Green Pass – Obbligatorio per accedere lla mensa aziendale

Tra le FAQ relative all’impiego del Green Pass, il Consiglio dei Ministri ne ha pubblicata una con la quale si chiarisce l’obbligo della certificazione verde Covid-19 per accedere alle mense aziendali.

È, infatti, necessario esibire il Green Pass per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali e in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, analogamente a quanto avviene nei ristoranti.

Dismissione Pin Inps dal 1 ottobre 2021

L’INPS ha comunicato che entro il 30 settembre 2021 sarà inibito l’accesso tramite PIN ai servizi online diversi da quello cittadino.

Volge dunque al termine il periodo transitorio iniziato lo scorso 1° ottobre 2020 con lo stop all’emissione di nuovi PIN INPS, che punta a favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per l’accesso ai servizi web della Pubblica Amministrazione, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Contrariamente a quanto stabilito dalla Circolare n. 95/2021, con il Messaggio n. 2926/2021 l’INPS ha deciso di mantenere attivo fino al 30 settembre l’accesso ai servizi online tramite PIN per tutte le tipologie di profili, ivi inclusi quelli dedicati a professionisti intermediari, aziende, associazioni di categoria e pubblica amministrazione.

Esonero per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione – circolare INPS 115/2021

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”(di seguito, anche
decreto Sostegni bis),convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
, ha
previsto all’articolo 41, comma 1, che:
“In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31
ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in
stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n.
150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica
”.
Come previsto dal successivo comma 2 del predetto articolo 41, l’assunzione con il contratto di
rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto
individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali
del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha
una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla
normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Il comma 5 del medesimo articolo 41, inoltre, introduce un esonero per i datori di lavoro
privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori
con il suddetto contratto di rioccupazione.Tale esonero
, riconosciutoper un periodo massimo di
sei mesi, è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,

riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
Come specificato dal comma 9 dell’articolo 41, il beneficio “
è concesso ai sensi della sezione
3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020,
recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima
comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
all’autorizzazione della Commissione europea
”.
Al riguardo, si rappresenta che in data 28 giugno 2021 le autorità italiane hanno notificato alla
Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la
decisione C(2021) 5352
final del 14 luglio 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in
oggetto e che il decreto Sostegni bis è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione
dell’esonero. Si precisa che, con apposito messaggio, saranno emanate le istruzioni per la
fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta
di ammissione all’esonero, che sarà reso disponibile all’inizio del mese di settembre 2021, e
alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
2. Il contratto di rioccupazione
Come anticipato in premessa, possono accedere all’esonero di cui all’articolo 41, commi da 5 a
9, del decreto Sostegni bis i datori di lavoro privati che assumano lavoratori con il contratto di
rioccupazione disciplinato dal medesimo articolo 41, commi da 1 a 4.
Pertanto, qualora l’assunzione venga effettuata mediante il ricorso ad altre tipologie
contrattuali, ancorché a tempo indeterminato, l’incentivo in oggetto non può trovare
applicazione.
Ne deriva che l’instaurazione di un rapporto di lavoro nelle forme del contratto di apprendistato
non legittima la fruizione dell’esonero di cui si tratta, in quanto il nuovo contratto di
rioccupazione va considerato un
genus speciale di rapporto a tempo indeterminato, che, in
quanto tale, segue autonome regole riguardanti sia gli obblighi tra le parti che gli oneri
contributivi.
Analogamente, non può considerarsi validamente instaurato un contratto di rioccupazione
laddove si proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in
corso. Nelle ipotesi di trasformazioni di contratti, infatti, il lavoratore non sarebbe titolare del
requisito fondante il contratto di rioccupazione, consistente, come sopra descritto, nello stato
di disoccupazione al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Inoltre, si sottolinea
che la
ratio del contratto di rioccupazione va collocata, come espressamente previsto
dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge Sostegni bis, nell’ “
incentivare l’inserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza
epidemiologica”.
Ciò premesso, più specificamente, il contratto di rioccupazione consiste in un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato in forma scritta ai fini della prova, diretto
a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai
sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nella fase di ripresa
delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Sul punto, si rappresenta che, a sensi del comma 1 del citato articolo 19, sono considerati
disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto
legislativo, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Il contratto di rioccupazione prevede, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di
inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore
stesso al nuovo contesto lavorativo. Tale progetto individuale di inserimento ha una durata di
sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla
normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Pertanto, nel sottolineare che è onere delle
parti portare a compimento il progetto individuale di inserimento previsto nel contratto, si
rappresenta che il recesso datoriale dal rapporto
ante tempus comporta l’applicazione di
quanto già previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ossia la
possibile reintegra del lavoratore o la corresponsione di una indennità risarcitoria.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi
dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il
periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di
rioccupazione.
Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto
prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per quanto non espressamente previsto dall’articolo 41 del decreto Sostegni bis, al contratto in
trattazione si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
3. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio di cui all’articolo 41, commi da 5 a 9, del decreto-legge in
trattazione, i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro
domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione
disciplinato dal medesimo articolo 41, commi da 1 a 4, nel periodo compreso tra il 1° luglio
2021 e il 31 ottobre 2021.
L’esonero in oggetto è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza
che assumano o meno la natura di imprenditore.
Pertanto, la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione,
individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[1].
Infine, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario,
in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863
final del
19 marzo 2020 e successive modificazioni
[2].
4. Assetto, misura e durata dell’incentivo
L’importo dell’esonero in esame, valevole per le sole assunzioni a tempo indeterminato
effettuate con contratto di rioccupazione nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è
pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei

complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo
pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è,
pertanto, pari a
500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso
del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di
16,12 euro (€
500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere
proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla
contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui
all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto
dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma
756, ultimo periodo, della medesima legge;
il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli
sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al
Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al
Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui
all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il
settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto
interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9,
del D.lgs n. 148/2015;
il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile,
al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti
dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come
espressamente previsto dall’articolo 41, comma 5, del decreto Sostegni bis.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento.
Pertanto, come già chiarito con riferimento ad altri esoneri contributivi, si precisa che non sono
oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:
il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai
fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e
14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4,

del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.
Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di
lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge n. 29
maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione
imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il
successivo comma 16 del medesimo articolo 3 prevede contestualmente l’abbattimento della
quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento
contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo
IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di
fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto
contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 6.000 euro, dalla
fruizione dell’esonero contributivo.
Poiché, inoltre, l’esonero contributivo introdotto dal decreto Sostegni bis opera sulla
contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui
all’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – destinazione del
trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c. –
l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che
scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
Inoltre, nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di
sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione
di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione
del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, l’articolo 41, comma 5,
del decreto Sostegni bis specifica che la misura spetta per un periodo massimo di sei mesi a
partire dalla data dell’evento incentivato.
Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere
sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese
le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento
temporale del periodo di godimento del beneficio.
Si precisa, infine, che l’agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse
specificatamente stanziate e che l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere
verificato la sufficiente capienza di risorse. Come previsto dall’articolo 41, comma 10, del
decreto-legge Sostegni bis, infatti, il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori
entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per
l’anno 2022. Al riguardo, si sottolinea che l’INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e a comunicare i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio dovesse
emergere il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non potranno essere adottati altri provvedimenti concessori e le domande inoltrate
all’Istituto, volte al riconoscimento della misura, verranno rigettate per carenza di fondi.
5. Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato,
dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31
del D.lgs n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e
dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente

previsti dal decreto Sostegni bis.
5.1 Condizioni generali
L’articolo 41, comma 6, del decreto Sostegni bis prevede espressamente che il riconoscimento
dell’agevolazione in oggetto è subordinato al rispetto dei principi generali di fruizione degli
incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015. Pertanto, l’esonero contributivo di cui si
tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1. l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo,
alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla
cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere
riassunto (cfr. l’art. 31, comma 1, lettera b). Tale condizione vale anche nel caso in cui,
prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore
non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di
precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del
suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, nella risposta a interpello n.
7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o
nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di
legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori;
2. presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto
sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati
a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità
produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (cfr. l’art. 31, comma 1, lettera
c). Nello specifico, si rileva al riguardo che, nell’attuale situazione occupazionale, l’ipotesi
di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19 è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)
[3].
Pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali
collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove
assunzioni mediante instaurazione di un contratto di rioccupazione e, laddove ne
sussistano i presupposti legittimanti, accedere alla correlata agevolazione in trattazione.
Inoltre, si ribadisce quanto già previsto dal medesimo articolo 31, nella parte in cui dispone, al
comma 1, lettera e), che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici
economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, al successivo comma 3,
che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla
modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte
dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la
data della tardiva comunicazione.
Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla
fruizione degli incentivi, si ricorda quanto ribadito dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del
D.lgs n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della
contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione. La predetta condizione ostativa è
evidentemente preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli
incentivi all’assunzione, nel presupposto fondamentale che l’incentivo medesimo sia
esclusivamente finalizzato a creare “nuova occupazione”. Con riferimento all’incentivo di cui
all’articolo 41, commi da 5 a 9, del decreto Sostegni bis, nonostante l’espresso richiamo al

rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, si rappresenta che la portata
dell’agevolazione ha una natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni dell’articolo
31, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 150/2015. Pertanto, per le assunzioni con contratto di
rioccupazione a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni
legittimanti illustrate nell’ambito della presente circolare, si può fruire dell’esonero contributivo
in trattazione, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano
attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto al citato
articolo 41, commi da 5 a 9, il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto
dall’articolo 24 del D.lgs n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime
mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti
a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi.
Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo il datore di lavoro privato che, nella sua
qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, entro un anno dalla
data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo,
stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori
che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.
Parimenti, l’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie,
effettuate ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di lavoratori disabili.
Analoga conclusione deve ritenersi altresì valida per gli obblighi di assunzione previsti dalla
contrattazione collettiva, tra i quali si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili
alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra a un’altra in un appalto di servizi è
obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.
Inoltre, si fa presente che, per l’esonero in trattazione, non trova applicazione il disposto di cui
all’articolo 31, comma 1, lettera d), del D.lgs n. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non
spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un
datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore
di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari
ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale previsione deve essere
ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la
fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese.
Nel caso dell’esonero in trattazione, infatti, la finalità di contrastare comportamenti volti a
reiterare in capo a soggetti collegati la fruizione della medesima agevolazione per il medesimo
lavoratore, deve considerarsi assorbita da quanto previsto dall’articolo 41, comma 7, del
decreto-legge Sostegni bis, in base al quale: “
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla
fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati
che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo
”.
In base al suddetto disposto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello
stesso lavoratore, effettuate nel periodo di vigenza del contratto di rioccupazione da parte di
datori di lavoro collegati, il beneficio, per il successivo rapporto è riconoscibile per la durata
dell’eventuale periodo residuo.
Per le suesposte motivazioni, anche il principio del cumulo delle agevolazioni enunciato dal
comma 2 del medesimo articolo 31 del D.lgs n. 150/2015 – secondo il quale, ai fini della
determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il
lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato – deve considerarsi assorbito dal disposto del citato comma 7.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di
assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al
rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1,
commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, di seguito elencate:
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia
di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5.2 Condizioni specifiche
In relazione ai vincoli propri dell’esonero previsto dal decreto Sostegni bis, il diritto alla
legittima fruizione della misura è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione,
effettuata mediante contratto di rioccupazione, delle seguenti condizioni:
1. il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai
sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015;
2. i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Con specifico riferimento ai licenziamenti
per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento
dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al
lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie
sui
generis
, in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il
lavoratore cessato dal rapporto;
3. decadono dal beneficio dell’esonero e devono restituire quanto fruito i datori di lavoro che
procedono:
al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al
termine del periodo di inserimento di cui all’articolo 41, comma 3, del decreto
Sostegni bis;
al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un
lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso
livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei
mesi successivi all’assunzione agevolata.
Inoltre, con specifico riferimento alle ipotesi di revoca del beneficio, si sottolinea che come
espressamente previsto dal già citato articolo 41, comma 7, del decreto Sostegni bis, “
ai fini
del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha
effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del
presente articolo
”.
Dalla citata disposizione deriva che se il lavoratore, per il quale è stata già parzialmente fruita
l’agevolazione, viene nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con
contratto di rioccupazione, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura di
esonero per i mesi residui spettanti.

Sul punto, si fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione
dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, il precedente periodo di fruizione, anche se
revocato, deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.
Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere l’agevolazione per il periodo
residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, si ribadisce che
l’esonero di cui al decreto Sostegni bis può trovare applicazione per le sole assunzioni a tempo
indeterminato con contratto di rioccupazione effettuate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31
ottobre 2021.
Infine, si chiarisce che, in caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio contributivo trova
applicazione per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’articolo 41, comma 9, del decreto Sostegni bis stabilisce che il beneficio in argomento è
concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020)
1863
final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”(c.d.
Temporary framework), e
nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato, ai
sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
all’autorizzazione della Commissione europea.
Come rilevato in premessa, si rappresenta che in data 28 giugno 2021 le autorità italiane
hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima
Commissione, con la decisione C(2021) 5352
final del 14 luglio 2021, ha autorizzato la
concedibilità dell’esonero in oggetto.
Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato
compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere) o non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore
della pesca e dell’acquacoltura;
siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019
[4];
in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese
[5] che
risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure
concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il
salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
siano concessi entro il 31 dicembre 2021
[6].
Inoltre, rilevato che per l’aiuto di cui all’articolo 41, commi da 5 a 9, del decreto legge Sostegni
bis, riconosciuto in conformità a quanto disposto dal
Temporary Framework, trova applicazione
la previsione normativa di cui all’articolo 53 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti
beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della
Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi
aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), “
accedono agli aiuti
previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale,
ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C
(2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione”.
In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si
rammenta che l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di
Stato. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa, infine,
che l’agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non
superare il massimale, in virtù di quanto già previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera e), del
D.lgs n. 150/2015, sarà a carico dell’utilizzatore.
7. Coordinamento con altri incentivi
Ai sensi dell’articolo 41, comma 8, del decreto Sostegni bis, l’esonero contributivo in
trattazione è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli
esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
Dalla disposizione sopra richiamata si evince che la fruizione del beneficio introdotto dal
decreto Sostegni bis non osta al riconoscimento di ulteriori esoneri contributivi. Tuttavia, per
tutta la durata di fruizione del beneficio previsto dal decreto Sostegni bis, in considerazione
dell’entità della misura, pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta, troverà applicazione
soltanto il suddetto esonero. Dal mese successivo a quello in cui ha termine il periodo di
fruizione dell’agevolazione, avente durata massima pari a sei mesi, potranno successivamente
trovare applicazione gli ulteriori esoneri o agevolazioni eventualmente spettanti. Si chiarisce, al
riguardo, che il periodo di durata massima di tali ultimi esoneri dovrà essere calcolato al netto
del periodo di fruizione dell’esonero contributivo previsto dal decreto Sostegni bis. Pertanto,
qualora il datore di lavoro interessato intenda avvalersi prima dell’esonero per l’instaurazione
del contratto di rioccupazione e, successivamente, dell’esonero per l’assunzione di donne
svantaggiate, avrà diritto all’agevolazione in trattazione per sei mesi e, a decorrere dal mese
successivo a quello in cui ha termine la fruizione dell’esonero in trattazione, potrà avvalersi
dell’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n.
178 (legge di Bilancio 2021) per ulteriori dodici mesi (si ricorda, al riguardo, che per le
assunzioni a tempo indeterminato l’agevolazione per le donne svantaggiate spetta per
massimo diciotto mesi; nel caso di fruizione del beneficio in continuità rispetto all’esonero
rioccupazione, alla durata teorica di diciotto mesi vanno scomputati i mesi in cui si è già fruito
dell’esonero rioccupazione). Analogamente, qualora venga assunto un soggetto disabile, per i
primi sei mesi del rapporto si può accedere all’esonero rioccupazione e, al termine della
fruizione del beneficio, si potrà accedere, qualora vi sia una specifica autorizzazione al
riguardo, all’incentivo per assunzione di disabili per il periodo residuo utile.
La regola così descritta della fruizione in successione di più misure vale anche nelle ipotesi in
cui ci si intenda avvalere di agevolazioni non rientranti specificamente nell’alveo degli incentivi
all’assunzione. In particolare, con riferimento alla c.d. Decontribuzione Sud di cui alla legge di
Bilancio 2021, la stessa, in presenza di tutte le condizioni legittimanti la fruizione, potrà
trovare applicazione, per il medesimo lavoratore, solo dal mese successivo rispetto al termine
di fruizione dell’esonero rioccupazione e per il periodo di durata della suddetta Decontribuzione
Sud.
Infine, con riferimento agli incentivi per l’assunzione di giovani previsti dalla legge 27 dicembre
2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), e dalla legge di Bilancio 2021, si rammenta che in forza
della specifica previsione di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, tali esoneri non sono cumulabili con “
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli
stessi
”. Dal combinato disposto di tale previsione con quanto precipuamente previsto
dall’articolo 41, comma 8, del decreto Sostegni bis, deve evincersi che anche nelle ipotesi di
assunzioni di giovani con contratto di rioccupazione si possa accedere prima all’esonero in
trattazione per un periodo massimo di sei mesi e, dal mese successivo al termine della

fruizione del contratto di rioccupazione, si possa poi accedere per il periodo residuo (trenta
mesi o, nelle ipotesi di assunzioni di giovani nelle regioni del Mezzogiorno, per il solo esonero
di cui alla legge di Bilancio 2021, quarantadue mesi) all’esonero giovani