Lavoro intermittente – ruolo della contrattazione collettiva
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021, ha fornito importanti chiarimenti in materia di lavoro intermittente.
In primis, l’INL precisa che la contrattazione collettiva di riferimento può individuare le esigenze per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, ma non può anche introdurre veti alla stipula del contratto a chiamata al ricorrere di determinate condizioni.
Ne consegue dunque che non può tenersi conto delle eventuali clausole sociali che si limitino a vietare il ricorso al lavoro intermittente.
In tali casi – ferme restando le indicazioni già fornite in altre occasioni in ordine all’inefficacia delle clausole contrattuali in materia di lavoro intermittente da parte di contratti sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – occorrerà quindi verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 ovvero delle ipotesi c.d. soggettive, ossia “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.