Incentivo Occupazione Sviluppo Sud – arrivano le istruzioni per l’uso…
Con circolare n. 102 l’Inps fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Si riporta uno stralcio della medesima circolare.
1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26[1].
2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 178 citato, sono incentivabili anche le assunzioni di soggetti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019, ossia di lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato, salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 8.
Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato – e ferme restando le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 8 – deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. Sul punto, si ribadisce che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In considerazione della finalità antielusiva della predetta condizione, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
3. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziate
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
Come espressamente previsto all’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 178/2019, nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Diversamente, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro da una regione “in transizione” verso una regione “meno sviluppata” o, al contrario, da una regione “meno sviluppata” ad una regione “in transizione”, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, che ammontano a 320.000.000,00 di euro, gravanti sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO) e sul Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014-2020 (POC SPAO) (art. 11 del decreto direttoriale n. 178/2019, che ha previsto uno stanziamento pari a 120 milioni di euro, e combinato disposto dell’art. 39–ter del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, e dell’art. 2 del decreto direttoriale n. 311/2019, che hanno previsto uno stanziamento pari a 200 milioni di euro).
3.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e le Strutture territoriali competenti. Attribuzione codice autorizzazione “0L”
Come precisato nel paragrafo precedente, il beneficio spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione “meno sviluppata” o “in transizione”, indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.
Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle sopra elencate, assuma lavoratori per una prestazione lavorativa da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni meridionali, è necessario che la Struttura INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
Pertanto, le Strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse, che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale” e che il soggetto interessato ha già ricevuto un’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione mediante la compilazione dello specifico modulo telematico, possono attribuire il codice di autorizzazione “0L” con data inizio validità dal mese di instaurazione del rapporto di lavoro incentivato e con fine validità nel mese di competenza gennaio 2021, data ultima per la fruizione dell’agevolazione in trattazione.
4. Rapporti incentivati
L’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 178/2019, può essere riconosciuto, ferma restando la disponibilità delle risorse, per le assunzioni effettuate tra il 1° maggio 2019 ed il 31 dicembre 2019.
Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 39–terdel D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, nonché dal decreto direttoriale n. 311/2019, l’incentivo può trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.
Ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto n. 178/2019 sono incentivabili le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.
Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 178/2019; si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (cfr. art. 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019).
Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (art. 4, comma 5, del decreto direttoriale n. 178/2019).
Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
5. Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto n. 178/2019, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario seguire le indicazioni già fornite in materia dall’Istituto nelle recenti circolari e fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio[2].
Inoltre, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento al periodo di fruizione dell’agevolazione, si precisa, come già chiarito per altre agevolazioni, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio[3].
Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2021.
5.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante
Il decreto direttoriale n. 178/2019 dell’ANPAL, nel disciplinare all’articolo 4 le tipologie contrattuali incentivate, prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Pertanto, essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nell’ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.
Nell’ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale il periodo formativo ha una durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro.
Il beneficio in trattazione non spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione.
Al riguardo, si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero per i rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.
6. Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
• rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia:
– adempimento degli obblighi contributivi;
– osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
– rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.
Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione, si ricorda quanto segue:
1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);
2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si ribadisce quanto stabilito nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali), il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).
Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si riepilogano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:
– l’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento per riduzione di personale;
– l’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone, inoltre, il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;
– l’articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di trasferimenti di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.
Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza delle quali l’azienda che subentra ad un’altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr., al riguardo, contratto collettivo multiservizi).
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 – relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto direttoriale n. 178/2019, che di seguito si riportano:
1) l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti condizioni:
a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, n. 420 del 28 novembre 2018, di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Si ribadisce, sull’argomento, che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” o applicazione dell’agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all’articolo 7 del decreto direttoriale n. 178/2019) esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra di loro alternativi.
7.1. L’incremento occupazionale netto
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.
Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno successivo all’assunzione”.
Il principio espresso dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, come già chiarito nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e come già applicato per altre agevolazioni, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.
Si precisa, sul punto, che l’agevolazione in argomento, in forza del disposto dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:
– dimissioni volontarie;
– invalidità`;
– pensionamento per raggiunti limiti d’età`;
– riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
– licenziamento per giusta causa.
Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 150/2015 e ribadito all’articolo 7, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019, inoltre, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese e lo stesso deve essere compiuto avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.
L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.
Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo, ovviamente, le prestazioni di lavoro cosiddetto occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il lavoratore assunto – o utilizzato mediante somministrazione – in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.
Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti degli aiuti “de minimis” – deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell’incentivo.
Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
8. Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo, come previsto dall’articolo 8 del decreto direttoriale n. 178/2019, è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza previsto dal decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.
Al riguardo, si fa presente che, come previsto dall’articolo 8, comma 7, del decreto-legge citato, nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, la residua agevolazione spettante per l’assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito di imposta.
In considerazione della circostanza che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta, le indicazioni per la fruizione saranno successivamente fornite dall’Istituto con apposite disposizioni.
L’incentivo contributivo è, inoltre, cumulabile con l’esonero volto all’assunzione giovanile stabile previsto dall’articolo 1-bisdel decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. In considerazione della circostanza che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di fruizione del predetto esonero, le indicazioni per la fruizione in cumulo delle agevolazioni saranno successivamente fornite con apposite disposizioni.
Infine, come espressamente previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019, l’incentivo è cumulabile, nei limiti massimi d’intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi di natura economica previsti e attuati dalle regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni.
Ad esclusione dei casi espressamente elencati, l’incentivo non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro
Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IOSS”, disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:
– il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
– la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;
– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
– la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.
Il modulo è accessibile, previa autentificazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali svolge le seguenti attività:
– consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia disoccupato;
– calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
– verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;
– informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida – mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione – per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.
Analogamente, l’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, non risulta validamente rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), rimarrà valida – mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione – per un massimo di 30 giorni. Durante tale periodo l’INPS consulterà quotidianamente la banca dati dell’ANPAL al fine di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti circa la posizione del lavoratore.
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza (cfr. l’art. 9, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019) – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.
Come di consueto, si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.
Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (che impone l’individuazione di un importo massimo di aiuti concedibili), il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l’ipotesi, descritta al precedente paragrafo 6.1, di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.
10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della presente circolare, non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.
In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 178/2019).
Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS – contrassegnate dallo stato “Aperta” – e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
Per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.