L’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di Bilancio
2021), prevede un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale
complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato,
effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non
abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L’esonero così previsto è riconosciuto, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui,
per la durata di trentasei mesi – innalzata a quarantotto mesi, laddove l’evento incentivato sia
realizzato in una regione del Mezzogiorno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche (cfr. la circolare n. 56 del 12 aprile 2021 e il messaggio n. 3389 del 7 ottobre
2021).
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma
297, ha previsto che: “Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, le disposizioni di
cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle
nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo
determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro
annui di cui al comma 10 dell’articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000
euro”.
Per effetto del rinvio operato al comma 10 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, l’articolo
1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, estende l’esonero ivi disciplinato anche alle
assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2023, prevedendo altresì che il limite massimo di importo concedibile sia innalzato a
8.000 euro annui.
Come chiarito dall’articolo 1, comma 299, della legge di Bilancio 2023, l’efficacia della
previsione di cui al citato comma 297 è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
La Commissione europea, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha
autorizzato la concedibilità della misura di cui all’articolo 1, commi 10 e seguenti, della legge di
Bilancio 2021 per tutte le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il
31 dicembre 2021, mentre con la successiva decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022
l’organismo comunitario ha prorogato il riconoscimento della predetta agevolazione con
riferimento alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 30 giugno
2022.
La misura agevolativa è stata autorizzata ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni,
recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni
di cui alla medesima comunicazione.
Considerata la cessazione degli effetti della disciplina del Temporary Framework al 30 giugno
2022, al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa anche oltre il suddetto
limite temporale, in data 15 marzo 2023, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione
europea la misura di cui all’articolo 1, commi 10 e seguenti, della legge di Bilancio 2021, come
prorogata dall’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, subordinando la stessa al
rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023,
recante “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (c.d. Temporary Crisis
and Transition Framework o TCTF) e agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
L’esigenza di garantire la piena operatività della misura trova la sua ragione fondante nella
necessità di promuovere e preservare l’occupazione giovanile stabile, come espressamente
previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023. Esigenza che si è
ulteriormente rafforzata a causa della crisi Ucraina e dei maggiori costi strutturali che ne sono
derivati nell’approvvigionamento energetico, sia nell’industria che nei servizi, e di trasporto,
per i datori di lavoro privati.
Al riguardo, si evidenzia che la Commissione europea, con la decisione C(2023) 4061 final del
19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le
assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31
dicembre 2023.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono, pertanto, le indicazioni e le
istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle predette misure di
esonero contributivo, alle quali fanno seguito le relative istruzioni contabili.
2. Datori di lavoro che possono accedere ai benefici
Gli esoneri in oggetto sono riconosciuti, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023,
in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o
meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo[1].
Pertanto, le misure in trattazione non si applicano nei confronti della pubblica
Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate
dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Infine, tenuto conto che le misure in trattazione sono concesse nel rispetto delle condizioni
previste dal Temporary Crisis and Transition Framework, si rappresenta che sono escluse
dall’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:
– le imprese operanti nel settore finanziario[2] e nel settore domestico;
– le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, tra cui, ma non solo:
a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali
sanzioni;
b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni
adottate dall’Unione europea; oppure
c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione
europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
3. Rapporti di lavoro incentivati
Gli incentivi in oggetto spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate
dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non
abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo
indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende
rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione/trasformazione, abbia un’età inferiore
o uguale a 35 anni e 364 giorni.
Gli esoneri in oggetto mutuano parte della disciplina generale da quella prevista per l’esonero
strutturale giovanile di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 114, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (di seguito, anche legge di Bilancio 2018), pari al 50% dei contributi
datoriali nel limite massimo di 3.000 euro annui. Tale ultimo esonero, considerata la sua
natura autonoma, resta liberamente fruibile in alternativa a quello temporaneamente
introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e dalla legge di Bilancio 2023. Al riguardo, va altresì
considerato che l’esonero strutturale giovanile non è subordinato al rispetto delle condizioni
previste per l’applicazione dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato, essendo una misura
generalizzata e la cui disciplina non è sussumibile tra quelle previste dall’articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante
risorse statali).
L’ esonero per l’assunzione di giovani di cui alla legge di Bilancio 2018, in particolare, trova
applicazione per le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, che, in
proposito, specificamente prevede che il suo campo di applicazione sia limitato alle assunzioni
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardanti lavoratori che rivestono
la qualifica di operai, impiegati o quadri. Pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione degli
esoneri in oggetto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica
dirigenziale.
Per la medesima ragione, sono esclusi dai benefici, secondo quanto espressamente previsto
dall’articolo 1, comma 114, della legge n. 205/2017, i rapporti di apprendistato e i contratti di
lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo vigente già prevede l’applicazione di
aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Inoltre, considerata la ratio sottesa alle agevolazioni in trattazione, consistente nella volontà di
incentivare l’occupazione giovanile stabile, non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione
con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato[3].
Infine, in virtù della previsione di cui all’articolo 1, comma 13, della legge di Bilancio 2021, gli
esoneri in oggetto non si applicano alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di
apprendistato e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio
2018.
Ne deriva che, per tali due diverse fattispecie (mantenimento in servizio del lavoratore al
termine del periodo di apprendistato e assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato
riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di
lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione), trova
applicazione il solo disposto di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018,
per la cui specifica disciplina si rinvia a quanto già previsto con la circolare n. 40 del 2 marzo
2018.
Gli esoneri contributivi in oggetto sono, invece, applicabili in caso di part-time, secondo le
indicazioni fornite al successivo paragrafo 4, nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di
lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi
all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato,
da ultimo affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, gli esoneri
contributivi in argomento spettano anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a
tempo determinato.
4. Assetto e misura degli incentivi
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le
assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre
2022, e per la cui disciplina di dettaglio si rinvia alle indicazioni già fornite con la circolare n.
56/2021 e con il messaggio n. 3389/2021, ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000
euro annui.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è,
pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e
risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di
16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni
a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando
l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100
per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite
massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è,
pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e
risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di
21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere
proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto degli sgravi è necessario fare riferimento a
quanto può essere effettivamente esonerabile.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma
100, della legge n. 205/2017;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo
1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo,
della medesima legge;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi
prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di
solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di
solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di cui all’articolo 40 dello
stesso decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il
settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n.
95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del medesimo decreto
legislativo;
– il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque
destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti
dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione degli esoneri in commento le contribuzioni che non
hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà
alle gestioni previdenziali di riferimento.
Pertanto, come già chiarito con riferimento ad altri esoneri contributivi, si precisa che non sono
oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:
– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai
fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e
14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
– il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.
Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di
lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, quindicesimo comma, della legge
29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive
del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della
retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione degli esoneri contributivi. Al riguardo, si
sottolinea che il successivo sedicesimo comma del citato articolo 3 prevede, contestualmente,
l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto
incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo
aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del
trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla
quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo (6.000
euro nel caso dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021 o 8.000 euro nel caso dell’esonero
di cui alla legge di Bilancio 2023) dalla fruizione degli esoneri contributivi.
Poiché, inoltre, gli esoneri contributivi in oggetto operano sulla contribuzione effettivamente
dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di
fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c. – gli esoneri sono
calcolati sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono
dall’applicazione delle predette misure compensative.
Infine, si fa presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di
stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la
previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la
restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40 per cento prevista per i
contratti a tempo determinato.
Con riferimento alla durata del periodo di fruizione delle agevolazioni, si chiarisce che, ai sensi
dell’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021, richiamato dall’articolo 1, comma 297,
della legge di Bilancio 2023, gli esoneri in oggetto spettano per un periodo massimo di
trentasei mesi a partire dalla data dell’evento incentivato.
Inoltre, come espressamente stabilito dal comma 11 dell’articolo 1 della legge di Bilancio
2021, applicabile per relationem anche all’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023, gli
esoneri in oggetto spettano per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro
privati che effettuino assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle
seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione degli incentivi può essere
sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo,
in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
5. Condizioni di spettanza degli incentivi
Il diritto alla fruizione degli esoneri in oggetto è subordinato al rispetto dei principi generali in
materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del
2015, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione
obbligatoria dei lavoratori, nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti
dall’esonero di cui legge di Bilancio 2021, in quanto richiamato dall’esonero di cui alla legge di
Bilancio 2023.
5.1 Condizioni generali
Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del
decreto legislativo n. 150 del 2015, gli esoneri contributivi di cui si tratta non spettano ove
ricorra una delle seguenti condizioni:
1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione
del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto (art. 31,
comma 1, lettera b). Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un
lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato
precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a
termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto
stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, secondo la quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per
iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente
procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a
termine in essere;
2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto
sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di
lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da
impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma
1, lettera c).
Inoltre, si ribadisce quanto già previsto dal medesimo articolo 31, nella parte in cui dispone, al
comma 1, lettera e), che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici
economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
capo all’utilizzatore e, al comma 3, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione
produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la data di
decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla
fruizione degli incentivi, si ricorda quanto ribadito dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del
medesimo decreto legislativo, in base al quale gli incentivi all’occupazione non spettano se
l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione
viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. La predetta condizione ostativa è
preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli incentivi
all’assunzione nel presupposto fondamentale che gli incentivi medesimi siano esclusivamente
finalizzati a creare “nuova occupazione”.
Con riferimento agli esoneri in trattazione, si rinvia a quanto illustrato con le circolari n.
40/2018 e n. 56/2021, in riferimento all’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da
100 a 108 e da 113 a 114, della legge di Bilancio 2018. Nello specifico, nonostante l’espresso
richiamo effettuato dall’articolo 1, comma 104, della legge di Bilancio 2018, e dall’articolo 1,
comma 12, della legge di Bilancio 2021, al rispetto dei principi generali di fruizione degli
incentivi, la portata dell’agevolazione ha natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle
previsioni dell’articolo 31, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 150/2015.
Pertanto, per le assunzioni e le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti illustrate nell’ambito della
presente circolare, si può fruire degli esoneri contributivi in oggetto a prescindere dalla
circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da
norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
Inoltre, si fa presente che, per gli esoneri in trattazione non trova applicazione il disposto di cui
all’articolo 31, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150/2015, secondo il quale
l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti,
da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione
con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti
proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale previsione
deve essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a
reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese.
Nel caso degli esoneri in trattazione, tale finalità deve considerarsi assorbita da quanto
previsto dall’articolo 1, comma 103, della legge n. 205/2017, con riferimento all’esonero
strutturale ivi disciplinato. Secondo la citata disposizione, “nelle ipotesi in cui il lavoratore, per
la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma
100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il
beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione,
indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”.
Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in
capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.
Per le suesposte motivazioni, anche il principio del cumulo delle agevolazioni enunciato dal
comma 2 del medesimo articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, secondo il quale, ai fini
della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il
lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato, deve considerarsi assorbito dal disposto del comma 103 dell’articolo 1 della
legge di Bilancio 2018, valevole, per estensione, anche in riferimento agli esoneri contributivi
di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, e all’articolo 1, comma
297, della legge di Bilancio 2023.
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di
assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione degli esoneri contributivi in commento è
subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate
dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, di seguito elencate:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia
di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto
degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5.2 Condizioni specifiche
In relazione ai vincoli specificamente previsti dalla legge di Bilancio 2021, valevoli anche per
l’esonero di cui alla legge di Bilancio 2023, in virtù del richiamo normativo a essa operato
dall’articolo 1, comma 297, della medesima legge, il diritto alla legittima fruizione
dell’agevolazione in trattazione è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle
seguenti condizioni:
1. il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve avere compiuto trentasei anni.
Conseguentemente, possono accedere agli esoneri contributivi in trattazione i datori di
lavoro che assumano giovani con un’età massima di trentacinque anni e 364 giorni.
Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in
rapporti a tempo indeterminato;
2. il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il
medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato[4]. Al riguardo, si precisa che, come previsto dal comma 101 della
legge di Bilancio 2018, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi
al riconoscimento dell’agevolazione. Similari considerazioni valgono nel caso in cui il
lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Analogamente, in considerazione della circostanza che gli esoneri non possono trovare
applicazione per i rapporti di lavoro domestico, la sussistenza di un rapporto di lavoro di
tale genere (lavoro domestico a tempo indeterminato) in capo al lavoratore da assumere
– anche in considerazione della specialità della disciplina – non influisce sulla possibilità di
riconoscere legittimamente le agevolazioni. Diversamente, devono considerarsi ostative al
riconoscimento degli esoneri le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Considerata la formulazione
testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione degli esoneri anche laddove il
precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato
superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore. In proposito, si ricorda
come l’istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare
l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle
competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze
produttive. Ciononostante, il rapporto di lavoro, pur sottoposto a una condizione – il
superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin
dall’origine;
3. i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la
medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
4. i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi,
ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima
qualifica nella stessa unità produttiva.
Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che
non sono ostativi al riconoscimento degli esoneri gli eventuali licenziamenti effettuati per
sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in
quanto trattasi di fattispecie sui generis, in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva
impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto.
6. Condizioni per il riconoscimento del diritto agli incentivi. Casi particolari
Come sopra chiarito, la fruizione degli esoneri in oggetto può essere riconosciuta per
l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non
siano mai risultati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro (cfr. art. 1, comma 101, legge n.
205/2017).
In forza della predetta previsione si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a situazioni
caratterizzate da particolari condizioni di specificità:
1. con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli esoneri
spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in
relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia
la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume
successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione
all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo
indeterminato;
2. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all’articolo 1406 c.c.,
con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al
datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non
goduto, in quanto in tale caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già
in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
3. analogamente, la fruizione degli esoneri è trasferibile nei confronti del cessionario per il
periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c.,
secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il
cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
4. come già previsto per l’esonero triennale disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014, n.
190, l’interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2/2016 ha precisato
che l’esonero di cui alla legge n. 205/2017 – e conseguentemente, anche quelli in
trattazione – non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento
ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello
parasubordinato, vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo
indeterminato.
Nel ribadire che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione degli
esoneri in commento è che il lavoratore non sia mai stato titolare di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si evidenzia che non impedisce l’accesso agli incentivi il pregresso svolgimento
di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a
termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.
Si precisa, al riguardo, che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo
al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata.
Infatti, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 103, della legge di Bilancio 2018,
se il lavoratore, per il quale è stato già fruito l’esonero in trattazione, viene riassunto, per il
nuovo rapporto si può fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti e ciò
indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto
a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova
assunzione.
Sul punto, si fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione
dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per
licenziamenti effettuati entro nove mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato,
riguardanti il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa
unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri
datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione
venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve
essere, comunque, computato per il calcolo del periodo residuo spettante.
Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere l’agevolazione per il periodo
residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, si ribadisce che
l’esonero di cui alla legge di Bilancio 2023 può trovare applicazione per le sole assunzioni
effettuate dal 1° gennaio luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Pertanto, qualora un lavoratore sia
stato assunto nel corso di detto intervallo temporale e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire
dell’agevolazione in trattazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di
successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al
riconoscimento dell’agevolazione residua per un ammontare pari al 100 per cento dei contributi
datoriali, solo se anche il successivo rapporto sia instaurato nella medesima finestra temporale
(1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023). Diversamente, qualora il successivo rapporto venga
instaurato in data successiva al 31 dicembre 2023, nell’eventuale periodo residuo il datore di
lavoro vedrà riconosciuto l’esonero previsto dalla legge n. 205/2017, pari al 50 per cento dei
complessivi contributi datoriali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base
annua. Analoghe considerazioni circa il termine di operatività della misura valgono anche per
l’eventuale riconoscimento dell’esonero previsto dalla legge di bilancio 2021.
Con riferimento al prolungamento temporale dell’agevolazione nel caso in cui l’assunzione
venga effettuata nelle regioni del Mezzogiorno, si precisa, infine, che la ratio sottesa al
riconoscimento di una maggiore durata degli esoneri, consistente nella volontà di fornire un
ulteriore incentivo alle assunzioni nelle zone svantaggiate in cui il tasso di disoccupazione
risulta più elevato, implica che gli esoneri spettino per un massimo di 48 mesi a condizione che
il luogo di lavoro permanga nelle Regioni previste.
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’efficacia degli esoneri in oggetto è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea,
ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Pertanto, come anticipato in premessa, con specifico riferimento all’applicazione delle misure in
trattazione per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio
2022 e il 31 dicembre 2023, la Commissione europea, con la citata decisione C(2023) 4061
final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle condizioni di
cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.
Al riguardo, si precisa che, in base alla sezione 2.1, “Aiuti di importo limitato”, del citato
Temporary Crisis and Transition Framework, la Commissione considera aiuti di Stato
compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti
condizioni:
– siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta
o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca
e dell’acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
– siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
– l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.
Con specifico riferimento ai suddetti massimali, si precisa che, se un datore di lavoro opera in
più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere
rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato
l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.
Per quanto riguarda la sussistenza del requisito dello stato di crisi dell’impresa, è necessario
che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale,
ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina.
Pertanto, si precisa ulteriormente che, ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi
non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell’energia in quanto
la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo
ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una
perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze
economiche.
Di conseguenza, in conformità a quanto previsto nella sezione 1.4.“Misure di aiuto di Stato
adeguate”, punto 41, del Temporary Crisis and Transition Framework, gli aiuti in trattazione
possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista
nel Temporary Framework, che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le
imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.
Inoltre, rilevato che gli aiuti in trattazione sono riconosciuti in conformità a quanto disposto
dal Temporary Crisis and Transition Framework, trova applicazione la previsione normativa di
cui all’articolo 53, comma 1-quater, del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77[5], secondo la quale i soggetti beneficiari di
agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione
europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza
della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), accedono agli aiuti previsti da atti
legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella
vigenza della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo
2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive
modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi
maturati fino alla data dell’erogazione.
Infine, si conferma che l’esonero in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai
settori del lavoro domestico e del settore finanziario[6]
.
In considerazione della natura delle agevolazioni in trattazione quali aiuti di Stato, si rammenta
che l’INPS provvederà a registrare le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato o nei
registri SIAN e SIPA per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e
dell’acquacoltura. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si
precisa che l’agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere
di non superare il massimale previsto sarà a carico dell’agenzia di somministrazione.
8. Coordinamento con altri incentivi
Gli esoneri contributivi in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta
dal datore di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (1° luglio 2022-31
dicembre 2023), in analogia a quanto previsto per l’esonero strutturale per l’occupazione
giovanile di cui alla legge di Bilancio 2018(cfr. l’art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).
Pertanto, prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse
fruibili in relazione alle nuove assunzioni, gli esoneri contributivi in oggetto non sono cumulabili
con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree
o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012,
all’articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2021, nonché all’articolo 1, comma 298, della
legge di Bilancio 2023. In proposito, si conferma che è possibile fruire prima dell’incentivo
previsto dalla legge n. 92/2012, dall’articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2021 o
dall’articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, per un rapporto di lavoro a tempo
determinato, e poi dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.
Analogamente, considerata l’entità delle misure di esonero, le stesse non risultano cumulabili
con l’incentivo all’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della legge 12 marzo
1999, n. 68, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 151,
né con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2,
comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo
24, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015, al 20 per cento dell’indennità che sarebbe
spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.
Sempre con riferimento all’eventuale compatibilità degli esoneri in oggetto con altri regimi
agevolati, si fa presente che, nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi
extra UE non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale della legge 3 ottobre
1987, n. 398, recante “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi
extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”,
con la quale si prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l’applicazione di
retribuzioni convenzionali, gli esoneri in trattazione non possono trovare applicazione (cfr. la
circolare n. 236/1994, nella quale, con riferimento alle agevolazioni previste per le assunzioni
dei lavoratori in mobilità si era già esclusa la possibilità di concedere i benefici contributivi per i
lavoratori operanti in Paesi extra-comunitari assicurati in base al decreto-legge 31 luglio 1987,
n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, data la specialità
dell’impianto normativo della predetta legge). In forza della previsione secondo cui gli esoneri
non sono cumulabili con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”, si fa, inoltre, presente
che le agevolazioni non sono cumulabili con la riduzione contributiva fissata per i datori di
lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate,
né con le riduzioni contributive previste per il settore edilizia.
Inoltre, si precisa che, per il periodo di applicazione delle misure in trattazione, non è possibile
godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo,
dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021.
L’esonero di cui alla legge di Bilancio 2023 è altresì cumulabile con le agevolazioni consistenti
in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio,
l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a
carico del lavoratore, previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al
31 dicembre 2023, dall’articolo 1, comma 281, della medesima legge di Bilancio 2023 e
modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.