Dal 25 maggio nuovi adempimenti per la privacy

Dal 25 maggio trova piena applicazione la nuova normativa in materia di privacy che, come previsto dall’art. 99 del Regolamento UE 2016/679, è obbligatoria in tutti i suoi elementi e abroga espressamente la direttiva.
In appresso si dà conto dei nuovi obblighi derivanti dall’ applicazione delle previsioni di cui al Regolamento europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che a decorrere dal 25 maggio 2018 entrerà in vigore, abrogando la previgente disciplina.
Il titolare del trattamento dei dati personali fornisce all’ interessato, nel momento in cui i dati personali che lo riguardano sono ottenuti, le seguenti informazioni:
– l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
– i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove esistente;
– le finalità del trattamento e la base giuridica;
– i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi, se essi ne costituiscono la base giuridica;
– gli eventuali destinatari o categorie di destinatari;
– ove esistente, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
In aggiunta poi alle informazioni suesposte, il titolare del trattamento fornisce all’interessato ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente, ovvero:
– il periodo di conservazione dei dati personali o quantomeno i criteri per determinare tale periodo;
– l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
– qualora il trattamento sia stato necessario per il perseguimento di legittimi interessi del titolare ovvero l’interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
– il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;
– se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
– l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, nonché le conseguenze previste per l’interessato.
Se i dati personali non sono ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati, ma comunque entro un mese.
Il titolare fornisce all’interessato tutte le informazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato.

novità anno 2018

> AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI:

Il Legislatore ha riconosciuto un esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi dovuti all’INAIL) pari al 50%, da fruire per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile, per le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate dall’1 gennaio 2018, di giovani che, congiuntamente:
• non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;
• non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
L’esonero spetta anche:
• per massimo dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non
abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso l’agevolazione decorrerà dal primo mese successivo a quello di scadenza degli incentivi previsti per i datori di
lavoro che proseguono il contratto alla fine del periodo di apprendistato;
• nei casi di conversione, successiva all’1 gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della
conversione.
L’esonero contributivo è totale – sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e fermi restando il limite massimo di importo annuo ed il requisito anagrafico – in caso di assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di:
• studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore
attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30%
delle ore di alternanza ex lege 107/2015, ovvero pari
almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di
alternanza all’interno dei percorsi erogati ex D.Lgs. n.
226/2005, ovvero pari almeno al 30% del monte ore
previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
• studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondari superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Maggiori chiarimenti tecnici e operativi saranno forniti dall’Inps con apposita circolare e/o messaggio.

> AGEVOLAZIONI PER LE COOPERATIVE SOCIALI:

Alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre
il 31 dicembre 2018) di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, è erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo, entro
il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute
relativamente ai suddetti lavoratori assunti.
Sempre le cooperative sociali hanno diritto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ad un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a
titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio
2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri
anti-violenza o dalle case rifugio.
Sarà un successivo Decreto Interministeriale a stabilire i criteri di assegnazione dei contributi in entrambi i suddetti casi.

> ESONERO CONTRIBUTIVO IN AGRICOLTURA:

La Legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto, inoltre, in favore dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali under 40, iscritti nella previdenza agricola tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di trentasei mesi.
Decorsi i primi trentasei mesi, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50%.
Anche l’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

> PROROGA DELLA CIGS PER RIORGANIZZAZIONE O CRISI AZIENDALE:

Per gli anni 2018 e 2019, entro il limite massimo complessivo di
spesa di 100 milioni di euro per ogni anno e per imprese, con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, può essere concessa la proroga della CIGS, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi, ovvero presentino piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.
Alle stesse medesime condizioni può essere concessa la proroga della CIGS, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi.

> STIPENDI NON PIÙ IN CONTANTI:

A far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro ed i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e gli eventuali anticipi attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Sarà, quindi, vietato corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato e la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Saranno esclusi dall’applicazione della norma le Pubbliche Amministrazioni e gli addetti a servizi familiari e domestici.
I datori di lavoro e di committenti che violeranno l’obbligo in questione saranno passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 5.000 euro.

DID ON LINE obbligatoria dal 1 dicembre 2017

ANPAL: dal 1° dicembre obbligatoria la DID online per essere considerati disoccupati

Pubblicato il 17 Nov 2017
anpal
Vi ricordiamo che, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, secondo cui “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”, ed in base alla circolare ANPAL n. 1 del 28 settembre 2017, a decorrere dal 1° dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in “stato di disoccupazione” solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della SAP l’identificativo univoco della DID in parola, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale.
Le modalità attraverso cui il cittadino può registrarsi portale dell’ANPAL come disoccupato sono le seguenti:
registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della DID;
inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN).

FONTE: ANPAL

Metalmeccanici iscrizione dal 1 ottobre al Fondo MetaSalute

Dal 1° ottobre 2017, saranno iscritti automaticamente al Fondo MetaSalute (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa) i lavoratori dell’industria metalmeccanica, non in prova, aventi:
Contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time;
Contratto di apprendistato;
Contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere della data di iscrizione.
Sono ricompresi, inoltre, anche i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficano della Naspi. I lavoratori già iscritti al Fondo continueranno a risultare tali e non dovranno iscriversi nuovamente.
La comunicazione dei dati anagrafici dei lavoratori, utile per l’iscrizione al Fondo, avviene mediante l’inserimento dell’ultimo UNIEMES disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite nel Manuale di Caricamento UNIEMENS.
L’iscrizione, quindi, avviene tramite l’azienda di appartenenza che comunicherà direttamente al Fondo i dati anagrafici dei dipendenti da iscrivere.
Qualora, i dipendenti non volessero aderire al fondo dovranno comunicarlo per iscritto alla propria azienda.
Dal 1° ottobre tutti i lavoratori, anche quelli già aderenti a MetaSalute, dovranno registrarsi nuovamente al sito www.fondometasalute.it e generare le nuove credenziali che consentiranno l’accesso all’Area Riservata all’interno della quale potranno gestire la propria adesione e quella di eventuali familiari, aggiornare le anagrafiche e prenotare le prestazioni sanitarie. Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre, le credenziali d’accesso attualmente in uso per le aziende e per i lavoratori non saranno più valide.
L’adesione al Fondo comporterà una contribuzione annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156 euro (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico. Di conseguenza, la quota di 3 euro a carico del lavoratore non è più dovuta.
Infine, si precisa che dalla medesima data la contribuzione a carico del lavoratore per l’adesione all’attuale Piano Integrativo 1 si estingue in quanto ricompresa nella quota a carico del datore di lavoro. Mentre, per le adesioni all’attuale Piano Integrativo 2, la quota mensile dovuta al Fondo per ogni lavoratore sarà pari a 20,83 euro, di tale somma la parte a carico azienda non potrà essere inferiore ai 13 euro stabiliti dal CCNL. L’importo rimanente sarà suddiviso secondo le modalità contributive definite in fase di adesione al Piano Integrativo 2.

Alcune novità dal 21 settembre in materia di Durc on line

Dal 21 settembre 2017, hanno preso il via alcune novità per quanto riguarda la procedura del Durc (Documento Unico di regolarità Contributiva) Online, soprattutto con riferimento ai liberi professionisti.
Infatti, mentre prima esisteva solo la richiesta di tipo cartaceo, ora è stata prevista la possibilità di inserire richieste Durc telematiche anche per i liberi professionisti (LP) iscritti alla Gestione separata.
A tale fine, viene inserita una nuova voce nel menù dei profili; bisognerà pertanto selezionare il profilo “libero professionista” oppure “delegato”, nel caso vi sia un delegato e, successivamente, “libero professionista”; in ogni caso, la richiesta verrà generata se il codice fiscale risulta essere già presente nella relativa gestione.
Per quanto riguarda le modalità per la verifica della regolarità contributiva, disciplinate ai sensi dell’art. 4, D.l. n. 34/2014 (secondo cui la verifica riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica stessa) le tempistiche andranno parametrate in base ai termini previsti per gli adempimenti fiscali, come già accade per i lavoratori autonomi, artigiani e commercianti.
Anche l’invito a regolarizzare la posizione risulta aggiornato in tal senso, anche grazie all’inserimento, nella parte relativa ai pagamenti, di una nuova dicitura appositamente dedicata alla gestione dei liberi professionisti.
Inoltre, anche per quanto riguarda la definizione del Durc non regolare, è stata prevista un’apposita gestione dei liberi professionisti per la situazione di irregolarità.
Si deve altresì segnalare che, per coloro che hanno aderito, ai sensi del D.l. 193/2016, alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. “rottamazione delle cartelle”), in caso di revoca della definizione medesima comunicata dall’Agente della riscossione, si procederà ad annullare i Durc rilasciati; i Durc da annullare dovranno riportare una data di validazione superiore al 24.05.2017.
Infine, a partire dal prossimo 1° ottobre 2017, per i soggetti non muniti di PIN dispositivo non sarà più possibile accedere a Durc online.

Proroga al 20 agosto anche per i versamenti di imposta dei lavoratori autonomi

Dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti
delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il nuovo
termine verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su
proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni. Il DPCM
uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo.
In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione
dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto
di imprenditori e lavoratori autonomi.
Con un altro DPCM, in dirittura d’arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la
presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in
materia di imposte sui redditi e di Irap.

Incentivi per l’occupazione

SI RIEPILOGANO I NUOVI INCENTIVI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE:

Incentivi per l’alternanza scuola lavoro;
Incentivo per l’occupazione dei giovani;
Incentivo per l’occupazione al Sud.

1. Gli incentivi per l’alternanza scuola lavoro
L’incentivo spetta agli studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola lavoro, anche tramite contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro; per dar diritto all’incentivo, i contratti di lavoro dovranno essere stipulati entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, con datori di lavoro per cui sia stato svolto:

Il 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, c. 33, L. 107/2015 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio);
Il 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (per i quali, ai sensi dell’art. 17 del Capo III del D.Lgs.226/2005, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue);
Il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori che, ai sensi dell’art. 7 del Capo II del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
Il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
L’esonero si applica anche ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Non sono ammessi all’incentivo i lavoratori del settore agricolo e di quello domestico.
L’incentivo è riconosciuto nella veste di esonero contributivo, nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di spesa massima pari a euro 3.250 su base annua, per la durata complessiva di 36 mesi ed è valido per tutte le assunzioni intercorse fra il 1^ gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Sarà cura dei datori di lavoro inoltrare apposita richiesta all’ Inps, che accoglierà le domande nella misura della spesa massima stanziata.

2. L’ incentivo per l’occupazione dei giovani.
È previso per i giovani con età compresa fra i 16 e i 29 anni, che abbiano aderito al programma Garanzia Giovani, previo assolvimento dell’ obbligo scolastico.
L’agevolazione spetta per i rapporti di lavoro stipulati con tutti i datori di lavoro privato, nella forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in somministrazione), contratto di apprendistato professionalizzante e contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), la cui durata non sia inferiore a sei mesi; non spetta invece per i rapporti di lavoro domestico e accessorio.
L’incentivo è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo, fruibile esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive, e spetta per le assunzioni fatte fra il 1^ gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
L’agevolazione ha un valore di 8.060 euro annui, che si dimezza a euro 4.030 per le assunzioni a tempo determinato ed è proporzionalmente ridotto in caso di part time; non sarà possibile cumularlo con altri incentivi all’ assunzione di natura economica o contributiva.
L’agevolazione è soggetta alla regola del “de minimis” e lo sforamento è consentito esclusivamente qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Per i giovani in età compresa tra 25 e 29 anni, oltre l’incremento occupazionale netto occorre il rispetto di una delle seguenti condizioni:

che non abbiano avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
non siano in possesso di un diploma di scuola media secondaria o qualifica o diploma professionale;
che siano occupati in settori o in professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna
che supera il 25% (D.D. n. 385/2015).
La richiesta dovrà essere inoltrata dai datori di lavoro all’ Inps con le consuete modalità telematiche, indicando i dati dell’assunzione fatta o che si intende fare (trattandosi di una richiesta preventiva, questa può essere avanzata anche prima della stipula del contratto di lavoro); in funzione della diponibilità economica, l’Inps darà comunicazione al datore di lavoro dell’ importo dell’ incentivo prenotato; successivamente il datore di lavoro dovrà procedere, entro sette giorni, ad assumere il lavoratore ed entro dieci giorni (decorrenti sempre dalla comunicazione dell’ Inps) comunicare all’ Ente l’avvenuta assunzione, chiedendo quindi conferma della dote.

3. L’ incentivo per l’occupazione al Sud.
L’ incentivo per l’occupazione al Sud è previsto per i giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni e per i lavoratori con almeno 25 anni di età, privi di impiego regolarmente retribuito dal almeno sei mesi; i lavoratori non devono aver avuto un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti con il medesimo datore di lavoro. Sono ammessi tutti i datori di lavoro con sede ubicata in Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e Sardegna.
L’incentivo è valido per le assunzioni effettuate fra il 1^ gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 con contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione), con contratto di apprendistato professionalizzante e nel caso di rapporto part time e di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termine.
Le modalità di richiesta e le condizioni di accesso sono le medesime previste per l’incentivo per l’occupazione dei giovani.
L’agevolazione viene erogata sotto forma di sgravio contributivo, per un importo pari a 8.060 euro su base annua.
Anche nel caso di questa agevolazione è previsto il rispetto della regola del “de minimis”.

GLI INCENTIVI STRUTTURALI

Incentivo all’assunzione di donne;
Assunzione di lavoratori over 50;
Assunzione di lavoratori in CIGS;
Assunzione di lavoratori in NASpI;
Assunzione di giovani genitori.
1. L’ incentivo per l’assunzione di donne.
L’ incentivo è rivolto a donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Il termine si abbassa a 6 mesi se le lavoratrici sono residenti in aree svantaggiate o se impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
Si tratta di un incentivo che spetta alla generalità dei datori di lavoro privati ed è valido per le assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, che per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Il beneficio consiste nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per una durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine o di 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato; la trasformazione del rapporto di lavoro origina il diritto ad un periodo complessivo di agevolazione pari a 18 mesi.
L’ incentivo non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

2. L’assunzione di lavoratori over 50.
L’ incentivo è rivolto a lavoratori di età pari o superiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi.
Si tratta di un incentivo che spetta alla generalità dei datori di lavoro privati ed è valido per le assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, che per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Durata ed entità del beneficio sono i medesimi previsti per l’incentivo all’assunzione di donne e tale beneficio non è soggetto alle regole del de minimis.

3. Assunzione di lavoratori in CIGS con contratto a tempo indeterminato.
L’ incentivo spetta ai lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi ed è valido per tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.
L’agevolazione viene concessa a seguito di assunzione a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di riduzione contributiva e da diritto a benefici sia di natura contributiva che economica.
– Benefici contributivi:
Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

– Benefici economici:
Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:
1. 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
2. 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;
3. 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.
L’ incentivo non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

4. Assunzione di lavoratori in NASpI a tempo indeterminato.
L’ incentivo spetta a tutti i lavoratori percettori di NASpI ed è valido per tutti i datori di lavoro privati.
Il contratto di lavoro deve essere a tempo pieno e indeterminato ed i benefici contributivi consistono in un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità. L’incentivo non spetta:
– Per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell’arco temporale dei 6 mesi per l’esercizio del diritto di precedenza (art. 15, c. 6, della L. 264/1949);
– Qualora l’impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.
La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

5. Assunzione di giovani genitori.
L’incentivo spetta a tutti i lavoratori di età inferiore a 35 anni d’età con figli minori, regolarmente iscritti nella banca dati “giovani genitori”; è valido per tutti i datori di lavoro privati che procedano ad un’assunzione con contratto a tempo indeterminato e potranno beneficiare di un incentivo economico una tantum pari a 5.000 euro per ogni lavoratore assunto o trasformato, nel limite di 5 lavoratori e in base alle disponibilità economiche dell’ Inps.

Si ricorda inoltre che il Legislatore ha mantenuto in vigore tutte le agevolazioni previste per lavoratori svantaggianti e, nello specifico:

Lavoratori detenuti, internati e semiliberi;
Tossicodipendenti, alcoolisti, soggetti in trattamento psichiatrico;
Lavoratori con disabilità.

Agevolazioni alle assunzioni anno 2017

Firmato il decreto sull’esonero contributivo al sud per le assunzioni a tempo indeterminato
Il Direttore generale del Ministero del Lavoro ha firmato il decreto relativo al nuovo “Incentivo occupazione SUD” che, nei prossimi 30 giorni, dovrebbe essere definitivamente approvato e pubblicato sul portale www.lavoro.gov.it. Ai sensi di tale decreto, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, è possibile beneficiare dell’esonero contributivo, per la parte a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 8.060 euro per ogni lavoratore assunto, che dovrà essere conguagliato in Uniemens, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019. Le Regioni interessate al nuovo incentivo sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. Le assunzioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato professionalizzante, part-time e trasformazioni da tempo determinato) dovranno riguardare:
• giovani disoccupati di età compresa tra 15 e 24 anni
• lavoratori con almeno 25 anni privi di impiego retribuito da almeno 6 mesi.

sanatoria serit

Il 24 ottobre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017; ora quindi si può avere un’idea più precisa della rottamazione delle cartelle di Equitalia e del risparmio che ne deriverà ai contribuenti.
La novità, contenuta nel D.L. 193/2016, sebbene già efficace non è ancora operativa: per accedervi è necessario presentare entro il 22 gennaio un’apposita dichiarazione che, però, ad ora non esiste. Equitalia ha tempo sino all’8 novembre per renderla disponibile sul proprio sito internet (ovvero 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 24 ottobre). Nell’attesa, ecco come funziona la nuova rottamazione, o, per chiamarla come il testo del decreto, la nuova “Definizione agevolata”.
 Somme oggetto della definizione
Potranno essere rottamati i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Sono esclusi dalla sanatoria gli importi dovuti per:
• il recupero degli aiuti di Stato;
• l’IVA riscossa all’importazione;
• i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
• le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
In riferimento a quest’ultime, le sanzioni amministrative, il decreto, dopo averle escluse, le riammette alla definizione ma solo in riferimento agli interessi. Proprio per questo ci si auspica che arrivi presto un chiarimento sul punto.
 Agevolazione
La sanatoria consente ai contribuenti-debitori di estinguere il debito senza corrispondere:
• le sanzioni incluse nei carichi;
• gli interessi di mora (art. 30, comma 1, D.P.R. 602/73);
• le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali (art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99).
Al netto di detti interessi e sanzioni, l’importo da versare sarà pari alle somme affidate a Equitalia a titolo di capitale e interessi a cui si aggiungono il relativo aggio dovuto all’agente della riscossione e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
A seguito della presentazione della dichiarazione/domanda di accesso alla rottamazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell’istanza. Equitalia, relativamente ai detti carichi, non potrà avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non potrà altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
 Dilazione delle somme definite
Il debito residuo potrà essere versato in un’unica soluzione o dilazionato entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo (art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602/73). Le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

 Revoca della definizione
In caso di mancato o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e condeterminano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

Novità Jobs act dall’ 8 ottobre 2016

Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015, di attuazione del Jobs Act.
Le modifiche apportate ed entrate in vigore dall’8 ottobre 2016, riguardano principalmente la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da difensivi a espansivi, al fine di favorire l’occupazione, l’introduzione di nuove competenze e il ricambio generazionale, ricorrendo alla riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti già in forza.
Altra modifica importante riguarda gli ammortizzatori sociali prevedendo la possibilità di proroga della CIGS nelle c.d. aree di crisi complessa per non più di 12 mesi, previa presentazione da parte dell’impresa di un piano di recupero occupazionale finalizzato alla ricollocazione del lavoratori.
Il correttivo è poi intervenuto sull’apprendistato di alta formazione e ricerca che, in assenza della regolamentazione regionale, sarà direttamente disciplinato da quella nazionale e su quello per la qualifica e il diploma professionale che diventa prorogabile di un anno per consentire all’apprendista l’ottenimento del titolo nel caso in cui non lo abbia conseguito.
Sul lavoro accessorio, è stato rafforzato il sistema sanzionatorio e la tracciabilità immediata dei voucher per contrastarne l’uso fraudolento. Il committente ha ora l’obbligo di comunicare via sms o posta elettronica, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa, i dati anagrafici del lavoratore la data di inizio e fine del rapporto di lavoro.
Le novità introdotte riguardano molteplici aspetti:

La comunicazione:
La comunicazione, innanzitutto, deve contenere:
– i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
– l’indicazione del luogo di lavoro,
– l’indicazione del giorno e dell’ora di inizio e fine della prestazione.
La comunicazione deve essere trasmessa alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro mediante sms o posta elettronica. Il caso di sms, il messaggio deve essere inviato al numero 3399942256. In caso di e-mail, il messaggio deve essere inviato all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it.
Chi deve comunicare l’utilizzo del voucher sono gli imprenditori non agricoli e i professionisti. Gli imprenditori agricoli devono comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore relativi all’utilizzo in un arco di tempo fino a 3 giorni; non devono essere comunicati, invece, inizio e fine della prestazione.

Sono previste, poi, delle disposizioni riguardanti i servizi e le politiche del lavoro. In particolare, nella Rete nazionale dei servizi sono ricompresi tutti i soggetti autorizzati e accreditati a livello nazionale e regionale; all’ANPAL sono attribuite anche le funzioni di coordinamento dei servizi e delle misure di politiche attive di lavoro, nonché dei programmi di formazione destinati ai disoccupati. Il nuovo Sistema informativo unitario per le politiche del lavoro acquisirà anche le informazioni delle banche dati del Miur e quelle relative ai dati catastali e reddituali dei cittadini.
In tema di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua da parte dei percettori di Naspi viene prevista come sanzione anche la decadenza dallo stato di disoccupazione. Sparisce la denominazione di ISFOL che dal 1° dicembre 2016 si chiamerà INAPP e avrà funzioni di ricerca, analisi e monitoraggio delle politiche pubbliche.

Sono modificate, infine, le norme sulla tutela del lavoro delle persone con disabilità, prevedendo nella quota di riserva anche le persone che abbiano un’invalidità non solo superiore ma anche pari al 60% e quelle sulle dimissioni telematiche, con la conferma che tale disciplina non si applica alle pubbliche amministrazioni e con la possibilità che anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro siano abilitati all’assistenza dei lavoratori.