SI RIEPILOGANO I NUOVI INCENTIVI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE:
Incentivi per l’alternanza scuola lavoro;
Incentivo per l’occupazione dei giovani;
Incentivo per l’occupazione al Sud.
1. Gli incentivi per l’alternanza scuola lavoro
L’incentivo spetta agli studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola lavoro, anche tramite contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro; per dar diritto all’incentivo, i contratti di lavoro dovranno essere stipulati entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, con datori di lavoro per cui sia stato svolto:
Il 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, c. 33, L. 107/2015 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio);
Il 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (per i quali, ai sensi dell’art. 17 del Capo III del D.Lgs.226/2005, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue);
Il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori che, ai sensi dell’art. 7 del Capo II del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
Il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
L’esonero si applica anche ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Non sono ammessi all’incentivo i lavoratori del settore agricolo e di quello domestico.
L’incentivo è riconosciuto nella veste di esonero contributivo, nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di spesa massima pari a euro 3.250 su base annua, per la durata complessiva di 36 mesi ed è valido per tutte le assunzioni intercorse fra il 1^ gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Sarà cura dei datori di lavoro inoltrare apposita richiesta all’ Inps, che accoglierà le domande nella misura della spesa massima stanziata.
2. L’ incentivo per l’occupazione dei giovani.
È previso per i giovani con età compresa fra i 16 e i 29 anni, che abbiano aderito al programma Garanzia Giovani, previo assolvimento dell’ obbligo scolastico.
L’agevolazione spetta per i rapporti di lavoro stipulati con tutti i datori di lavoro privato, nella forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in somministrazione), contratto di apprendistato professionalizzante e contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), la cui durata non sia inferiore a sei mesi; non spetta invece per i rapporti di lavoro domestico e accessorio.
L’incentivo è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo, fruibile esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive, e spetta per le assunzioni fatte fra il 1^ gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
L’agevolazione ha un valore di 8.060 euro annui, che si dimezza a euro 4.030 per le assunzioni a tempo determinato ed è proporzionalmente ridotto in caso di part time; non sarà possibile cumularlo con altri incentivi all’ assunzione di natura economica o contributiva.
L’agevolazione è soggetta alla regola del “de minimis” e lo sforamento è consentito esclusivamente qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Per i giovani in età compresa tra 25 e 29 anni, oltre l’incremento occupazionale netto occorre il rispetto di una delle seguenti condizioni:
che non abbiano avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
non siano in possesso di un diploma di scuola media secondaria o qualifica o diploma professionale;
che siano occupati in settori o in professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna
che supera il 25% (D.D. n. 385/2015).
La richiesta dovrà essere inoltrata dai datori di lavoro all’ Inps con le consuete modalità telematiche, indicando i dati dell’assunzione fatta o che si intende fare (trattandosi di una richiesta preventiva, questa può essere avanzata anche prima della stipula del contratto di lavoro); in funzione della diponibilità economica, l’Inps darà comunicazione al datore di lavoro dell’ importo dell’ incentivo prenotato; successivamente il datore di lavoro dovrà procedere, entro sette giorni, ad assumere il lavoratore ed entro dieci giorni (decorrenti sempre dalla comunicazione dell’ Inps) comunicare all’ Ente l’avvenuta assunzione, chiedendo quindi conferma della dote.
3. L’ incentivo per l’occupazione al Sud.
L’ incentivo per l’occupazione al Sud è previsto per i giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni e per i lavoratori con almeno 25 anni di età, privi di impiego regolarmente retribuito dal almeno sei mesi; i lavoratori non devono aver avuto un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti con il medesimo datore di lavoro. Sono ammessi tutti i datori di lavoro con sede ubicata in Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e Sardegna.
L’incentivo è valido per le assunzioni effettuate fra il 1^ gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 con contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione), con contratto di apprendistato professionalizzante e nel caso di rapporto part time e di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termine.
Le modalità di richiesta e le condizioni di accesso sono le medesime previste per l’incentivo per l’occupazione dei giovani.
L’agevolazione viene erogata sotto forma di sgravio contributivo, per un importo pari a 8.060 euro su base annua.
Anche nel caso di questa agevolazione è previsto il rispetto della regola del “de minimis”.
GLI INCENTIVI STRUTTURALI
Incentivo all’assunzione di donne;
Assunzione di lavoratori over 50;
Assunzione di lavoratori in CIGS;
Assunzione di lavoratori in NASpI;
Assunzione di giovani genitori.
1. L’ incentivo per l’assunzione di donne.
L’ incentivo è rivolto a donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Il termine si abbassa a 6 mesi se le lavoratrici sono residenti in aree svantaggiate o se impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
Si tratta di un incentivo che spetta alla generalità dei datori di lavoro privati ed è valido per le assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, che per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Il beneficio consiste nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per una durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine o di 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato; la trasformazione del rapporto di lavoro origina il diritto ad un periodo complessivo di agevolazione pari a 18 mesi.
L’ incentivo non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
2. L’assunzione di lavoratori over 50.
L’ incentivo è rivolto a lavoratori di età pari o superiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi.
Si tratta di un incentivo che spetta alla generalità dei datori di lavoro privati ed è valido per le assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, che per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Durata ed entità del beneficio sono i medesimi previsti per l’incentivo all’assunzione di donne e tale beneficio non è soggetto alle regole del de minimis.
3. Assunzione di lavoratori in CIGS con contratto a tempo indeterminato.
L’ incentivo spetta ai lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi ed è valido per tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.
L’agevolazione viene concessa a seguito di assunzione a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di riduzione contributiva e da diritto a benefici sia di natura contributiva che economica.
– Benefici contributivi:
Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.
– Benefici economici:
Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:
1. 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
2. 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;
3. 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.
L’ incentivo non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
4. Assunzione di lavoratori in NASpI a tempo indeterminato.
L’ incentivo spetta a tutti i lavoratori percettori di NASpI ed è valido per tutti i datori di lavoro privati.
Il contratto di lavoro deve essere a tempo pieno e indeterminato ed i benefici contributivi consistono in un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità. L’incentivo non spetta:
– Per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell’arco temporale dei 6 mesi per l’esercizio del diritto di precedenza (art. 15, c. 6, della L. 264/1949);
– Qualora l’impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.
La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
5. Assunzione di giovani genitori.
L’incentivo spetta a tutti i lavoratori di età inferiore a 35 anni d’età con figli minori, regolarmente iscritti nella banca dati “giovani genitori”; è valido per tutti i datori di lavoro privati che procedano ad un’assunzione con contratto a tempo indeterminato e potranno beneficiare di un incentivo economico una tantum pari a 5.000 euro per ogni lavoratore assunto o trasformato, nel limite di 5 lavoratori e in base alle disponibilità economiche dell’ Inps.
Si ricorda inoltre che il Legislatore ha mantenuto in vigore tutte le agevolazioni previste per lavoratori svantaggianti e, nello specifico:
Lavoratori detenuti, internati e semiliberi;
Tossicodipendenti, alcoolisti, soggetti in trattamento psichiatrico;
Lavoratori con disabilità.