Decontribuzione Sud – agevolazione su tutta la tredicesima INPS

La recentissima sentenza del TAR del Lazio, n. 1652 del 13 febbraio 2021, ha sospeso l’efficacia dei messaggi INPS n. 72/2021 e n. 170/2021, nonché di tutti gli adempimenti collegati, che fornivano chiarimenti in merito alla c.d. Decontribuzione Sud, l’esonero previsto dall’articolo 27 del DL 104/2020.

In particolare, le suddette circolari, avevano indicato che la decontribuzione avrebbe trovato applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel trimestre di fruizione dell’esonero ossia nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020.

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dall’ANCL in merito alla possibilità di ricevere l’agevolazione contributiva non solo su tre ratei di tredicesima, ma su tutto l’imponibile di tredicesima.

Si resta dunque in attesa di un ulteriore messaggio dell’INPS, che chiarisca la questione e rettifichi le precedenti circolari, affinchè i datori di lavoro possano godere pienamente dei benefici previsti dal DL 104/2020.

Lavoro intermittente – ruolo della contrattazione collettiva

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021, ha fornito importanti chiarimenti in materia di lavoro intermittente.

In primis, l’INL precisa che la contrattazione collettiva di riferimento può individuare le esigenze per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, ma non può anche introdurre veti alla stipula del contratto a chiamata al ricorrere di determinate condizioni.

Ne consegue dunque che non può tenersi conto delle eventuali clausole sociali che si limitino a vietare il ricorso al lavoro intermittente.

In tali casi – ferme restando le indicazioni già fornite in altre occasioni in ordine all’inefficacia delle clausole contrattuali in materia di lavoro intermittente da parte di contratti sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – occorrerà quindi verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 ovvero delle   ipotesi c.d. soggettive, ossia “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.

INAIL – finanziamento di progetti di formazione e informazione per il reinserimento lavorativo INAIL

L’INAIL ha pubblicato nuove informazioni in merito al bando per il finanziamento di progetti di formazione e informazione per il reinserimento lavorativo di soggetti con disabilità da lavoro.

Il nuovo bando ha l’obiettivo di finanziare i progetti di formazione e di informazione finalizzati a:

  • diffondere tra i datori di lavoro e i lavoratori una cultura condivisa circa le tutele che l’ordinamento prevede per garantire la parità dei diritti dei lavoratori disabili;
  • diffondere la conoscenza delle misure di sostegno garantite dall’Inail al fine della realizzazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.

finanziamenti, a fondo perduto, sono assegnati sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino a esaurimento delle risorse, pari complessivamente a 2,5 milioni di euro. Ciascun progetto può ricevere al massimo un contributo di 120 mila euro.

progetti possono essere presentati da: patronati; enti bilaterali; associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto, tra l’altro, la tutela del lavoro e della disabilità; associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a esclusione delle associazioni e delle federazioni ad esse aderenti

Le istanze di accesso al finanziamento devono essere compilate e inoltrate esclusivamente in via telematica, mediante l’apposito servizio online disponibile sul portale dell’Inail. Prerequisito necessario per accedere alla procedura è che il legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato sia in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.

Le domande potranno essere presentate tra le ore 12:00 del 27 aprile 2021 e le ore 18:00 del 27 maggio 2021. Entro 10 giorni da tale data, l’Inail pubblicherà sul sito web l’elenco cronologico di tutte le domande con evidenza di quelle ammesse e non ammesse al finanziamento. L’elenco resterà valido fino a esaurimento delle risorse, comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Trattamenti di integrazione salariale – nuovo periodo previsto dalla Legge di Bilancio

L’INPS, con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, fornisce i primi chiarimenti sulle novità normative in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica.

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), assegno ordinario (FIS/ASO) e Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA).

Tale nuovo periodo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro, a prescindere da quanto eventualmente già fruito precedentemente, creando di fatto una situazione completamente slegata dalle scelte aziendali e dalle chiusure effettuate nel corso del 2020.

Il legislatore prevede la possibilità di beneficiare di nuove 12 settimane di integrazione salariale, prevedendo però delle tempistiche di fruizione diverse a seconda della tipologia di integrazione richiesta: il periodo di CIGO deve essere fruito tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, mentre le 12 settimane di ASO e GIGD devono essere collocate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

La CISOA, invece, può essere richiesta per un massimo di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Il legislatore precisa che i periodi di integrazione salariale richiesti prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, secondo i criteri previsti dalla normativa precedente, e che siano collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale.

Le tutele in argomento si rivolgono ai lavoratori che risultino in forza alla data del 1° gennaio 2021.

Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Diversamente da quanto stabilito per i periodi di integrazione precedenti, ai datori di lavoro che richiedano gli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge di Bilancio non è richiesto il versamento di alcun contributo addizionale.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dovranno presentare apposita domanda telematica, identificata dalla causale “COVID-19 L. 178/20”.

Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono invece essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L.178/20”.