Il panorama degli incentivi per l’occupazione femminile si arricchisce di nuove opportunità nel triennio 2024-2026.
Nuovo Bonus Donne (Decreto Coesione): Esonero Contributivo per Assunzioni di Lavoratrici Svantaggiate
L’articolo 23 del D.L. 60/2024 prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate, valido dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. L’esonero ha un limite massimo di 650,00 € mensili per lavoratrice, esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail, e una durata di 24 mesi.
- Chi sono le “lavoratrici svantaggiate”?
- Donne di qualsiasi età, residenti ovunque, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
- Donne di qualsiasi età, residenti nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
- Cosa significa “prive di un impiego regolarmente retribuito”?
- Non aver prestato attività lavorativa subordinata per almeno 6 mesi.
- Aver svolto attività autonoma o parasubordinata con un reddito inferiore alle detrazioni fiscali (articolo 13 del TUIR).
- Non è necessario lo stato di disoccupazione o la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
- Condizioni per l’esonero:
- Assunzione a tempo indeterminato.
- Incremento occupazionale netto, calcolato come differenza tra i lavoratori occupati nel mese e la media dei 12 mesi precedenti (espresso in U.L.A.).
- Calcolo dell’incremento occupazionale netto:
- Escludere dal computo dimissioni volontarie, invalidità, pensionamenti, riduzione volontaria dell’orario, licenziamenti per giusta causa.
- Considerare i lavoratori part-time pro-quota e quelli intermittenti in proporzione all’orario effettivamente svolto.
- Consolidamento dell’incentivo:
- Verificare l’incremento occupazionale netto in termini di U.L.A. al termine dell’anno successivo all’assunzione. In caso contrario, l’incentivo non è riconosciuto e va restituito.
- Cumulabilità:
- Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive.
- Compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione.
Si rimane in attesa della circolare operativa dell’Inps.
Incentivi Strutturali (Legge 92/2012): Riduzione Contributiva del 50%
La Legge 92/2012 prevede una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di donne svantaggiate. La riduzione è applicabile anche ai premi INAIL.
- Durata dell’incentivo:
- 12 mesi per contratti a tempo determinato.
- 18 mesi per contratti a tempo indeterminato.
- 18 mesi complessivi per trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.
- Esclusioni:
- Lavoro intermittente.
- Lavoro domestico.
- Apprendistato.
- Chi sono le lavoratrici svantaggiate?
- Donne over 50 disoccupate da oltre 12 mesi.
- Donne di qualsiasi età, residenti ovunque, prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi.
- Donne residenti nelle ZES prive di impiego da almeno 6 mesi.
- Donne impiegate in professioni con disparità di genere (tasso di disparità di almeno il 25%) prive di impiego da almeno 6 mesi. I settori e le professioni sono definiti annualmente con decreto ministeriale.
- Accesso all’incentivo:
- Invio di una comunicazione specifica all’INPS tramite il Cassetto Previdenziale.
- L’incentivo non è automatico e richiede la presentazione di una domanda.
- Caratteristiche:
- Esonero strutturale, senza scadenza.
- Richiesto incremento occupazionale netto.
Bonus Donne Vittime di Violenza: Esonero Contributivo Totale
Introdotto dalla Legge 213/2023, questo bonus prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) per i datori di lavoro che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.
- Importo massimo:
- 8.000 € annui, riparametrato mensilmente (666,66 €).
- In caso di rapporti di lavoro instaurati o trasformati nel corso del mese, l’importo massimo mensile va riproporzionato su base giornaliera (€ 21,50 al giorno).
- In caso di part-time, il massimale va proporzionalmente ridotto.
- Durata:
- 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.
- 12 mesi per contratti a termine.
- 18 mesi per trasformazioni a tempo indeterminato.
- Condizione:
- Non è richiesto l’incremento occupazionale netto.
Assunzioni per Sostituzione Maternità: Sgravio del 50% per Aziende con Meno di 20 Dipendenti
I datori di lavoro con meno di 20 dipendenti possono beneficiare di uno sgravio del 50% dei contributi per le assunzioni a tempo determinato in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale.
- Durata:
- Fino a un anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento.
- Termine dello sgravio:
- Lo sgravio termina se cambia la natura dell’assenza della lavoratrice sostituita (es. passaggio da congedo a ferie).
- Anticipo dell’assunzione:
- L’assunzione agevolata può avvenire anche un mese prima dell’inizio del congedo.
- Flessibilità nella sostituzione:
- Non è necessario che sostituto e sostituito abbiano qualifiche identiche, purché le ore di lavoro siano equivalenti.
- Autocertificazione e codice INPS:
- L’azienda deve autocertificare all’INPS che l’assunzione è in sostituzione e che ha meno di 20 dipendenti.
- L’INPS assegna il codice autorizzazione 9R.
- Contratto a termine e contributo addizionale:
- Non si applica il contributo addizionale dell’1,41% per i contratti a termine in caso di sostituzione.
- Computo dei contratti a termine:
- I contratti a termine per ragioni sostitutive non rientrano nel limite massimo del 20% dei contratti a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.
