Contratti a termine – ulteriore deroga eccedente i 24 mesi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito alla stipula di contratti a termine “in deroga assistita” prevista dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.

La norma prevede che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e fatta eccezione per le attività stagionali, tra un datore di lavoro e il medesimo lavoratore possano essere stipulati – per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale – contratti a termine per una durata massima complessiva di 24 mesi. Il superamento di tale limite comporta la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato. Ai fini del computo di tale periodo non si tiene conto degli eventuali periodi di interruzione intercorsi tra un contratto e l’altro, ma è necessario conteggiare anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti per mezzo di un contratto di somministrazione tra le stesse parti. Il comma 3 dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede altresì la possibilità, una volta raggiunto il limite di 24 mesi, che gli stessi soggetti stipulino un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, purché la firma avvenga dinnanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.

La nota dell’ITL in argomento, la n. 804 del 19 maggio 2021, precisa che il calcolo dei 24 mesi, e quindi della possibilità di stipulare l’ulteriore contratto in deroga, deve avvenire con riferimento esclusivo ai contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) il raggiungimento del limite massimo di durata dovrà essere determinato sommando esclusivamente quelli legati dal medesimo inquadramento. La stipula dell’ulteriore contratto in deroga, inoltre, è esperibile soltanto se detta proroga comporta lo svolgimento di mansioni del medesimo livello e categoria legale.

Laddove la successione di contratti susciti perplessità e sorgano dubbi in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’Ispettorato territoriale può promuovere un intervento ispettivo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di legge.