Esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori Covid

Il DL Ristori (n. 137/2021, art 12) aveva introdotto per i datori di lavoro la possibilità di accedere ad uno sgravio contributivo come misura alternativa al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale messi a disposizione per fronteggiare l’emergenza Covid. Tale sgravio era rivolto ai datori di lavoro che avessero deciso di non richiedere le ulteriori settimane di ammortizzatore sociale rese disponibili dal DL 104/2020 e dal DL 137/2020 e la sua effettiva operatività era subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea.

Con il messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021 l’INPS fornisce indicazioni operative in merito alla platea di destinatari dell’esonero e al codice di autorizzazione che i datori interessati devono ottenere per poter fruire del beneficio.

Sono escluse dall’esonero in oggetto tutte le aziende la cui attività rientri nel settore delle attività finanziarie e assicurative e che siano identificate da un codice Ateco 2007 le cui prime due cifre rientrino nelle divisioni 64, 65 e 66. Sono inoltre esclusi tutti i datori di lavoro agricolo.

Al fine di fruire dell’esonero in argomento, i datori di lavoro devono inoltrare all’INPS un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione 2Q, che deve essere riscontrata positivamente entro la data di trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo in cui si intende applicare l’esonero. L’attribuzione del codice 2Q verrà concessa alle sole aziende che non abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19 per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro potrà esporre l’esonero nelle denunce UniEmens delle mensilità comprese tra aprile e agosto 2021.