INL: istruzioni per le dimissioni per fatti concludenti

Il legislatore ha modificato l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 e ha previsto che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale o superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo alla sede territoriale dell’INL, che può verificare la veridicità della comunicazione.
Ed invero, il rapporto di lavoro può essere considerato risolto per volontà del lavoratore senza attendere le dimissioni telematiche, a meno che il lavoratore non dimostri che non è stato possibile comunicare i motivi dell’assenza per cause di forza maggiore o per colpa del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare all’Ispettorato del lavoro l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta o dopo il termine previsto dal contratto collettivo o, in assenza di tale previsione, dopo 15 giorni dall’inizio dell’assenza.
La competenza territoriale dell’Ispettorato si basa sul luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.
L’INL, nella sua nota, specifica che la comunicazione obbligatoria è necessaria solo se il datore di lavoro intende far valere l’assenza ingiustificata per risolvere il rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve comunicare all’Ispettorato del lavoro tutte le informazioni rilevanti riguardanti il lavoratore, inclusi dati anagrafici e recapiti, tramite PEC.
La dichiarazione dell’ultimo giorno di lavoro effettivo è importante per la legittimità della procedura. Gli Ispettorati territoriali possono avviare verifiche sulla veridicità della comunicazione contattando il lavoratore e altri soggetti.
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo prova contraria da parte del lavoratore stesso, che deve dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza o di averli comunicati.