Legge di conversione DL 30/2021

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 61 del 6 maggio 2021, di conversione del DL n. 30/2021, che contiene disposizioni valide fino al 30 giugno 2021 in materia di lavoro agile, congedi per genitori con figli in DAD o in quarantena e bonus baby-sitting.

 

Lavoro Agile

Ai lavoratori dipendenti genitori di figli minori di 16 anni è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, alla durata dell’infezione da Covid-19 nonché della quarantena del minore disposta dall’Asl territorialmente competente.

Tale possibilità è riconosciuta, alternativamente, ad entrambi i genitori.

È altresì riconosciuta senza limiti di età in caso di figlio con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali ovvero figlio iscritto a centri diurni a carattere assistenziali per i quali sia stata disposta la momentanea chiusura.

 

Congedi

Ove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per l’intero periodo in cui sia disposta la chiusura del plesso scolastico cui sia iscritto il figlio convivente minore di 14 anni ovvero il figlio con disabilità (a prescindere dall’età) ovvero nel suo periodo di infezione o quarantena da Covid-19. Tale possibilità è riconosciuta, alternativamente, ad entrambi i genitori.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria e, per i periodi di astensione, è riconosciuta al lavoratore un’indennità pari al 50% della retribuzione in luogo alla stessa.

In presenza dei requisiti di cui sopra, gli eventuali congedi parentali fruiti tra il 1° gennaio e il 13 marzo 2021 possono essere convertiti a domanda nei nuovi congedi in argomento.

Al lavoratore dipendente genitore di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni, sempre alternativamente all’altro genitore e solo nel caso di impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in smartworking, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro conservando il posto di lavoro con divieto di licenziamento. In tale ipotesi, tuttavia, non è riconosciuta né l’indennità del 50% né la contribuzione figurativa.

 

Bonus baby-sitting

È riconosciuto l’accesso al c.d. bonus baby-sitting ai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi e al personale dei comparti sicurezza/difesa/soccorso pubblico/polizia locale impiegato per esigenze connesse all’emergenza sanitaria, ai lavoratori dipendenti dei settori sanitario/pubblico e privato accreditato nonché ai lavoratori esercenti le professioni sanitarie/di assistenza sociale e agli operatori socio-sanitari, che siano genitori di figli minori di 14 anni o con disabilità.

In relazione al periodo di sospensione dell’attività didattica-educativa in presenza, del periodo di infezione o quarantena da Covid-19 i soggetti di cui sopra possono chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 100 euro settimanali.

In alternativa, il bonus può essere erogato direttamente al richiedente ove sia comprovata l’iscrizione dei figli a taluni servizi tassativamente indicati dalla norma quali centri estivi e centri con funzione educativa e ricreativa.