Decreto Sostegni bis – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, inerente le nuove misure disposte a tutela di imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali nell’ambito dell’emergenza sanitaria.
Di seguito si riepilogano brevemente le principali disposizioni del nuovo Decreto in materia di lavoro e politiche sociali.

Art. 36 – Erogazione di ulteriori quattro quote di reddito di emergenza ai soggetti beneficiari.

Art 38 – Sospensione, tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2021, dell’applicazione della norma che prevede la riduzione progressiva dell’importo di NASpI a decorrere dal 4° mese di erogazione (Art. 4, c. 3, D.Lgs. 22/2015).

Art. 39 – Ulteriore riduzione, fino a 100 unità, del limite minimo di dipendenti che unità lavorative in organico che devono essere in forza in azienda per permettere al datore di lavoro di accedere in via sperimentale, nel 2021, ai contratti di espansione.

Art 40 – Introduzione di nuove misure, alternative al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale proposti dal DL 41/2021, destinato ai datori di lavoro che nel primo semestre del 2021 abbiano subito un calo di fatturato pari almeno al 50% rispetto al primo semestre 2019. In particolare, le aziende potranno presentare istanza di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per un massimo di 26 settimane nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2021 e nel rispetto dei limiti indicati dal Decreto stesso.

Art 41 – Introduzione del contratto di rioccupazione. Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 i datori di lavoro potranno attivare contratti a tempo indeterminato agevolati, con l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un massimo di sei mesi. Per la stipula di tale contratto, le parti dovranno contestualmente definire anche un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Art 42 – Erogazione di un’ulteriore indennità una tantum, di importo pari a 1.600 euro, destinata ai lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo che rispettino i requisiti previsti dal decreto stesso.

Art 43 – Introduzione di un meccanismo di decontribuzione destinato ai settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio.