Assunzione donne – agevolazione Legge di Bilancio
La Legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio) ha previsto, in via sperimentale, un potenziamento delle agevolazioni già esistenti volte a favorire l’assunzione di donne disoccupate. In particolare, il testo di legge prende le basi dall’incentivo introdotto a suo tempo dalla Legge Fornero, che già stabiliva una riduzione al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, a fronte della stipula di contratti a tempo determinato, e indeterminato, nonché di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti già in essere.
Il nuovo testo prevede che detto esonero contributivo si applichi nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro – nel limite massimo di 6.000 euro annui – in relazione alle sole assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022.
Le destinatarie dell’agevolazione sono le seguenti:
- donne con almeno cinquant’anni di età che siano disoccupate da oltre dodici mesi ovunque residenti;
- donne di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tra le aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea si ricordano Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna;
- donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (tra cui i settori agricoltura, costruzioni, trasporto e magazzinaggio);
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Una volta ottenuta l’autorizzazione il singolo richiedente dovrà rispettare specifiche le condizioni della Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, tra cui:
- non superare il limite massimo di 800.000 euro complessivi (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) di aiuti concessi ai sensi della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020;
- tenere conto che l’incentivo non può essere concesso a imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da Covid-19.