Assunzione di persone con disabilità – sospensione obblighi in costanza di ammortizzatori COVID

Con la Circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 il Ministero del Lavoro ha chiarito che per tutte le imprese che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia devono intendersi sospesi gli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui all’art. 3, c. 5, della legge n. 68 del 1999.

Tale sospensione era già prevista per le aziende in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria non COVID che non fossero in grado di adempiere all’obbligo di assunzione disabili, pertanto il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno precisare l’equiparazione tra la situazione di emergenza pandemica alle altre ipotesi di ricorso alla Cassa Integrazione.

L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti rimane sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID – 19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate nella circoscrizione provinciale in cui ha sede l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. Tale obbligo si intende ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi previsti per l’emergenza Covid – 19.