INPS: ulteriori chiarimenti esonero contributivo per le aziende che non hanno richiesto CIG-Covid 19
Con messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non hanno richiesto trattamenti di cassa integrazione. Si tratta di quanto previsto dall’art. 3 del decreto “Agosto” (d.l. 104/2020).
Per accedere all’esonero, i datori di lavoro interessati dovranno accedere all’apposito cassetto INPS ed indicare le seguenti informazioni:
- le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l’importo dell’esonero.
Le strutture territoriali verificheranno le informazioni fornite così che possa essere fornito il codice di autorizzazione. Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente al controllo delle informazioni fornite relative ai periodi di maggio e giugno con particolare riferimento alla mancata fruizione dei trattamenti d’integrazione salariale messi a disposizione dal Governo con il decreto “Cura Italia” (d.l. 18/2020).
Le domande devono essere trasmesse entro il 31 gennaio 2021 e l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020.
L’INPS, inoltre, ricorda che: “come precisato nel messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate”.