Agevolazione assunzioni under 35: la circolare del Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha pubblicato le prime istruzioni operative per l’agevolazione destinata alle assunzioni di giovani under 35 previste dal Decreto Coesione. Sebbene la norma nazionale prevedesse la possibilità di agevolare le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, il Ministero chiarisce che saranno agevolabili solo le assunzioni avvenute dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, ossia dal 31 gennaio 2025. Inoltre, le prime istruzioni sembrano appesantire un processo che fino all’agevolazione under 36 sembrava essere notevolmente più semplice: l’azienda dovrà infatti svolgere un adempimento ulteriore con la presentazione di un’istanza preventiva all’assunzione, all’INPS, che varrà da “prenotazione” dei fondi. Da quanto contenuto nella circolare in commento, le assunzioni effettuate prima della presentazione dell’istanza di fruizione dello sgravio sembrano rimanere fuori dalla portata della misura. Adesso si attende solo che l’INPS fornisca le istruzioni operative per poter procedere con la fruizione della misura agevolativa, sperando che l’Istituto faccia anche chiarezza in merito a quali assunzioni sono in effetti agevolabili e quali, invece, no.

Incentivi Occupazione Femminile 2024-2026

Il panorama degli incentivi per l’occupazione femminile si arricchisce di nuove opportunità nel triennio 2024-2026.

Nuovo Bonus Donne (Decreto Coesione): Esonero Contributivo per Assunzioni di Lavoratrici Svantaggiate

L’articolo 23 del D.L. 60/2024 prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate, valido dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. L’esonero ha un limite massimo di 650,00 € mensili per lavoratrice, esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail, e una durata di 24 mesi.

  1. Chi sono le “lavoratrici svantaggiate”?
    • Donne di qualsiasi età, residenti ovunque, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
    • Donne di qualsiasi età, residenti nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
  2. Cosa significa “prive di un impiego regolarmente retribuito”?
    • Non aver prestato attività lavorativa subordinata per almeno 6 mesi.
    • Aver svolto attività autonoma o parasubordinata con un reddito inferiore alle detrazioni fiscali (articolo 13 del TUIR).
    • Non è necessario lo stato di disoccupazione o la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
  3. Condizioni per l’esonero:
    • Assunzione a tempo indeterminato.
    • Incremento occupazionale netto, calcolato come differenza tra i lavoratori occupati nel mese e la media dei 12 mesi precedenti (espresso in U.L.A.).
  4. Calcolo dell’incremento occupazionale netto:
    • Escludere dal computo dimissioni volontarie, invalidità, pensionamenti, riduzione volontaria dell’orario, licenziamenti per giusta causa.
    • Considerare i lavoratori part-time pro-quota e quelli intermittenti in proporzione all’orario effettivamente svolto.
  5. Consolidamento dell’incentivo:
    • Verificare l’incremento occupazionale netto in termini di U.L.A. al termine dell’anno successivo all’assunzione. In caso contrario, l’incentivo non è riconosciuto e va restituito.
  6. Cumulabilità:
    • Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive.
    • Compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione.

Si rimane in attesa della circolare operativa dell’Inps.

Incentivi Strutturali (Legge 92/2012): Riduzione Contributiva del 50%
La Legge 92/2012 prevede una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di donne svantaggiate. La riduzione è applicabile anche ai premi INAIL.

  1. Durata dell’incentivo:
    • 12 mesi per contratti a tempo determinato.
    • 18 mesi per contratti a tempo indeterminato.
    • 18 mesi complessivi per trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.
  2. Esclusioni:
    • Lavoro intermittente.
    • Lavoro domestico.
    • Apprendistato.
  3. Chi sono le lavoratrici svantaggiate?
    • Donne over 50 disoccupate da oltre 12 mesi.
    • Donne di qualsiasi età, residenti ovunque, prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi.
    • Donne residenti nelle ZES prive di impiego da almeno 6 mesi.
    • Donne impiegate in professioni con disparità di genere (tasso di disparità di almeno il 25%) prive di impiego da almeno 6 mesi. I settori e le professioni sono definiti annualmente con decreto ministeriale.
  4. Accesso all’incentivo:
    • Invio di una comunicazione specifica all’INPS tramite il Cassetto Previdenziale.
    • L’incentivo non è automatico e richiede la presentazione di una domanda.
  5. Caratteristiche:
    • Esonero strutturale, senza scadenza.
    • Richiesto incremento occupazionale netto.

Bonus Donne Vittime di Violenza: Esonero Contributivo Totale
Introdotto dalla Legge 213/2023, questo bonus prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) per i datori di lavoro che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

  1. Importo massimo:
    • 8.000 € annui, riparametrato mensilmente (666,66 €).
    • In caso di rapporti di lavoro instaurati o trasformati nel corso del mese, l’importo massimo mensile va riproporzionato su base giornaliera (€ 21,50 al giorno).
    • In caso di part-time, il massimale va proporzionalmente ridotto.
  2. Durata:
    • 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.
    • 12 mesi per contratti a termine.
    • 18 mesi per trasformazioni a tempo indeterminato.
  3. Condizione:
    • Non è richiesto l’incremento occupazionale netto.

Assunzioni per Sostituzione Maternità: Sgravio del 50% per Aziende con Meno di 20 Dipendenti
I datori di lavoro con meno di 20 dipendenti possono beneficiare di uno sgravio del 50% dei contributi per le assunzioni a tempo determinato in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale.

  1. Durata:
    • Fino a un anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento.
  2. Termine dello sgravio:
    • Lo sgravio termina se cambia la natura dell’assenza della lavoratrice sostituita (es. passaggio da congedo a ferie).
  3. Anticipo dell’assunzione:
    • L’assunzione agevolata può avvenire anche un mese prima dell’inizio del congedo.
  4. Flessibilità nella sostituzione:
    • Non è necessario che sostituto e sostituito abbiano qualifiche identiche, purché le ore di lavoro siano equivalenti.
  5. Autocertificazione e codice INPS:
    • L’azienda deve autocertificare all’INPS che l’assunzione è in sostituzione e che ha meno di 20 dipendenti.
    • L’INPS assegna il codice autorizzazione 9R.
  6. Contratto a termine e contributo addizionale:
    • Non si applica il contributo addizionale dell’1,41% per i contratti a termine in caso di sostituzione.
  7. Computo dei contratti a termine:
    • I contratti a termine per ragioni sostitutive non rientrano nel limite massimo del 20% dei contratti a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.