L’INPS, con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, fornisce i primi chiarimenti sulle novità normative in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica.
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), assegno ordinario (FIS/ASO) e Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA).
Tale nuovo periodo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro, a prescindere da quanto eventualmente già fruito precedentemente, creando di fatto una situazione completamente slegata dalle scelte aziendali e dalle chiusure effettuate nel corso del 2020.
Il legislatore prevede la possibilità di beneficiare di nuove 12 settimane di integrazione salariale, prevedendo però delle tempistiche di fruizione diverse a seconda della tipologia di integrazione richiesta: il periodo di CIGO deve essere fruito tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, mentre le 12 settimane di ASO e GIGD devono essere collocate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
La CISOA, invece, può essere richiesta per un massimo di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
Il legislatore precisa che i periodi di integrazione salariale richiesti prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, secondo i criteri previsti dalla normativa precedente, e che siano collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale.
Le tutele in argomento si rivolgono ai lavoratori che risultino in forza alla data del 1° gennaio 2021.
Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Diversamente da quanto stabilito per i periodi di integrazione precedenti, ai datori di lavoro che richiedano gli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge di Bilancio non è richiesto il versamento di alcun contributo addizionale.
Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dovranno presentare apposita domanda telematica, identificata dalla causale “COVID-19 L. 178/20”.
Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono invece essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L.178/20”.