Bonus 200 euro a luglio
L’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti è pari a 200 euro e verrà erogata dai
datori di lavoro con la mensilità del mese di luglio 2022.
Il datore di lavoro procederà al recupero del credito derivante dalle somme anticipate ai
lavoratori mediante compensazione con le denunce contributive di cui all’articolo 44,
comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, del mese di luglio 2022.
Le indicazioni saranno fornite dall’Inps.
L’indennità, secondo il tenore letterale dell’articolo 31, comma 1, del decreto, spetta ai
lavoratori dipendenti in forza al mese di luglio 2022 con esclusione dei lavoratori
domestici, questi ultimi, peraltro, già beneficiari dell’indennità prevista dall’articolo 32,
comma 8 del decreto alle condizioni ivi previste.
Quanto ai requisiti soggettivi in capo ai lavoratori, dalla lettura del primo comma
dell’articolo 31 salta subito all’occhio come la condizione di accesso all’indennità non sia
legata al reddito imponibile percepito nel 2021 come, invece, previsto dall’articolo 32, ad
esempio per i pensionati, ma sia invece legata alle condizioni soggettive previste da un
altro provvedimento cui il legislatore rinvia.
I requisiti che consentono al lavoratore di beneficiare dell’indennità una tantum di 200
euro sono quelli relativi alla decontribuzione di 0,8 punti percentuali prevista a favore
dei lavoratori dipendenti per l’anno 2022 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Più specificamente, “ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo
quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma
121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella
retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum
di importo pari a 200 euro”. La lettura della norma porta ad una prima riflessione sul
significato da attribuire alla previsione che prevede il diritto al Bonus 200 euro a favore
di “coloro che hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno
una mensilità”.
A tal proposito, sorge il dubbio se per il diritto all’indennità sia necessario aver
effettivamente beneficiato dell’esonero contributivo di cui al predetto comma 121 per
almeno una mensilità, oppure se sia sufficiente averne semplicemente diritto, a
prescindere dell’effettiva applicazione dell’esonero da parte del datore di lavoro nelle
mensilità individuate dal legislatore.
Il dubbio sorge per diverse ragioni. La prima riguarda le tempistiche che i datori di lavoro
hanno avuto a disposizione per procedere al riconoscimento dell’esonero contributivo a
favore dei lavoratori. A tal fine, infatti, si è reso necessario attendere le istruzioni
operative e contabili dell’Inps, giunte solo lo scorso 22 marzo con la diffusione della
circolare n. 43.
Tale documento di prassi ha fornito le indicazioni per l’esposizione nelle denunce mensili
dell’importo del beneficio contributivo che è potuta avvenire solo a partire da quelle del
mese di competenza marzo 2022 con possibilità di esposizione degli arretrati nelle
denunce correnti dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022.
Peraltro, l’utilizzo di procedure informatiche ha ulteriormente determinato un ritardo
nell’avvio del recupero dell’esonero contributivo in quanto non tutte le aziende
produttrici dei software si sono adeguate entro il primo quadrimestre, avendo l’Inps
consentito – come già evidenziato – la possibilità di effettuare il conguaglio dei mesi
pregressi anche con la denuncia di competenza di maggio 2022.
A parte le questioni operative legate ai tempi di aggiornamenti dei software, comunque,
si ritiene che per il diritto all’indennità sia sufficiente l’acquisizione del diritto e quindi che
il lavoratore abbia i requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 121, legge n. 234/2021
per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022 a prescindere dunque che
l’esposizione dell’esonero contributivo sia effettivamente avvenuta ab origine in una delle
denunce contributive mensili del periodo interessato.
Sotto il profilo procedurale, è previsto che il datore di lavoro proceda automaticamente
al riconoscimento dell’indennità.
Tuttavia, tale automaticità è in realtà subordinata ad una preventiva dichiarazione da
parte del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1
e 18 del decreto.
Il lavoratore deve, cioè, dichiarare di non essere titolare di un trattamento pensionistico,
del reddito di cittadinanza che danno luogo all’indennità di cui all’articolo 32, commi 1 e
18 del decreto.
Filo conduttore dei tre articoli che regolano l’indennità, infatti, è che il riconoscimento
può avvenire solo una volta. Pertanto, un soggetto che soddisfa il requisito previsto per
l’indennità anche per più ipotesi regolate dagli articoli 31, 32 e 33, potrà beneficiarne una
sola volta. A tal fine, è prevista una gerarchia tra le diverse tipologie di indennità previste.
Il diritto all’indennità di cui all’articolo 32, comma 1, prevale rispetto a tutte le altre
indennità previste, compresa quella dell’articolo 31. Qualora nel nucleo del beneficiario
del reddito di cittadinanza sia presente un soggetto cui spetta l’indennità di cui all’articolo
31 o 32, sono queste a prevalere.
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in
cui siano titolari di più rapporti di lavoro. È, pertanto, opportuno che i datori di lavoro si
cautelino per evitare possibili plurimi riconoscimenti del bonus 200 euro che
comporterebbero inevitabilmente recuperi in sede di controllo delle denunce mensili ai
fini contributivi da parte dell’Inps.
Appare evidente che tale profilo potrà assumere particolari profili di criticità ove il
rapporto di lavoro dovesse nel frattempo essere cessato in quanto il recupero
dell’istituto verrà effettuato nei confronti del datore di lavoro per cui sarà poi
quest’ultimo a dover recuperare l’indebito nei confronti dell’ex dipendente.
L’indennità di 200 euro spetta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti indicati in
precedenza a prescindere dalla durata dell’orario di lavoro.
Pertanto, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale, l’indennità
spetterà nella misura prevista.
Il problema, invece, si pone nel caso di rapporti di lavoro instaurati dal mese di maggio
2022, in quanto il datore di lavoro non è evidentemente in possesso degli elementi che
gli consentano la verifica del requisito di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n.
234/2021, cioè il riconoscimento dell’esonero contributivo per almeno una mensilità del
primo quadrimestre 2022.
Il nodo da sciogliere è se nel mese di luglio 2022 in cui dovrà essere erogato il bonus,
sarà onere del datore di lavoro verificare se nel corso del primo quadrimestre il
dipendente aveva un contratto che gli dava diritto alla decontribuzione e se ne ha fruito
in almeno in uno dei quattro mesi.
In caso affermativo, con che modalità? È sufficiente un’autocertificazione del lavoratore?
Secondo l’interpretazione letterale della norma è il datore di lavoro con il quale sussiste
il rapporto di lavoro nel mese di luglio a dover riconoscere il bonus, ma si auspicano
chiarimenti e modifiche in sede di conversione del decreto.
L’indennità una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce
reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali.