Proroga al 2025 per le causali nei contratti a termine

La legge 15/2025, derivante dalla conversione del Dl 202/2024 (Milleproroghe), proroga al 31 dicembre 2025 l’utilizzo delle causali per i contratti a termine superiori a 12 mesi.

In particolare, viene estesa la possibilità di utilizzare le «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva» come motivazione per i contratti di durata superiore a 12 mesi (e comunque non eccedente i 24 mesi), in attesa che la contrattazione collettiva individui specifiche causali.

Questa proroga è dovuta alla consapevolezza del legislatore riguardo all’elevato numero di contratti collettivi esistenti e alle difficoltà nel dialogo tra le parti sociali. L’obiettivo è concedere alle parti sociali più tempo per definire i casi in cui un contratto a tempo determinato può superare i 12 mesi.

È importante notare che, secondo la giurisprudenza costante, i datori di lavoro devono specificare le circostanze concrete che giustificano le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, evitando causali vaghe o sommarie. In caso di contenzioso, l’inosservanza di tale obbligo potrebbe portare alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

La contrattazione collettiva è considerata la “fonte privilegiata” in materia di causali. La legge 56/1987 già alla fine degli anni Ottanta individuava nella contrattazione collettiva il riferimento per l’apposizione di un termine al contratto di lavoro.

INL: istruzioni per le dimissioni per fatti concludenti

Il legislatore ha modificato l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 e ha previsto che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale o superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo alla sede territoriale dell’INL, che può verificare la veridicità della comunicazione.
Ed invero, il rapporto di lavoro può essere considerato risolto per volontà del lavoratore senza attendere le dimissioni telematiche, a meno che il lavoratore non dimostri che non è stato possibile comunicare i motivi dell’assenza per cause di forza maggiore o per colpa del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare all’Ispettorato del lavoro l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta o dopo il termine previsto dal contratto collettivo o, in assenza di tale previsione, dopo 15 giorni dall’inizio dell’assenza.
La competenza territoriale dell’Ispettorato si basa sul luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.
L’INL, nella sua nota, specifica che la comunicazione obbligatoria è necessaria solo se il datore di lavoro intende far valere l’assenza ingiustificata per risolvere il rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve comunicare all’Ispettorato del lavoro tutte le informazioni rilevanti riguardanti il lavoratore, inclusi dati anagrafici e recapiti, tramite PEC.
La dichiarazione dell’ultimo giorno di lavoro effettivo è importante per la legittimità della procedura. Gli Ispettorati territoriali possono avviare verifiche sulla veridicità della comunicazione contattando il lavoratore e altri soggetti.
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo prova contraria da parte del lavoratore stesso, che deve dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza o di averli comunicati.