Assegno temporaneo mensile per i figli minori dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

Il D.L. 8 giugno 2021, n. 79, ha istituito, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo, destinato alle famiglie con figli minori, che non abbiano diritto agli assegni al nucleo familiare.

Il decreto prevede:

 

  • a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
  • ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) previsto dall’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, e, quindi, si tratta di:

disoccupati;

incapienti;

lavoratori autonomi   ( partite iva)

 

 L’erogazione di un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che,

 al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso

congiuntamente dei seguenti requisiti:

  1. a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:

 essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di

durata almeno semestrale;

 essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

 essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

 essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

  1. b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Per accedere all’assegno, il nucleo familiare del richiedente

deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui.

 

La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS o presso gli istituti di patronato di cui alla

legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall’INPS