Decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio e spettacolo

Con la Circolare n. 140 del 21 settembre 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni per poter applicare e gestire la decontribuzione prevista dall’articolo 43 del Decreto-legge n. 73/2021, destinata ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Tale disposizione prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, entro il limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

L’INPS precisa altresì che la norma non prevede alcuna specificazione circa la causale del trattamento di integrazione salariale cui fare riferimento; pertanto, l’esonero risulta essere compatibile con tutti gli ammortizzatori sociali, siano essi con causale covid o “ordinari”.

Essendo tale esonero subordinato all’approvazione da parte della Commissione Europea, l’INPS precisa che tale autorizzazione è stata confermata con la decisione C(2021) 5860 final del 2 agosto 2021.

Destinatari

Per l’individuazione dei datori destinatari dell’esonero è necessario fare riferimento ai codici ATECO elencati nell’allegato 1 alla Circolare.

La norma precisa che il datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 può beneficiare dell’esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.

Misura e durata dell’esonero

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’importo dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021).

Il parametro di riferimento da utilizzare per il calcolo dell’esonero è quindi l’ammontare della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi di riferimento.

Si precisa che la retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e che occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.

Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero:

• i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

• il contributo al Fondo di Tesoreria;

• contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali, ai Fondi di solidarietà alternativi, al Fondo di solidarietà residuale e al Fondo di integrazione salariale;

• il contributo dello 0,30% destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Lo sgravio può essere applicato sulla contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2021 (competenza novembre 2021), entro il limite dei contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro.

Condizioni di spettanza

La fruizione dell’esonero in argomento è subordinata al rispetto, oltre che delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, anche di alcuni requisiti specificamente previsti dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021.

In particolare, il datore deve rispettare i divieti di cui all’articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, perciò resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

In particolare, fino al 31 dicembre 2021, resta preclusa al datore di lavoro beneficiario dell’esonero in esame, indipendentemente dal numero dei dipendenti:

• la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;

• l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

In sostanza, ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il legislatore ha previsto un divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021.

Green Pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro

Il Consiglio del Ministri ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, volto ad introdurre misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

In particolare, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31 dicembre 2021), a tutto il personale del comparto pubblico e privato è precluso l’accesso ai luoghi di lavoro in assenza di Green Pass valido.

Tale norma è rivolta a tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il luogo di lavoro pubblico o privato, anche in forza di contratti esterni.

Sono esclusi dall’applicazione della norma i soggetti che siano ritenuti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita Circolare del Ministero della salute.

Per il solo comparto privato e con riferimento esclusivamente alle aziende con meno di quindici dipendenti, la norma prevede, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la possibilità di sospendere il dipendente sprovvisto di Green Pass se contestualmente si provvede ad assumere un dipendente in sostituzione.

Tale sospensione può avvenire per una durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il controllo del possesso della Certificazione verde deve essere effettuato dai datori di lavoro, preferibilmente al momento dell’accesso al luogo di lavoro.

Entro il 15 ottobre i datori devono definire le modalità operative per condurre i controlli, anche a campione, e devono individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi vigenti in materia.

Il personale che risulti sprovvisto del Green Pass non può accedere al posto di lavoro e deve essere considerato assente ingiustificato ai fini della retribuzione, ma non può essere destinatario di conseguenze disciplinari e ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il Decreto prevede altresì sanzioni da 600 a 1.500 euro per i datori che non effettuino i controlli di cui sopra.

Per consentire una più ampia diffusione del Green Pass, le farmacie sono tenute ad assicurare sino al 31 dicembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2.

Per tutto il periodo, sono altresì previsti prezzi calmierati per la somministrazione di tali test da parte di tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Tempo determinato – modifica alle causali

Con la nota n. 1363 del 14 settembre 2021, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro fornisce alcune indicazioni operative in merito alla disciplina delle causali del contratto a tempo determinato.

Di recente, l’art. 41 bis del Decreto Legge n. 73/2021 ha introdotto la possibilità di introdurre nuove causali che consentono l’estensione del contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi, ad opera dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

La norma non pone particolari vincoli in merito al contenuto e alle caratteristiche delle causali contrattuali ma richiede che le stesse siano specifiche e puntuali.

Non è pertanto possibile ricorrere a formulazioni generiche che necessitino di una ulteriore declinazione all’interno del contratto individuale (ad esempio, non si può ricorrere a formulazioni quali “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”).

L’INL evidenzia inoltre la possibilità, concessa temporaneamente fino al 30 settembre 2022, di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, pur sempre nel rispetto del limite massimo di 24 mesi.

Covid 19 – quarantena di soli 7 giorni per i soggetti vaccinati

Con la Circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021 il Ministero della Salute ha aggiornato le misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, prevedendo diverse indicazioni a seconda del completamento o meno del ciclo vaccinale.

In particolare, i contatti stretti di soggetti risultati positivi al Covid possono osservare un periodo di quarantena di soli 7 giorni dall’ultimo contatto se hanno già completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.

I soggetti che, invece, non si sono sottoposti al ciclo vaccinale o non lo hanno completato da almeno 14 giorni, sono tenuti ad osservare una quarantena di almeno 10 giorni.

In entrambi i casi è necessario eseguire un test molecolare o antigenico con risultato negativo prima di poter rientrare in comunità.

Resta ferma la possibilità, per tutti i soggetti asintomatici, di rispettare un periodo di quarantena di 14 giorni complessivi, per poter rientrare in comunità anche in assenza di test molecolare o antigenico.