Decreto Sostegni bis – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, inerente le nuove misure disposte a tutela di imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali nell’ambito dell’emergenza sanitaria.
Di seguito si riepilogano brevemente le principali disposizioni del nuovo Decreto in materia di lavoro e politiche sociali.

Art. 36 – Erogazione di ulteriori quattro quote di reddito di emergenza ai soggetti beneficiari.

Art 38 – Sospensione, tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2021, dell’applicazione della norma che prevede la riduzione progressiva dell’importo di NASpI a decorrere dal 4° mese di erogazione (Art. 4, c. 3, D.Lgs. 22/2015).

Art. 39 – Ulteriore riduzione, fino a 100 unità, del limite minimo di dipendenti che unità lavorative in organico che devono essere in forza in azienda per permettere al datore di lavoro di accedere in via sperimentale, nel 2021, ai contratti di espansione.

Art 40 – Introduzione di nuove misure, alternative al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale proposti dal DL 41/2021, destinato ai datori di lavoro che nel primo semestre del 2021 abbiano subito un calo di fatturato pari almeno al 50% rispetto al primo semestre 2019. In particolare, le aziende potranno presentare istanza di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per un massimo di 26 settimane nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2021 e nel rispetto dei limiti indicati dal Decreto stesso.

Art 41 – Introduzione del contratto di rioccupazione. Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 i datori di lavoro potranno attivare contratti a tempo indeterminato agevolati, con l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un massimo di sei mesi. Per la stipula di tale contratto, le parti dovranno contestualmente definire anche un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Art 42 – Erogazione di un’ulteriore indennità una tantum, di importo pari a 1.600 euro, destinata ai lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo che rispettino i requisiti previsti dal decreto stesso.

Art 43 – Introduzione di un meccanismo di decontribuzione destinato ai settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio.

Contratti a termine – ulteriore deroga eccedente i 24 mesi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito alla stipula di contratti a termine “in deroga assistita” prevista dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.

La norma prevede che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e fatta eccezione per le attività stagionali, tra un datore di lavoro e il medesimo lavoratore possano essere stipulati – per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale – contratti a termine per una durata massima complessiva di 24 mesi. Il superamento di tale limite comporta la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato. Ai fini del computo di tale periodo non si tiene conto degli eventuali periodi di interruzione intercorsi tra un contratto e l’altro, ma è necessario conteggiare anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti per mezzo di un contratto di somministrazione tra le stesse parti. Il comma 3 dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede altresì la possibilità, una volta raggiunto il limite di 24 mesi, che gli stessi soggetti stipulino un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, purché la firma avvenga dinnanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.

La nota dell’ITL in argomento, la n. 804 del 19 maggio 2021, precisa che il calcolo dei 24 mesi, e quindi della possibilità di stipulare l’ulteriore contratto in deroga, deve avvenire con riferimento esclusivo ai contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) il raggiungimento del limite massimo di durata dovrà essere determinato sommando esclusivamente quelli legati dal medesimo inquadramento. La stipula dell’ulteriore contratto in deroga, inoltre, è esperibile soltanto se detta proroga comporta lo svolgimento di mansioni del medesimo livello e categoria legale.

Laddove la successione di contratti susciti perplessità e sorgano dubbi in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’Ispettorato territoriale può promuovere un intervento ispettivo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di legge.

 

Legge di conversione DL 30/2021

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 61 del 6 maggio 2021, di conversione del DL n. 30/2021, che contiene disposizioni valide fino al 30 giugno 2021 in materia di lavoro agile, congedi per genitori con figli in DAD o in quarantena e bonus baby-sitting.

 

Lavoro Agile

Ai lavoratori dipendenti genitori di figli minori di 16 anni è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, alla durata dell’infezione da Covid-19 nonché della quarantena del minore disposta dall’Asl territorialmente competente.

Tale possibilità è riconosciuta, alternativamente, ad entrambi i genitori.

È altresì riconosciuta senza limiti di età in caso di figlio con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali ovvero figlio iscritto a centri diurni a carattere assistenziali per i quali sia stata disposta la momentanea chiusura.

 

Congedi

Ove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per l’intero periodo in cui sia disposta la chiusura del plesso scolastico cui sia iscritto il figlio convivente minore di 14 anni ovvero il figlio con disabilità (a prescindere dall’età) ovvero nel suo periodo di infezione o quarantena da Covid-19. Tale possibilità è riconosciuta, alternativamente, ad entrambi i genitori.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria e, per i periodi di astensione, è riconosciuta al lavoratore un’indennità pari al 50% della retribuzione in luogo alla stessa.

In presenza dei requisiti di cui sopra, gli eventuali congedi parentali fruiti tra il 1° gennaio e il 13 marzo 2021 possono essere convertiti a domanda nei nuovi congedi in argomento.

Al lavoratore dipendente genitore di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni, sempre alternativamente all’altro genitore e solo nel caso di impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in smartworking, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro conservando il posto di lavoro con divieto di licenziamento. In tale ipotesi, tuttavia, non è riconosciuta né l’indennità del 50% né la contribuzione figurativa.

 

Bonus baby-sitting

È riconosciuto l’accesso al c.d. bonus baby-sitting ai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi e al personale dei comparti sicurezza/difesa/soccorso pubblico/polizia locale impiegato per esigenze connesse all’emergenza sanitaria, ai lavoratori dipendenti dei settori sanitario/pubblico e privato accreditato nonché ai lavoratori esercenti le professioni sanitarie/di assistenza sociale e agli operatori socio-sanitari, che siano genitori di figli minori di 14 anni o con disabilità.

In relazione al periodo di sospensione dell’attività didattica-educativa in presenza, del periodo di infezione o quarantena da Covid-19 i soggetti di cui sopra possono chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 100 euro settimanali.

In alternativa, il bonus può essere erogato direttamente al richiedente ove sia comprovata l’iscrizione dei figli a taluni servizi tassativamente indicati dalla norma quali centri estivi e centri con funzione educativa e ricreativa.

Esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori Covid

Il DL Ristori (n. 137/2021, art 12) aveva introdotto per i datori di lavoro la possibilità di accedere ad uno sgravio contributivo come misura alternativa al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale messi a disposizione per fronteggiare l’emergenza Covid. Tale sgravio era rivolto ai datori di lavoro che avessero deciso di non richiedere le ulteriori settimane di ammortizzatore sociale rese disponibili dal DL 104/2020 e dal DL 137/2020 e la sua effettiva operatività era subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea.

Con il messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021 l’INPS fornisce indicazioni operative in merito alla platea di destinatari dell’esonero e al codice di autorizzazione che i datori interessati devono ottenere per poter fruire del beneficio.

Sono escluse dall’esonero in oggetto tutte le aziende la cui attività rientri nel settore delle attività finanziarie e assicurative e che siano identificate da un codice Ateco 2007 le cui prime due cifre rientrino nelle divisioni 64, 65 e 66. Sono inoltre esclusi tutti i datori di lavoro agricolo.

Al fine di fruire dell’esonero in argomento, i datori di lavoro devono inoltrare all’INPS un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione 2Q, che deve essere riscontrata positivamente entro la data di trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo in cui si intende applicare l’esonero. L’attribuzione del codice 2Q verrà concessa alle sole aziende che non abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19 per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro potrà esporre l’esonero nelle denunce UniEmens delle mensilità comprese tra aprile e agosto 2021.