Decreto trasparenza 2022: nuovo obbligo di informazione da parte dei datori di lavoro.

Cos’è il Decreto Trasparenza 2022

La “direttiva trasparenza” permette di conoscere le condizioni di lavoro di tutti i dipendenti che hanno un rapporto di lavoro, attraverso la riscrittura dei contratti.

Il Decreto Trasparenza entra in vigore a partire da oggi 1° agosto per chi ha un contratto in corso e dal 13 agosto per le nuove assunzioni.

 

Nuovi obblighi per i datori di lavoro

contratti di lavoro e le lettere d’assunzione dovranno contenere una corposa serie di informazioni riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro: durata del periodo di prova, la formazione, i congedi, la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione.

Entro la fine del mese di agosto dovranno essere comunicate diverse informazioni come:

  • Tipologia contrattuale.
  • Nome del datore.
  • Sede di lavoro.
  • Data di inizio e fine (in caso di rapporto a tempo determinato).
  • Il periodo di prova (se previsto).
  • La categoria, livello e la qualifica o in alternativa la descrizione della tipologia di lavoro.
  • L’orario di lavoro.
  • La durata delle ferie.
  • La durata dei congedi retribuiti.

Rapporti di lavoro interessati dal Decreto Trasparenza 2022

Le nuove regole si applicano alle seguenti tipologie contrattuali:

  • Contratto dì lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato anche a tempo parziale.
  • Contratto di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
  • Contratto di lavoro intermittente.
  • Rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente.
  • Contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
  • Contratto di prestazione occasionale.
  • Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia.
  • Ai lavoratori domestici.
  • Ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici.

Sanzioni previste dalla mancata comunicazione

Per i datori di lavoro che non seguiranno le direttive del nuovo decreto trasparenza saranno disposte per legge delle sanzioni.

Si tratta di sanzioni amministrative dal valore di 250€ fino a 1500€ per ogni lavoratore interessato.

La sanzione è prevista dopo denuncia da parte del lavoratore o dopo accertamento ufficiale.

Bonus 200 euro a luglio

L’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti è pari a 200 euro e verrà erogata dai
datori di lavoro con la mensilità del mese di luglio 2022.
Il datore di lavoro procederà al recupero del credito derivante dalle somme anticipate ai
lavoratori mediante compensazione con le denunce contributive di cui all’articolo 44,
comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, del mese di luglio 2022.
Le indicazioni saranno fornite dall’Inps.
L’indennità, secondo il tenore letterale dell’articolo 31, comma 1, del decreto, spetta ai
lavoratori dipendenti in forza al mese di luglio 2022 con esclusione dei lavoratori
domestici, questi ultimi, peraltro, già beneficiari dell’indennità prevista dall’articolo 32,
comma 8 del decreto alle condizioni ivi previste.
Quanto ai requisiti soggettivi in capo ai lavoratori, dalla lettura del primo comma
dell’articolo 31 salta subito all’occhio come la condizione di accesso all’indennità non sia
legata al reddito imponibile percepito nel 2021 come, invece, previsto dall’articolo 32, ad
esempio per i pensionati, ma sia invece legata alle condizioni soggettive previste da un
altro provvedimento cui il legislatore rinvia.
I requisiti che consentono al lavoratore di beneficiare dell’indennità una tantum di 200
euro sono quelli relativi alla decontribuzione di 0,8 punti percentuali prevista a favore
dei lavoratori dipendenti per l’anno 2022 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Più specificamente, “ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo
quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma
121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella
retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum
di importo pari a 200 euro”. La lettura della norma porta ad una prima riflessione sul
significato da attribuire alla previsione che prevede il diritto al Bonus 200 euro a favore
di “coloro che hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno
una mensilità”.
A tal proposito, sorge il dubbio se per il diritto all’indennità sia necessario aver
effettivamente beneficiato dell’esonero contributivo di cui al predetto comma 121 per
almeno una mensilità, oppure se sia sufficiente averne semplicemente diritto, a
prescindere dell’effettiva applicazione dell’esonero da parte del datore di lavoro nelle
mensilità individuate dal legislatore.
Il dubbio sorge per diverse ragioni. La prima riguarda le tempistiche che i datori di lavoro
hanno avuto a disposizione per procedere al riconoscimento dell’esonero contributivo a
favore dei lavoratori. A tal fine, infatti, si è reso necessario attendere le istruzioni
operative e contabili dell’Inps, giunte solo lo scorso 22 marzo con la diffusione della
circolare n. 43.
Tale documento di prassi ha fornito le indicazioni per l’esposizione nelle denunce mensili
dell’importo del beneficio contributivo che è potuta avvenire solo a partire da quelle del
mese di competenza marzo 2022 con possibilità di esposizione degli arretrati nelle
denunce correnti dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022.
Peraltro, l’utilizzo di procedure informatiche ha ulteriormente determinato un ritardo
nell’avvio del recupero dell’esonero contributivo in quanto non tutte le aziende
produttrici dei software si sono adeguate entro il primo quadrimestre, avendo l’Inps
consentito – come già evidenziato – la possibilità di effettuare il conguaglio dei mesi
pregressi anche con la denuncia di competenza di maggio 2022.
A parte le questioni operative legate ai tempi di aggiornamenti dei software, comunque,
si ritiene che per il diritto all’indennità sia sufficiente l’acquisizione del diritto e quindi che
il lavoratore abbia i requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 121, legge n. 234/2021
per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022 a prescindere dunque che
l’esposizione dell’esonero contributivo sia effettivamente avvenuta ab origine in una delle
denunce contributive mensili del periodo interessato.
Sotto il profilo procedurale, è previsto che il datore di lavoro proceda automaticamente
al riconoscimento dell’indennità.
Tuttavia, tale automaticità è in realtà subordinata ad una preventiva dichiarazione da
parte del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1
e 18 del decreto.
Il lavoratore deve, cioè, dichiarare di non essere titolare di un trattamento pensionistico,
del reddito di cittadinanza che danno luogo all’indennità di cui all’articolo 32, commi 1 e
18 del decreto.
Filo conduttore dei tre articoli che regolano l’indennità, infatti, è che il riconoscimento
può avvenire solo una volta. Pertanto, un soggetto che soddisfa il requisito previsto per
l’indennità anche per più ipotesi regolate dagli articoli 31, 32 e 33, potrà beneficiarne una
sola volta. A tal fine, è prevista una gerarchia tra le diverse tipologie di indennità previste.
Il diritto all’indennità di cui all’articolo 32, comma 1, prevale rispetto a tutte le altre
indennità previste, compresa quella dell’articolo 31. Qualora nel nucleo del beneficiario
del reddito di cittadinanza sia presente un soggetto cui spetta l’indennità di cui all’articolo
31 o 32, sono queste a prevalere.
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in
cui siano titolari di più rapporti di lavoro. È, pertanto, opportuno che i datori di lavoro si
cautelino per evitare possibili plurimi riconoscimenti del bonus 200 euro che
comporterebbero inevitabilmente recuperi in sede di controllo delle denunce mensili ai
fini contributivi da parte dell’Inps.
Appare evidente che tale profilo potrà assumere particolari profili di criticità ove il
rapporto di lavoro dovesse nel frattempo essere cessato in quanto il recupero
dell’istituto verrà effettuato nei confronti del datore di lavoro per cui sarà poi
quest’ultimo a dover recuperare l’indebito nei confronti dell’ex dipendente.
L’indennità di 200 euro spetta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti indicati in
precedenza a prescindere dalla durata dell’orario di lavoro.
Pertanto, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale, l’indennità
spetterà nella misura prevista.
Il problema, invece, si pone nel caso di rapporti di lavoro instaurati dal mese di maggio
2022, in quanto il datore di lavoro non è evidentemente in possesso degli elementi che
gli consentano la verifica del requisito di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n.
234/2021, cioè il riconoscimento dell’esonero contributivo per almeno una mensilità del
primo quadrimestre 2022.
Il nodo da sciogliere è se nel mese di luglio 2022 in cui dovrà essere erogato il bonus,
sarà onere del datore di lavoro verificare se nel corso del primo quadrimestre il
dipendente aveva un contratto che gli dava diritto alla decontribuzione e se ne ha fruito
in almeno in uno dei quattro mesi.
In caso affermativo, con che modalità? È sufficiente un’autocertificazione del lavoratore?
Secondo l’interpretazione letterale della norma è il datore di lavoro con il quale sussiste
il rapporto di lavoro nel mese di luglio a dover riconoscere il bonus, ma si auspicano
chiarimenti e modifiche in sede di conversione del decreto.
L’indennità una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce
reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali.

Lavoro autonomo occasionale: la nuova comunicazione telematica

E’ operativa dal 28 marzo la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro. Si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative fino a 2.500 euro. Resta valida, fino al prossimo 30 aprile, la procedura previgente di comunicazione via e-mail. Una infografica spiega come funziona la piattaforma telematica e come deve essere compilato il modulo online.

Alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi nel “portale servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura ”Lavoro autonomo occasionale”. Scegliendo “Nuova comunicazione” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:

Sezione 1

Comunicazione (dati del committente), che deve contenere: – codice fiscale o partita iva; – denominazione; – sede legale.

Sezione 2

Lavoratore autonomo, in cui inserire: – codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo di codice fiscale e riportare i dati anagrafici esteri); – dati anagrafici; – cittadinanza; – estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno; – domicilio del prestatore. Sezione 3

Rapporto di lavoro, che include: – data di inizio; – durata (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni15 giorni e 30 giorni

Sezione 4

Dati invio, che contiene: – dati del compilatore (incluso l’indirizzo e-mail che obbligatoriamente inserito). Una volta completato l’invio, in questa sezione verranno riportati: – la data di trasmissione della comunicazione; – il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.

Al momento, la procedura di compilazione telematica della domanda non effettua alcun controllo sulla congruità dei dati esposti e, al momento della trasmissione, non propone una overview di revisione dei dati inseriti né richiede una ulteriore conferma di invio.

Sanzioni

L’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l’irrogazione in capo al committente di una sanzione amministrativa di importo che va da euro 500 a euro 2.500, non diffidabile.

Bonus 100 euro, abolizione dal 1° gennaio 2022: modifiche in busta paga

Bonus 100 euro abolito dal 1° gennaio 2022, e accorpato nelle nuove e più corpose detrazioni per i lavoratori dipendenti. Continueranno a percepirlo i titolari di redditi fino a 15.000 euro, e nella fascia 15.000-28.000 euro a specifiche condizioni.

Dunque il trattamento integrativo ha lasciato il posto alle nuove e più corpose detrazioni fiscali sui redditi da lavoro dipendente, prospetto seguente:

REDDITO COMPLESSIVO MISURA DELLA DETRAZIONE
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro 1.880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro , se a tempo determinato, a 1.380 euro)
Reddito complessivo superiore ai 15.000 euro e fino a 28.000 euro 1.910 + 1.190 x [(28.000-reddito complessivo)/13.000)]
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro 1.910 x [(50.000 reddito complessivo)/22.000)]
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro Nessuna detrazione

Il credito IRPEF di 100 euro, l’ex bonus Renzi, continua ad essere riconosciuto ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 15.000 euro, dunque continueranno a coesistere il bonus Renzi e le detrazioni IRPEF, senza modifiche di rilievo.

Superata la soglia dei 15.000 euro e fino a 50.000 euro, le detrazioni saliranno ad un massimo di 3.100 euro annui, e si ridurranno progressivamente all’aumentare del reddito.

Per i lavoratori autonomi invece, la detrazione base riconosciuta ai redditi fino a 5.500 euro sarà pari a 1.265 euro e, anche in tal caso, sarà progressivamente ridotta fino ad azzerarsi una volta superata la soglia dei 50.000 euro.

ASSEGNO UNICO INPS DAL 1 GENNAIO 2022

La legge n. 46 del 2021  ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

In via temporanea e in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per figli minori (di seguito Assegno temporaneo).

In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo n.230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda4 dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE. L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia: (i) le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge5 che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;

Legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, pubblicata nella G.U. n. 82 del 6 aprile 2021. 2 Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 4 Autodichiarazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445 del 2000. 5 Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79. 2 (ii) le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni6; (iii) limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare7 e gli assegni familiari.

La presente informativa viene, quindi, trasmessa ai seguenti fini: (i) consentire una pianificazione tempestiva dell’adeguamento delle procedure interne ai datori di lavoro sia per l’erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per l’adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi; (ii) raccomandare ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti. In particolare, si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che: (i) al fine di poter percepire l’AUU già dal mese di marzo – senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese -sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU.

Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo (per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione). (ii) sarà possibile fare richiesta dell’ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare.

Per le domande con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene determinata sulla base dell’indicatore. Nel caso di presentazione dell’ISEE entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata sulla base dell’ISEE successivamente presentato entro tale data.

Di seguito alcune ulteriori informazioni che si raccomanda di portare a conoscenza dei dipendenti. 6 Articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 7 Articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 8 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, recati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. 3 Informazioni per i dipendenti sull’assegno unico e universale per i figli In cosa consiste l’AUU L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli: ü è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori; ü spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito; ü ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.

L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati. Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Tempi e modalità di presentazione delle domande Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.

4 Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

La domanda va presentata: • accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi. Contenuto della domanda La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali: 1) composizione del nucleo familiare e numero di figli; 2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare; 3) IBAN di uno o di entrambi i genitori.

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia. ü Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022. ü In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto. 5 Una panoramica sugli importi Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro. A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro. Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all’ISEE (*) (*) In mancanza di allegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tavola con dicitura “da 40 mila euro”.

Altre informazioni L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione. L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età. figlio minorenne figlio maggiorenne fino a 21 anni figlio disabile da 21 anni in su per ciascun figlio dal terzo in poi per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni per nucleo con 4 o più figli figlio minorenne non autosufficiente figlio minorenne con disabilità grave figlio minorenne con disabilità media figlio maggiorenne con disabilità Fino a 15 mila euro 175 85 85 85 30 20 mila euro 150 73 73 71 24 25 mila euro 125 61 61 57 18 20 100 105 95 85 80 30 mila euro 100 49 49 43 12 35 mila euro 75 37 37 29 6 da 40 mila euro 50 25 25 15 0 Importi assegno Maggiorazioni Maggiorazioni legate alla disabilità 6 L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;  b. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; c. sia residente e domiciliato in Italia; d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.

Sgravio totale assunzione donne

La legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, al datore di lavoro spetta l’esonero nella misura del 100 per cento. Il beneficio diviene così finalmente pienamente fruibile, per quel che riguarda l’anno 2021 in quanto L’UE ha infatti autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, proprio in questi giorni.

Nel dettaglio:

A chi spetta

Ai fini della legittima fruizione dello sgravio, devono sussistere le seguenti condizioni

in capo alla lavoratrice:

– over 50 disoccupata da oltre 12 mesi;

– priva di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residente in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ;

– priva di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

In capo al datore di lavoro:

– ottemperanza agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;

– regolarità del DURC;

– rispetto degli accordi e CCNL nazionali, territoriali o aziendali;

– incremento netto del numero dei dipendenti in forza rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, al netto degli eventi derivanti da dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

L’assunzione agevolata deve realizzare un aumento del numero medio dei dipendenti in forza, rispetto alla media occupazionale precedente l’assunzione.

Il calcolo dell’incremento netto si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente (U.L.A.) a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

GREEN PASS OBBLIGATORIO DAL 15 OTTOBRE 2021

Come già noto, da domani 15/10/2021 entra in vigore ufficialmente l’obbligo del Green pass o certificazione verde COVID-19 per accedere nei luoghi di lavoro.

 

Questa è la disciplina:

 

  1. I datori di lavoro privati devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto;
  2. Nel periodo dal 15ottobre 2021 al 31dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde;
  3. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde;
  4. Nell’ambito degli obblighi e delle funzioni di datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, questo studio consiglia di fare una verifica del possesso del Certificato Verde, a tutti i dipendenti in forza.

A tal fine potrà procedere sia con l’acquisizione del certificato in forma cartacea e sia utilizzando l’app da scaricare:

  1. Per android suhttps://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
  2. Per IOS https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117.

Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, puoi essere il titolare/amministratore  o un suo delegato.

È consigliabile, al fine di evitare sanzioni, di redigere un registro delle verifiche effettuate, firmato dal soggetto incaricato del controllo;

  1. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  2. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021;
  3. È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;
  4. Ad ogni buon conto è necessario evidenziare che l’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
  5. Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
  6. Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.

 

Decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio e spettacolo

Con la Circolare n. 140 del 21 settembre 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni per poter applicare e gestire la decontribuzione prevista dall’articolo 43 del Decreto-legge n. 73/2021, destinata ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Tale disposizione prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, entro il limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

L’INPS precisa altresì che la norma non prevede alcuna specificazione circa la causale del trattamento di integrazione salariale cui fare riferimento; pertanto, l’esonero risulta essere compatibile con tutti gli ammortizzatori sociali, siano essi con causale covid o “ordinari”.

Essendo tale esonero subordinato all’approvazione da parte della Commissione Europea, l’INPS precisa che tale autorizzazione è stata confermata con la decisione C(2021) 5860 final del 2 agosto 2021.

Destinatari

Per l’individuazione dei datori destinatari dell’esonero è necessario fare riferimento ai codici ATECO elencati nell’allegato 1 alla Circolare.

La norma precisa che il datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 può beneficiare dell’esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.

Misura e durata dell’esonero

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’importo dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021).

Il parametro di riferimento da utilizzare per il calcolo dell’esonero è quindi l’ammontare della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi di riferimento.

Si precisa che la retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e che occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.

Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero:

• i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

• il contributo al Fondo di Tesoreria;

• contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali, ai Fondi di solidarietà alternativi, al Fondo di solidarietà residuale e al Fondo di integrazione salariale;

• il contributo dello 0,30% destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Lo sgravio può essere applicato sulla contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2021 (competenza novembre 2021), entro il limite dei contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro.

Condizioni di spettanza

La fruizione dell’esonero in argomento è subordinata al rispetto, oltre che delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, anche di alcuni requisiti specificamente previsti dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021.

In particolare, il datore deve rispettare i divieti di cui all’articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, perciò resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

In particolare, fino al 31 dicembre 2021, resta preclusa al datore di lavoro beneficiario dell’esonero in esame, indipendentemente dal numero dei dipendenti:

• la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;

• l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

In sostanza, ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il legislatore ha previsto un divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021.

Green Pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro

Il Consiglio del Ministri ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, volto ad introdurre misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

In particolare, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31 dicembre 2021), a tutto il personale del comparto pubblico e privato è precluso l’accesso ai luoghi di lavoro in assenza di Green Pass valido.

Tale norma è rivolta a tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il luogo di lavoro pubblico o privato, anche in forza di contratti esterni.

Sono esclusi dall’applicazione della norma i soggetti che siano ritenuti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita Circolare del Ministero della salute.

Per il solo comparto privato e con riferimento esclusivamente alle aziende con meno di quindici dipendenti, la norma prevede, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la possibilità di sospendere il dipendente sprovvisto di Green Pass se contestualmente si provvede ad assumere un dipendente in sostituzione.

Tale sospensione può avvenire per una durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il controllo del possesso della Certificazione verde deve essere effettuato dai datori di lavoro, preferibilmente al momento dell’accesso al luogo di lavoro.

Entro il 15 ottobre i datori devono definire le modalità operative per condurre i controlli, anche a campione, e devono individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi vigenti in materia.

Il personale che risulti sprovvisto del Green Pass non può accedere al posto di lavoro e deve essere considerato assente ingiustificato ai fini della retribuzione, ma non può essere destinatario di conseguenze disciplinari e ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il Decreto prevede altresì sanzioni da 600 a 1.500 euro per i datori che non effettuino i controlli di cui sopra.

Per consentire una più ampia diffusione del Green Pass, le farmacie sono tenute ad assicurare sino al 31 dicembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2.

Per tutto il periodo, sono altresì previsti prezzi calmierati per la somministrazione di tali test da parte di tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Tempo determinato – modifica alle causali

Con la nota n. 1363 del 14 settembre 2021, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro fornisce alcune indicazioni operative in merito alla disciplina delle causali del contratto a tempo determinato.

Di recente, l’art. 41 bis del Decreto Legge n. 73/2021 ha introdotto la possibilità di introdurre nuove causali che consentono l’estensione del contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi, ad opera dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

La norma non pone particolari vincoli in merito al contenuto e alle caratteristiche delle causali contrattuali ma richiede che le stesse siano specifiche e puntuali.

Non è pertanto possibile ricorrere a formulazioni generiche che necessitino di una ulteriore declinazione all’interno del contratto individuale (ad esempio, non si può ricorrere a formulazioni quali “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”).

L’INL evidenzia inoltre la possibilità, concessa temporaneamente fino al 30 settembre 2022, di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, pur sempre nel rispetto del limite massimo di 24 mesi.