Lavoro autonomo occasionale: la nuova comunicazione telematica
E’ operativa dal 28 marzo la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro. Si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative fino a 2.500 euro. Resta valida, fino al prossimo 30 aprile, la procedura previgente di comunicazione via e-mail. Una infografica spiega come funziona la piattaforma telematica e come deve essere compilato il modulo online.
Alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi nel “portale servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura ”Lavoro autonomo occasionale”. Scegliendo “Nuova comunicazione” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:
Sezione 1
Comunicazione (dati del committente), che deve contenere: – codice fiscale o partita iva; – denominazione; – sede legale.
Sezione 2
Lavoratore autonomo, in cui inserire: – codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo di codice fiscale e riportare i dati anagrafici esteri); – dati anagrafici; – cittadinanza; – estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno; – domicilio del prestatore. Sezione 3
Rapporto di lavoro, che include: – data di inizio; – durata (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni
Sezione 4
Dati invio, che contiene: – dati del compilatore (incluso l’indirizzo e-mail che obbligatoriamente inserito). Una volta completato l’invio, in questa sezione verranno riportati: – la data di trasmissione della comunicazione; – il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.
Al momento, la procedura di compilazione telematica della domanda non effettua alcun controllo sulla congruità dei dati esposti e, al momento della trasmissione, non propone una overview di revisione dei dati inseriti né richiede una ulteriore conferma di invio.
Sanzioni
L’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l’irrogazione in capo al committente di una sanzione amministrativa di importo che va da euro 500 a euro 2.500, non diffidabile.