinate condizioni.

Ne consegue dunque che non può tenersi conto delle eventuali clausole sociali che si limitino a vietare il ricorso al lavoro intermittente.

In tali casi – ferme restando le indicazioni già fornite in altre occasioni in ordine all’inefficacia delle clausole contrattuali in materia di lavoro intermittente da parte di contratti sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – occorrerà quindi verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 ovvero delle   ipotesi c.d. soggettive, ossia “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.

INAIL – finanziamento di progetti di formazione e informazione per il reinserimento lavorativo INAIL

L’INAIL ha pubblicato nuove informazioni in merito al bando per il finanziamento di progetti di formazione e informazione per il reinserimento lavorativo di soggetti con disabilità da lavoro.

Il nuovo bando ha l’obiettivo di finanziare i progetti di formazione e di informazione finalizzati a:

  • diffondere tra i datori di lavoro e i lavoratori una cultura condivisa circa le tutele che l’ordinamento prevede per garantire la parità dei diritti dei lavoratori disabili;
  • diffondere la conoscenza delle misure di sostegno garantite dall’Inail al fine della realizzazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.

finanziamenti, a fondo perduto, sono assegnati sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino a esaurimento delle risorse, pari complessivamente a 2,5 milioni di euro. Ciascun progetto può ricevere al massimo un contributo di 120 mila euro.

progetti possono essere presentati da: patronati; enti bilaterali; associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto, tra l’altro, la tutela del lavoro e della disabilità; associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a esclusione delle associazioni e delle federazioni ad esse aderenti

Le istanze di accesso al finanziamento devono essere compilate e inoltrate esclusivamente in via telematica, mediante l’apposito servizio online disponibile sul portale dell’Inail. Prerequisito necessario per accedere alla procedura è che il legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato sia in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.

Le domande potranno essere presentate tra le ore 12:00 del 27 aprile 2021 e le ore 18:00 del 27 maggio 2021. Entro 10 giorni da tale data, l’Inail pubblicherà sul sito web l’elenco cronologico di tutte le domande con evidenza di quelle ammesse e non ammesse al finanziamento. L’elenco resterà valido fino a esaurimento delle risorse, comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Trattamenti di integrazione salariale – nuovo periodo previsto dalla Legge di Bilancio

L’INPS, con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, fornisce i primi chiarimenti sulle novità normative in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica.

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), assegno ordinario (FIS/ASO) e Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA).

Tale nuovo periodo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro, a prescindere da quanto eventualmente già fruito precedentemente, creando di fatto una situazione completamente slegata dalle scelte aziendali e dalle chiusure effettuate nel corso del 2020.

Il legislatore prevede la possibilità di beneficiare di nuove 12 settimane di integrazione salariale, prevedendo però delle tempistiche di fruizione diverse a seconda della tipologia di integrazione richiesta: il periodo di CIGO deve essere fruito tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, mentre le 12 settimane di ASO e GIGD devono essere collocate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

La CISOA, invece, può essere richiesta per un massimo di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Il legislatore precisa che i periodi di integrazione salariale richiesti prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, secondo i criteri previsti dalla normativa precedente, e che siano collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale.

Le tutele in argomento si rivolgono ai lavoratori che risultino in forza alla data del 1° gennaio 2021.

Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Diversamente da quanto stabilito per i periodi di integrazione precedenti, ai datori di lavoro che richiedano gli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge di Bilancio non è richiesto il versamento di alcun contributo addizionale.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dovranno presentare apposita domanda telematica, identificata dalla causale “COVID-19 L. 178/20”.

Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono invece essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L.178/20”.

Rifiuto del lavoratore di vaccinarsi

La campagna vaccinale contro il COVID-19 è stata avviata e, superata la prima fase destinata dedicata agli operatori sanitari, il vaccino sarà via via disponibile anche per le altre fasce della popolazione. Potremmo arrivare a situazioni tali per cui, al fine di tutelare la sicurezza e la salute nell’ambiente di lavoro e per necessità dei clienti/committenti, il datore potrebbe chiedere espressamente ai propri dipendenti di vaccinarsi. Questa richiesta potrebbe determinare situazioni di incertezza nel datore di lavoro che si trovi a dover gestire un rifiuto da parte del proprio dipendente.

L’azienda non può imporre il vaccino in quanto, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, pertanto è necessario fare un distinguo tra le motivazioni addotte dal datore per la richiesta di vaccinazione e, contestualmente, dal lavoratore per il proprio rifiuto.

Innanzitutto, la richiesta dell’esecuzione del vaccino come condizione per la ripresa dell’attività lavorativa potrà essere considerata legittima soltanto dopo aver verificato i seguenti fattori:

  • tipologia dell’attività svolta, ad esempio nei casi in cui l’attività lavorativa preveda uno stretto contatto con i pazienti (strutture sanitarie e RSA) o con i cibi.
  • persone frequentate dal lavoratore durante la prestazione lavorativa (colleghi e/o clienti), attraverso una interazione che non permette il rispetto del c.d. distanziamento sociale.
  • ambiente di lavoro che potrebbe non essere inidoneo al distanziamento minimo previsto per ridurre il rischio di contagio.

Rifiuto della vaccinazione

Qualora il lavoratore si rifiuti di vaccinarsi a causa di un motivo legittimo, ad esempio la presenza di una patologia incompatibile con la somministrazione del vaccino, di una allergia ai farmaci o dello stato di gravidanza, il datore dovrebbe inviare il lavoratore presso il medico competente al fine di verificare la compatibilità dell’attività lavorativa. Qualora il rifiuto alla vaccinazione sia supportato da una motivazione medico-scientifica e l’ostacolo all’assolvimento della prestazione lavorativa non sia imputabile al prestatore di lavoro, il datore dovrà trovare strade alternative che non siano di intralcio alla limitazione dei contagi:

  • verificare la possibilità che di svolgere l’attività in smart working;
  • spostare il lavoratore ad altre attività, compatibili con il rispetto del distanziamento e con la professionalità posseduta;
  • spostare il lavoratore ad altre mansioni, anche inferiori rispetto a quelle possedute, al fine di tutelare la sua salute;
  • trasferire il lavoratore ad un’altra unità produttiva o cantiere ove l’attività possa essere svolta nel rispetto del distanziamento;
  • sospendere il lavoratore dall’attività lavorativa.

Su quest’ultimo punto, si attende l’intervento del legislatore che potrebbe auspicabilmente assimilare i lavoratori impossibilitati a fare il vaccino ai lavoratori “fragili”, per i quali il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Viceversa, qualora il diniego al vaccino, da parte del lavoratore, sia sostenuto da opinioni personali e non da evidenze medico-scientifiche, la sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione potrebbe essere la soluzione primaria, in quanto il datore di lavoro non è tenuto a conciliare le pretese personali del lavoratore, non siano supportate da evidenze medico-scientifiche, con l’esigenza aziendale di ridurre i contagi.