Incentivo Occupazione Sviluppo Sud – arrivano le istruzioni per l’uso…

Con circolare n. 102 l’Inps fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Si riporta uno stralcio della medesima circolare.

1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26[1].

2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 178 citato, sono incentivabili anche le assunzioni di soggetti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019, ossia di lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato, salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 8.

Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato – e ferme restando le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 8 – deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. Sul punto, si ribadisce che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In considerazione della finalità antielusiva della predetta condizione, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziate

L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Come espressamente previsto all’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 178/2019, nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Diversamente, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro da una regione “in transizione” verso una regione “meno sviluppata” o, al contrario, da una regione “meno sviluppata” ad una regione “in transizione”, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, che ammontano a 320.000.000,00 di euro, gravanti sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO) e sul Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014-2020 (POC SPAO) (art. 11 del decreto direttoriale n. 178/2019, che ha previsto uno stanziamento pari a 120 milioni di euro, e combinato disposto dell’art. 39–ter del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, e dell’art. 2 del decreto direttoriale n. 311/2019, che hanno previsto uno stanziamento pari a 200 milioni di euro).

3.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e le Strutture territoriali competenti. Attribuzione codice autorizzazione “0L”

Come precisato nel paragrafo precedente, il beneficio spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione “meno sviluppata” o “in transizione”, indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.

Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle sopra elencate, assuma lavoratori per una prestazione lavorativa da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni meridionali, è necessario che la Struttura INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

Pertanto, le Strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse, che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale” e che il soggetto interessato ha già ricevuto un’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione mediante la compilazione dello specifico modulo telematico, possono attribuire il codice di autorizzazione “0L” con data inizio validità dal mese di instaurazione del rapporto di lavoro incentivato e con fine validità nel mese di competenza gennaio 2021, data ultima per la fruizione dell’agevolazione in trattazione.

4. Rapporti incentivati

L’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 178/2019, può essere riconosciuto, ferma restando la disponibilità delle risorse, per le assunzioni effettuate tra il 1° maggio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 39–terdel D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, nonché dal decreto direttoriale n. 311/2019, l’incentivo può trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.

Ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto n. 178/2019 sono incentivabili le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 178/2019; si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (cfr. art. 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019).

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (art. 4, comma 5, del decreto direttoriale n. 178/2019).

Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

5. Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto n. 178/2019, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario seguire le indicazioni già fornite in materia dall’Istituto nelle recenti circolari e fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio[2].

Inoltre, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento al periodo di fruizione dell’agevolazione, si precisa, come già chiarito per altre agevolazioni, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio[3].

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2021.

5.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante

Il decreto direttoriale n. 178/2019 dell’ANPAL, nel disciplinare all’articolo 4 le tipologie contrattuali incentivate, prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Pertanto, essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nell’ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.

Nell’ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale il periodo formativo ha una durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro.

Il beneficio in trattazione non spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione.

Al riguardo, si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero per i rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

6. Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

• rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia:

– adempimento degli obblighi contributivi;
– osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
– rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.

Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione, si ricorda quanto segue:

1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);

2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si ribadisce quanto stabilito nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali), il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;

3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);

4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);

5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si riepilogano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

– l’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento per riduzione di personale;
– l’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone, inoltre, il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;
– l’articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di trasferimenti di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.
Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza delle quali l’azienda che subentra ad un’altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr., al riguardo, contratto collettivo multiservizi).

7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 – relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto direttoriale n. 178/2019, che di seguito si riportano:

1) l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;

2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti condizioni:

a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, n. 420 del 28 novembre 2018, di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Si ribadisce, sull’argomento, che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” o applicazione dell’agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all’articolo 7 del decreto direttoriale n. 178/2019) esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra di loro alternativi.

7.1. L’incremento occupazionale netto

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno successivo all’assunzione”.

Il principio espresso dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, come già chiarito nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e come già applicato per altre agevolazioni, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

Si precisa, sul punto, che l’agevolazione in argomento, in forza del disposto dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

– dimissioni volontarie;
– invalidità`;
– pensionamento per raggiunti limiti d’età`;
– riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
– licenziamento per giusta causa.

Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 150/2015 e ribadito all’articolo 7, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019, inoltre, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese e lo stesso deve essere compiuto avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.

L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo, ovviamente, le prestazioni di lavoro cosiddetto occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il lavoratore assunto – o utilizzato mediante somministrazione – in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti degli aiuti “de minimis” – deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell’incentivo.

Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

8. Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo, come previsto dall’articolo 8 del decreto direttoriale n. 178/2019, è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza previsto dal decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.

Al riguardo, si fa presente che, come previsto dall’articolo 8, comma 7, del decreto-legge citato, nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, la residua agevolazione spettante per l’assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito di imposta.

In considerazione della circostanza che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta, le indicazioni per la fruizione saranno successivamente fornite dall’Istituto con apposite disposizioni.

L’incentivo contributivo è, inoltre, cumulabile con l’esonero volto all’assunzione giovanile stabile previsto dall’articolo 1-bisdel decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. In considerazione della circostanza che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di fruizione del predetto esonero, le indicazioni per la fruizione in cumulo delle agevolazioni saranno successivamente fornite con apposite disposizioni.

Infine, come espressamente previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019, l’incentivo è cumulabile, nei limiti massimi d’intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi di natura economica previsti e attuati dalle regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni.

Ad esclusione dei casi espressamente elencati, l’incentivo non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IOSS”, disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:

– il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
– la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;
– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
– la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

Il modulo è accessibile, previa autentificazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali svolge le seguenti attività:

– consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia disoccupato;
– calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
– verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;
– informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida – mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione – per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Analogamente, l’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, non risulta validamente rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), rimarrà valida – mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione – per un massimo di 30 giorni. Durante tale periodo l’INPS consulterà quotidianamente la banca dati dell’ANPAL al fine di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti circa la posizione del lavoratore.

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza (cfr. l’art. 9, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019) – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

Come di consueto, si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (che impone l’individuazione di un importo massimo di aiuti concedibili), il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l’ipotesi, descritta al precedente paragrafo 6.1, di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.

10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della presente circolare, non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 178/2019).

Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS – contrassegnate dallo stato “Aperta” – e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

Bonus Sud, pubblicato il decreto ANPAL – Assunzioni dal 1° maggio

L’ANPAL, con il Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019, ha prorogato – per il biennio 2019-2020 – l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud (cd. bonus Sud) come previsto dall’art. 1, co. 247 della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
La misura è stata rifinanziata nel limite complessivo di 120 milioni di euro.
L’entità economica è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua.
Il termine per la fruizione dell’incentivo è il 28 febbraio 2021.
Il Decreto, però, nasconde un’amara sorpresa per i datori di lavoro: saranno agevolate esclusivamente le assunzioni decorrenti dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, escludendo dall’intervallo temporale incentivato le assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2019. In ogni caso, per usufruire dell’esonero contributivo occorre attendere la circolare operativa dell’INPS di prossima pubblicazione.

Bonus Sud, territori agevolati:
L’agevolazione opera esclusivamente per i datori di lavoro che si trovino:
nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Bonus Sud, soggetti interessati:
La riduzione dei contributi previdenziali opera in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che – senza esservi tenuti – assumono nel periodo “01.01.2019 – 31.12.2019”, con contratto a tempo indeterminato, soggetti con le seguenti caratteristiche:
 lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni di età (intesi come 34 e 364 giorni), in stato di disoccupazione (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015);
 lavoratori con 35 anni di età, e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto (Lavoro) del 17 ottobre 2017. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR (Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917).

Bonus Sud, rapporti di lavoro incentivati:
Oltre al contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), è incentivabile il contratto di apprendistato professionalizzante. Rientrano nell’esonero anche i contratti a tempo parziale e le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Rientra nell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
Restano, invece, fuori dall’agevolazione:
il contratto di lavoro domestico;
il lavoro occasionale;
il contratto intermittente.
il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Con particolare riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto:
né il possesso del requisito di disoccupazione (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015); né il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.

Bonus Sud, condizioni e regime “de minimis”:
Fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In tal senso, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad
esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Trattandosi di aiuti di Stato derivanti dall’Unione Europea, come per lo scorso anno, è fruibile entro le soglie del regime “de minimis” (artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea); ciò significa che lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali,
fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Infatti, l’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro.
Tuttavia, esistono anche dei casi nei quali è possibile andare oltre la predetta soglia dei 200.000 euro, ossia quando l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Bonus Sud, importo e durata:
In merito alla misura dell’incentivo contributivo, la norma prevede che è possibile giungere al 100% dell’esonero, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro, come previsto all’art. 1, co. 118, della L. 23 dicembre 2014, n. 190. La fruizione si basa su 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, quindi ciascun datore di lavoro potrà porre a conguaglio mensilmente euro 671,66 (8.060 euro/12 mesi).
Mentre, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 21,66 (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – NOVITA’ DAL 1° APRILE 2019

Con la circolare n. 45 l’Inps stabilisce nuove regole per la domanda dell’Assegno per il nucleo familiare abbr. (A.n.f.) , si riporta di seguito un estratto della predetta circolare.

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ne consegue che le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro
utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), a decorrere dalla predetta data, devono essere presentate esclusivamente all’INPS.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro.
Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

> Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.
In caso di accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di
“ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019.
In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo
provvedimento (modello “ANF58”).

> Modalità di presentazione della domanda: istruzioni
procedurali

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

– WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
– Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica
indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualorai due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione
tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla
tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile
indicata dall’Istituto.
Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli
assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo
richiesto.

Sconto premi inail – DOMANDE ENTRO IL 28/02

Le aziende con dipendenti, attive da almeno due anni e che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, possono chiedere una riduzione del premio assicurativo presentando l’apposita istanza telematica di riduzione del tasso medio di tariffa – modello OT/24 – entro il 28 febbraio 2019.

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci

Bonus Sud prorogato per il biennio 2019-2020

È stato prorogato, per il biennio 2019-2020, l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno (c.d. “Bonus Sud”). L’agevolazione è stata rifinanziata nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell’ambito dei programmi operativi nazionali (PON) e regionali (PNR) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Si ricorda che l’incentivo concede un esonero contributivo del 100%, fino ad un massimo di 8.060 euro, ai datori di lavoro operanti al Sud che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale.
La proroga è stata prevista dall’art. 1, co. 247 della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018). La norma ricorda, altresì, che il Bonus Sud è cumulabile – come per lo scorso anno – anche con l’incentivo strutturale per i giovani lavoratori under 35 di cui all’art. 1-bis, co. 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (meglio conosciuto come “Decreto Dignità”). Infatti, qualora il datore di lavoro risieda in uno dei territori agevolati ed assuma un giovane con meno di 35 anni d’età, può cumulare il bonus under 35 fino al 100%, anziché il 50% come previsto dalla legge.

Bonus Sud: campo di applicazione
Come appena accennato, si tratta in tutto e per tutto della proroga prevista lo scorso anno dall’art. 1, co. 893 della L. n. 205/2017 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”). Opera esclusivamente:
nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).
La riduzione dei contributi previdenziali riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che – senza esservi tenuti – assumano nel periodo “01.01.2019 – 31.12.2020”, con contratto a tempo indeterminato, soggetti con le seguenti caratteristiche:
lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni di età (inteso come 34 e 364 giorni), in stato di disoccupazione (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015);
lavoratori con 35 anni di età e, oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto (Lavoro) del 17 ottobre 2017. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917).
Incentivo Occupazione Mezzogiorno: l’esonero contributivo
In merito alla misura dell’incentivo contributivo, la norma prevede sia possibile giungere al 100% dell’esonero, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro, come previsto all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La fruizione si basa su 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore; pertanto, ciascun datore di lavoro potrà porre a conguaglio mensilmente euro 671,66 (8.060 euro/12 mesi).
Viceversa, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 21,66 (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Bonus Sud: condizioni
Fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore – ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo – nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In tal senso, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume, o ad esso collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno: rapporti agevolati
Oltre al contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), è incentivabile il contratto di apprendistato professionalizzante. Rientrano nell’esonero anche i contratti a tempo parziale e le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Rientra nell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

Restano fuori dall’agevolazione:

il contratto di lavoro domestico;
il lavoro occasionale;
il contratto intermittente;
il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Novità sul lavoro a termine – primi chiarimenti

Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con gli articoli 1 e 2 ha introdotto rilevanti novità alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, modificando il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
In proposito, con l’obiettivo di favorire l’uniforme applicazione della nuova disciplina e acquisito il parere dell’Ufficio legislativo espresso con nota del 30 ottobre 2018, si forniscono prime indicazioni interpretative, anche in considerazione delle richieste di chiarimento finora pervenute a questo Ministero.
1. Contratto a tempo determinato
Le modifiche alla disciplina previgente apportate dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018 riguardano in primo luogo la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima del contratto a tempo determinato, con riferimento ai rapporti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti, o di periodi di missione in somministrazione a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione (art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 81/2015).
Più precisamente, le parti possono stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, mentre in caso di durata superiore tale possibilità è riconosciuta esclusivamente in presenza di specifiche ragioni che giustificano un’assunzione a termine.
Tali condizioni, sono rappresentate esclusivamente da:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Per stabilire se ci si trovi in presenza di tale obbligo si deve tener conto della durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia la durata di quelli già conclusi, sia la durata di quello che si intende eventualmente prorogare. Si consideri l’esempio di un primo rapporto a termine della durata di 10 mesi che si intenda prorogare di ulteriori 6 mesi. In tale caso, anche se la proroga interviene quando il rapporto non ha ancora superato i 12 mesi, sarà comunque necessario indicare le esigenze innanzi richiamate in quanto complessivamente il rapporto di lavoro avrà una durata superiore a tale limite, come previsto dall’articolo 19, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015.
La cd. “causale” è, infatti, sempre necessaria quando si supera il periodo di 12 mesi, anche se il superamento avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore ai 12 mesi.
Con l’occasione è utile ricordare che anche nelle ipotesi in cui non è richiesto al datore di lavoro di indicare le motivazioni introdotte dal decreto-legge n. 87, le stesse dovranno essere comunque indicate per usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge (ad esempio per gli sgravi contributivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001, riconosciuti ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato in sostituzione di lavorartici e lavoratori in congedo).
Il decreto-legge non ha invece modificato la previsione di cui all’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 ai sensi del quale, raggiunto il limite massimo di durata del contratto a termine, le stesse parti possono stipulare un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi presso le sedi territorialmente competenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Anche a tale contratto si applica la nuova disciplina dei rinnovi, la quale impone l’obbligo di individuazione della causale, ai sensi degli articoli 21, comma 01, e 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015. Mantengono quindi validità le indicazioni a suo tempo fornite da questo Ministero con la circolare n. 13/2008 in ordine alla “verifica circa la completezza e la correttezza formale del contenuto del contratto”, nonché alla “genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, senza che tale intervento possa determinare effetti certificativi in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi richiesti dalla legge.”.
1.1. Proroghe e rinnovi
Anche il regime delle proroghe e dei rinnovi del contratto a termine è stato modificato dal decreto-legge n. 87, in ordine alla durata massima e alle condizioni (articoli 19, comma 4, e 21 del d.lgs. n. 81/2015 come da ultimo modificato), coerentemente con le finalità perseguite dalla riforma.
E’ pertanto possibile, come già detto innanzi, prorogare liberamente un contratto a tempo determinato entro i 12 mesi, mentre per il rinnovo è sempre richiesta l’indicazione della causale.
In proposito si ricorda che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto.
Si ricade altresì nell’ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto.
Ulteriore novità è rappresentata dalla riduzione del numero massimo di proroghe, che non possono essere superiori a 4, entro i limiti di durata massima del contratto e a prescindere dal numero dei contratti (articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015) e con esclusione dei contratti instaurati per lo svolgimento di attività stagionali (articolo 21, comma 01).
1.2. Rinvio alla contrattazione collettiva
L’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015 non è stato modificato dal decreto-legge n. 87, nella parte in cui rimette anche per il futuro alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla durata massima del contratto a termine.
Pertanto i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta all’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi.
Con l’occasione è utile precisare che le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che – facendo riferimento al previgente quadro normativo – abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo.
Il decreto-legge n. 87, nell’introdurre le condizioni innanzi richiamate, non ha invece attribuito alla contrattazione collettiva alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni.
1.3. Forma scritta del termine
All’articolo 19, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, con la eliminazione del riferimento alla possibilità che il termine debba risultare “direttamente o indirettamente” da atto scritto, si è inteso offrire maggiore certezza in merito alla sussistenza di tale requisito.
Viene quindi esclusa la possibilità di desumere da elementi esterni al contratto la data di scadenza, ferma restando la possibilità che, in alcune situazioni, il termine del rapporto di lavoro continui a desumersi indirettamente in funzione della specifica motivazione che ha dato luogo all’assunzione, come in caso di sostituzione della lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere, ex ante, l’esatta data di rientro al lavoro, sempre nel rispetto del termine massimo di 24 mesi.
1.4. Contributo addizionale a carico del datore di lavoro
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 87 (come modificato dalla legge di conversione), a decorrere dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), il contributo addizionale a carico del datore di lavoro – pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – è incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Ne consegue che al primo rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi.
La maggiorazione dello 0,5% non si applica in caso di proroga del contratto, in quanto la disposizione introdotta dal decreto-legge n. 87 prevede che il contributo addizionale sia aumentato solo in occasione del rinnovo.
2. Somministrazione di lavoro
L’articolo 2 del decreto-legge n. 87 ha esteso la disciplina del lavoro a termine alla somministrazione di lavoro a termine, già disciplinata dagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. n. 81/2015.
In particolare l’articolo 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, così come novellato dal decreto-legge successivamente convertito dalla legge n. 96 del 2018, estende al rapporto tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore la disciplina del contratto a tempo determinato, con la sola eccezione delle previsioni contenute agli articoli 21, comma 2 (pause tra un contratto e il successivo, c.d. stop and go), 23 (limiti quantitativi al numero dei contratti a tempo determinato che può stipulare ogni datore di lavoro) e 24 (diritto di precedenza).
Giova, invece, precisare che nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto in questo caso, ai sensi dell’articolo 31 del citato decreto legislativo n. 81, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione.
2.1. Periodo massimo di occupazione
L’estensione, operata dal decreto-legge n. 87, delle disposizioni previste per il contratto a termine anche ai rapporti di lavoro a termine instaurati tra somministratore e lavoratore ha lasciato inalterata la possibilità, riconosciuta alla contrattazione collettiva, di disciplinare il regime delle proroghe e della loro durata (art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015).
In proposito occorre anche considerare che per effetto della riforma l’articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 è adesso applicabile anche alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Ne consegue che il rispetto del limite massimo di 24 mesi – ovvero quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva – entro cui è possibile fare ricorso ad uno o più contratti a termine o di somministrazione a termine, deve essere valutato con riferimento non solo al rapporto di lavoro che il lavoratore ha avuto con il somministratore, ma anche ai rapporti con il singolo utilizzatore, dovendosi a tal fine considerare sia i periodi svolti con contratto a termine, sia quelli in cui sia stato impiegato in missione con contratto di somministrazione a termine, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale.
Pertanto, il suddetto limite temporale di 24 mesi opera tanto in caso di ricorso a contratti a tempo determinato quanto nell’ipotesi di utilizzo mediante contratti di somministrazione a termine. Ne consegue che, raggiunto tale limite, il datore di lavoro non potrà più ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e della medesima categoria legale.
Inoltre, si chiarisce che il computo dei 24 mesi di lavoro deve tenere conto di tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, ivi compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma.
2.2. Condizioni
Le novità introdotte dal decreto-legge n. 87 riguardano anche le condizioni che giustificano il ricorso alla somministrazione a termine in caso dei contratti di durata superiore a 12 mesi e dei relativi rinnovi. In proposito, come già richiamato innanzi, occorre considerare che ai sensi dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge, le condizioni introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettere a) o b) del decreto-legge n. 87 si applicano esclusivamente con riferimento all’utilizzatore.
Pertanto, in caso di durata della somministrazione a termine per un periodo superiore a 12 mesi presso lo stesso utilizzatore, o di rinnovo della missione (anche in tal caso presso lo stesso utilizzatore), il contratto di lavoro stipulato dal somministratore con il lavoratore dovrà indicare una motivazione riferita alle esigenze dell’utilizzatore medesimo. A questo proposito è utile precisare che, invece, non sono cumulabili a tale fine i periodi svolti presso diversi utilizzatori, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi del rapporto (o la diversa soglia individuata dalla contrattazione collettiva).
In proposito, si evidenzia che l’obbligo di specificare le motivazioni del ricorso alla somministrazione di lavoratori a termine sorge non solo quando i periodi siano riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore aveva instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria.
Pertanto:
– in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo;
– in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle condizioni indicate all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;
– in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione.
2.3. Limite quantitativo di lavoratori somministrati
La legge di conversione del decreto-legge n. 87 ha, per la prima volta, introdotto un limite all’utilizzo dei lavoratori somministrati a termine. Infatti, il nuovo articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede la necessità di rispettare una proporzione tra lavoratori stabili e a termine presenti in azienda, ancorché derogabile dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.
Il novellato comma 2 stabilisce che, ferma restando la percentuale massima del 20% di contratti a termine prevista dall’articolo 23, possono essere presenti nell’impresa utilizzatrice lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori inviati in missione per somministrazione a termine, entro la percentuale massima complessiva del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore.
Anche in questo caso resta ferma la facoltà per la contrattazione collettiva di individuare percentuali diverse, per tenere conto delle esigenze dei diversi settori produttivi. In tal senso si può ritenere che i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta nell’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza del contratto collettivo, sia con riferimento ai limiti quantitativi eventualmente fissati per il ricorso al contratto a tempo determinato sia a quelli fissati per il ricorso alla somministrazione a termine.
Il limite percentuale del 30% trova applicazione per ogni nuova assunzione a termine o in somministrazione avvenuta a partire dal 12 agosto 2018. Pertanto, qualora presso l’utilizzatore sia presente una percentuale di lavoratori, a termine e somministrati a termine con contratti stipulati in data antecedente alla data del 12 agosto 2018, superiore a quello fissato dalla legge, i rapporti in corso potranno continuare fino alla loro iniziale scadenza. In tal caso, pertanto, non sarà possibile effettuare nuove assunzioni né proroghe per i rapporti in corso fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri entro i nuovi limiti.
Continuano a rimanere esclusi dall’applicazione dei predetti limiti quantitativi i lavoratori somministrati a tempo determinato che rientrino nelle categorie richiamate all’articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 (quali, a puro titolo di esempio, disoccupati che fruiscono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, soggetti svantaggiati o molto svantaggiati).
3. Periodo transitorio
L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 87/2018 aveva stabilito l’applicazione delle nuove disposizioni ai contratti di lavoro a termine stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
In sede di conversione l’originaria previsione del citato comma 2 è stata modificata unicamente con riferimento al regime dei rinnovi e delle proroghe, prevedendo che per tali fattispecie la nuova disciplina trovi applicazione solo dopo il 31 ottobre 2018, volendo in tal modo sottrarre i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla immediata applicazione dei nuovi limiti. Fino a tale data, pertanto, le proroghe e i rinnovi restano disciplinati dalle disposizioni del d.lgs. n. 81/2015, nella formulazione antecedente al decreto-legge n. 87.
Terminato il periodo transitorio introdotto dalla legge di conversione, dalla data del 1° novembre 2018 trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma, compreso l’obbligo di indicare le condizioni in caso di rinnovi (sempre) e di proroghe (dopo i 12 mesi).
Infine, nel rilevare che il decreto-legge n. 87 ha esteso il regime del contratto a tempo determinato anche ai rapporti di lavoro in somministrazione a termine, si può ritenere – in base ad una lettura sistematica – che tale periodo transitorio trovi applicazione anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. È infatti ragionevole concludere che i più stringenti limiti introdotti rispetto alla disciplina previgente operino gradualmente, sia nei confronti dei rapporti di lavoro a termine che nei confronti dei rapporti di somministrazione a termine.

Decreto dignità diventa legge – novità in materia di lavoro

Con 155 voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto, l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato definitivamente, il 7 agosto 2018, il ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, c.d. “decreto Dignità”.

Notevoli le modifiche introdotte in sede di conversione per quanto concerne gli interventi sui contratti a tempo determinato e sulla somministrazione a termine nonché le novità non presenti nel Decreto legge.

Contratti a termine:

Per i contratti a termine, è stata confermata la acausalità fino a 12 mesi con obbligo, in caso di superamento, di stipulare solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In sede di conversione è stato previsto che, in caso di stipula di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle suddette causali, il contratto si trasformerà in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

La durata massima dei contratti a termine scende a ventiquattro mesi ed il contratto potrà essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi, mentre successivamente la proroga è ammissibile solo in presenza delle causali.

Confermata, inoltre, la acausalità per i rinnovi e le proroghe dei contratti per attività stagionali, la riduzione da 5 a 4 del numero delle proroghe del contratto a termine ed il prolungamento da 120 a 180 giorni del termine per l’impugnazione del contratto a tempo determinato.

Entra invece nella legge di conversione un periodo transitorio (fino al 31 ottobre 2018) per i rinnovi e le proroghe in cui si continuerà ad applicare la vecchia normativa.

Somministrazione a termine:

Sono stati, inoltre, previsti limiti quantitativi per la somministrazione a termine e l’applicazione alla stessa delle norme sul contratto a termine con esclusione delle norme sul numero complessivo di contratti a tempo determinato, il diritto di precedenza e la disciplina degli stop and go.

In sede di conversione, è stata anche inserita una sanzione penale per la somministrazione fraudolenta.

Esonero contributivo:

La Legge di conversione del dl Dignità ha riconosciuto, ai datori di lavoro privati che negli anni 2019 e 2020 assumeranno lavoratori che non avranno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero del 50% dei contributi (con esclusione dei premi dovuti all’INAIL), per massimo 36 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Prest.Occasionali:

Novità sono state previste per i contratti di Prest.O. in agricoltura e turismo.

Più nello specifico, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative svolte da soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, potranno fare ricorso al contratto di prestazione occasionale purché non abbiano alle proprie dipendenze più di 8 lavoratori, anziché 5 come per la generalità degli utilizzatori.

Le suddette aziende potranno, inoltre, comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni.

Per il settore agricolo, la prestazione potrà essere comunicata con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni.

Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato:

Infine, è stato confermato, in sede di conversione in legge del dl Dignità:
per i contratti a tutele crescenti, l’aumento dell’indennità qualora non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa;
l’aumento del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Novità rappresentano, invece, l’aumento delle mensilità previste per l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015 e l’esclusione dall’aumento del contributo addizionale per i rinnovi in caso di lavoro domestico.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno: rifinanziato per ulteriori 302 milioni

A seguito della registrazione della Corte dei Conti della Delibera CIPE n. 22 del 28 Febbraio 2018 che ha approvato il Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014 – 2020 si comunica che è stato disposto il rifinanziamento per ulteriori 302 milioni destinati all’Incentivo Occupazione Mezzogiorno.
Il rifinanziamento permette di sbloccare gli incentivi, che da qualche settimana erano fermi per mancanza di fondi. I datori di lavoro che hanno visto le proprie domande respinte possono ripresentarle pertanto all’INPS con la usuale procedura predisposta dall’Istituto.

Dal 1° luglio 2018 tracciabilità delle retribuzioni

Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore (art. 1, co. 910-915 L. 27.12.2017, n. 205 – Legge di Bilancio 2018).
Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva. La norma introduce due elementi innovativi fondamentali: sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €; sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l’entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

L’ambito di applicazione è definito dal comma 912, che lo individua in riferimento a:

• rapporti di lavoro subordinato;
• collaborazioni coordinate e continuative;
• contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001.

L’applicazione ai rapporti di lavoro subordinato è prevista “indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto”.
Pertanto, rientrano nell’applicazione tutte le tipologie contrattuali quali, a titolo esemplificativo, i contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, di lavoro intermittente.
Quanto ai “contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, il riferimento non può che essere circoscritto ai contratti d’opera ex art. 2222 c.c. che presentino gli ulteriori elementi previsti dall’articolo 409 c.p.c., come modificato dall’art. 15 della Legge n. 22 marzo 2017, n. 81.
Restano esclusi dal predetto obbligo, così come specificato dal comma 913 dell’art.1 della Legge n. 205/2017, i rapporti di lavoro:
• instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
• domestico, rientranti nella Legge n. 339/1958, nonché quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Devono inoltre ritenersi esclusi, poiché non rientranti tra i contratti espressamente riconducibili a quelli richiamati al comma 912 dell’art.1 della Legge n. 205/2017, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

RETRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO:

I datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con una delle seguenti modalità:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Sul piano operativo il datore di lavoro verosimilmente terrà conto delle scelte che faranno i lavoratori.
In ogni caso, in mancanza di scelta da parte del lavoratore, in forza dell’obbligo di legge, il datore di lavoro potrà procedere al pagamento scegliendo una delle opzioni previste.
L’obbligo riguarda esclusivamente la corresponsione della remunerazione relativa all’attività svolta dal lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, rientrante nel campo di applicazione della norma.

ANTICIPI DI CASSA

Gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese ed altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali, si ritiene possano essere esclusi dall’obbligo di tracciabilità in quanto l’articolo 1, comma 910, della Legge prevede che l’obbligo si applichi al momento in cui i datori di lavoro o committenti, “corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa”.

PROSPETTO PAGA E LIBRO UNICO DEL LAVORO

Considerato che il Legislatore fa riferimento alla busta paga, si ritiene che rientrino nell’obbligo tutte quelle somme che, secondo quanto previsto, devono essere inserite nel prospetto paga e nel libro unico del lavoro.
Il combinato disposto dei due articoli predetti porta, dunque, a concludere che rientrano nell’obbligo tutti gli elementi che confluiscono nella busta paga e che risultano annotati nel libro unico del lavoro ai sensi dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008.

SANZIONI

Come già precisato, il comma 910 prevede, dal 1° luglio 2018, l’obbligo per i datori di lavoro o committenti di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei mezzi appositamente individuati. Il comma 911 aggiunge, inoltre, il divieto di corrispondere la retribuzione direttamente al lavoratore, per mezzo di denaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. In caso di violazione, oltre a quanto già indicato relativamente alla prova del pagamento tra le parti, il comma 913 prevede che al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000.

FIRMA DELLA BUSTA PAGA

Il Legislatore, al comma 912, prevede che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Ricordiamo, peraltro, che la giurisprudenza ha riconosciuto al lavoratore la possibilità, in sede processuale, di dimostrare che la sottoscrizione apposta sulla busta paga non costituisca la prova dell’avvenuto pagamento.
Dal 1° luglio 2018 sarà invece, per legge, necessario provare il pagamento attraverso i mezzi espressamente individuati.

Fondo SAN.ARTI iscrizione per i volontari entro il 31 maggio

Entro il 31 maggio 2018 si ha l’apertura di una seconda finestra d’iscrizione della campagna volontari 2017/2018 al Fondo San.arti di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato.

Con circolari n. 1 e 13 del 2018, il Fondo San.arti ha stabilito l’apertura di una seconda finestra d’iscrizione della campagna volontari 2017/2018 con periodo dall’1/1/2018 al 31/5/2018.
Possono iscriversi volontariamente i famigliari dei lavoratori dipendenti, i titolari d’impresa artigiana, i soci/collaboratori dell’imprenditore artigiano i loro famigliari. Per coloro che effettueranno l’iscrizione in tale periodo le prestazioni decorreranno dall’1/7/2018 al 31/12/2018. Le quote contributive rimangono invariate:
– 295 euro per Titolari/Soci/Collaboratori (massimo 75 anni di età)
– 110 euro per i famigliari dei Titolari/Soci/Collaboratori e dei lavoratori dipendenti, rientranti nella fascia di età da 12 mesi e un giorno a 14 anni;
– 175 euro per i famigliari dei Titolari/Soci/Collaboratori e dei lavoratori dipendenti, rientranti nella fascia di età da 15 anni a 75 anni.
Ai fini dell’iscrizione dei famigliari è obbligatorio iscrivere l’intero nucleo familiare costituito da:
– Il coniuge o il convivente;
– Tutti i figli di età inferiore a 18 anni (con un reddito da lavoro inferiore a 6.000 euro lordi);
Secondo quanto previsto dal regolamento del Fondo, qualora il famigliare si sia iscritto nella campagna precedente e non rinnovi l’iscrizione al Fondo San.Arti. per la campagna in corso, potrà procedere ad una nuova iscrizione al Fondo soltanto trascorsi almeno 3 anni dall’anno dell’ultimo rinnovo.

Prestazioni

Il Fondo SAN.ARTI. fornisce prestazioni di assistenza sanitaria integrativa ai propri Iscritti.
Le prestazioni decorrono dal 1° luglio al 31 dicembre 2108, con pagamento dell’intera quota annuale.
Per i mesi antecedenti all’entrata in copertura, cioè il periodo di tempo dal 1° gennaio al 30 giugno, si possono richiedere, nei limiti di spesa previsti dai diversi Piani sanitari, esclusivamente le seguenti prestazioni “a rimborso” dei tickets sanitari:
– visite mediche
– esami diagnostici
– laserterapia a scopo fisioterapico
– codici non urgenti di Pronto soccorso
– pacchetto maternità
dove per Ticket sanitario si intende il pagamento per prestazioni effettuate in regime di Servizio Sanitario Nazionale.
Di seguito vengono riportate le principali prestazioni del Fondo riservate gli Iscritti volontari: il rinnovo dei Piani sanitari per l’anno 2018 ha confermato e implementato le prestazioni dei Piani precedenti, con miglioramenti importanti e significativi, a parità di condizioni contributive per l’Iscritto.
– PACCHETTO MATERNITÀ. Rimborso di 4 visite ostetrico/ginecologiche, ecografie e analisi clinico/chimiche, fino a un massimo di 1.000 €, e indennità di ricovero in occasione del parto, pari a 80 € a notte per un massimo di 7 notti.
Se si sceglie il parto naturale in casa, l’indennità di 80 € viene riconosciuta per 2 giorni.
– VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE, PSICOTERAPIA, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI. E’ possibile usufruire di prestazioni diagnostiche con una disponibilità di spesa fino a 8.000 € annue, e di visite specialistiche e psicoterapia, con una disponibilità di spesa fino a 1.200 € annue, al costo di una franchigia di 10 €, eccettuate ecografia, ecocolordoppler e endoscopia, la cui franchigia è di 20 €, in Strutture convenzionate, con il vantaggio di ridurre i tempi di attesa rispetto alla sanità pubblica.
Il Fondo rimborsa inoltre tutti i tickets sanitari per visite mediche, esami diagnostici e tickets di Pronto Soccorso, con un’ulteriore disponibilità di spesa di 1.000 €.
Gli accertamenti diagnostici non previsti nell’elenco del Piano sanitario, oltre a prevedere il rimborso dei tickets del SSN, possono essere effettuati presso le Strutture convenzionate con una franchigia di 30 €.
Per i bambini, fino a 6 anni, è inoltre prevista una visita oculistica preventiva gratuita l’anno.
– PACCHETTI PREVENTIVI E CHECK-UP GRATUITI. E’ prevista, oltre i 40/45 anni di età, la prevenzione cardiovascolare e oncologica e, oltre i 50 anni, anche per sindrome metabolica, allo scopo di monitorare e mantenere lo stato di salute; i pacchetti sono effettuabili in un’unica soluzione presso le Strutture convenzionate.
– GRAVE INABILITA’ PERMANENTE. Decorre una volta superato il primo anno di carenza, dall’inizio del secondo anno di copertura, quando sia causata da infortunio sul lavoro o da gravi patologie come previste dal Piano sanitario, con a disposizione una somma una tantum di 10.000 € per spese sanitarie e/o per erogazione di servizi di assistenza.
– RICOVERO O INDENNITÀ DI RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO, INDENNITÀ DI CONVALESCENZA. È prevista la possibilità di effettuare interventi chirurgici, fra quelli presenti nel Piano sanitario, in Struttura Convenzionata. Sono comprese visite e accertamenti, assistenza infermieristica, cure riabilitative, trasporto sanitario e rimborso farmaci oltre alle spese legate all’eventuale accompagnatore, fino a un massimo di 90.000 € di spesa.
Se invece l’intervento si svolgesse presso il S.S.N., verranno corrisposti 100 € al giorno per un massimo di 100 giorni come indennità di ricovero.
Inoltre, al fine di limitare il peso dell’impossibilità di una ripresa immediata dell’attività lavorativa e favorire il giusto percorso medico di tale ripresa, per i/le Titolari, Soci e Collaboratori è prevista un’indennità di convalescenza di 100 € al giorno per un massimo di 15 giorni.
– CONSULENZA MEDICO-FARMACEUTICA. Gratuita.
– NEONATI. Il Piano sanitario Titolari prevede, per la correzione di malformazioni congenite di neonati riscontrate entro il primo anno di vita, una copertura per interventi effettuati entro i primi tre anni di vita del bambino, comprensivi di visite e accertamenti, nonché spese di vitto e alloggio dell’accompagnatore per il periodo di ricovero, con massimale di 15.000 € all’anno.
– ODONTOIATRIA. La copertura prevede prestazioni completamente gratuite annuali di tipo preventivo presso Strutture convenzionate: una visita di controllo e una seduta di igiene orale, mentre per gli Iscritti fino a 14 anni prestazioni di sigillatura e fluorazione.
Superato il primo anno di carenza, a decorrere dall’inizio del secondo anno di copertura, si potrà usufruire di prestazioni di implantologia, per le quali ogni anno saranno messi a disposizione degli Iscritti 700 € per un impianto, 1.300 € per due impianti, 3.300 € per tre o più impianti.
E’ compresa l’estrazione di un massimo di quattro denti all’anno, se resa necessaria da prestazioni di implantologia; in alternativa è gratuita l’avulsione dei quattro denti del giudizio.
Sempre dall’inizio del secondo anno di copertura è previsto un contributo di 200 € per prestazioni ortodontiche, compresi gli apparecchi, per i figli fino a 14 anni e fino a 500 € per i figli oltre i 15 anni.
– DIAGNOSI COMPARATIVA. Possibilità di usufruire, attraverso la rete Best Doctors®, di un secondo parere medico internazionale, gratuito e qualificato, in caso di sviluppo di determinate patologie.
– PRESTAZIONI A TARIFFE AGEVOLATE. Possibilità di ricorrere a un tariffario scontato presso le Strutture convenzionate quando le prestazioni sanitarie di cui si ha bisogno non rientrino nel proprio Piano sanitario oppure se si è superato il massimale previsto.