Decreto “Ristori-quater”: indicazioni generali INPS su sospensioni versamenti dicembre 2020

Con circolare del 14 dicembre 2020, n. 145, l’INPS fornisce indicazioni generali in merito alla sospensione degli adempimenti contributivi previsti nuovamente con il d.l. 157/2020 (decreto “Ristori-quater”).

Nello specifico, si tratta delle misure previste all’art. 2, commi 1, 2 e 3 del d.l. 157/2020 che hanno previsto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020.

L’art. 2, co. 1, prevede che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente” sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.

L’INPS chiarisce che i versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. In tali ipotesi non è richiesta la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

 

Il co. 2 dell’art. 2 estende la sospensione ad ulteriori 4 categorie di imprese:

  • Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020. I codici ATECO vengono individuate nell’Allegato 1 della circolare;
  • Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (Allegato 2) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree che sono state definite come “arancioni” o “rosse”;
  • Soggetti che operano nei settori economici individuati dal decreto “Ristori-ter” (Allegato 3) con sede nelle zone “rosse”;
  • Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator (Allegato 4) con sede nelle zone “rosse”.

 

Alla luce di quanto è stato disposto dal Ministero della Salute, ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, devono considerarsi:

  • zone arancioni à Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;
  • zone rosse à Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.

Le modifiche relative all’inquadramento in zone arancioni o rosse avvenute successivamente al 26 novembre 2020 non rilevano ai fini della sospensione contributiva prevista dal decreto “Ristori-quater”.

 

L’INPS specifica, inoltre, che la sospensione prevista per il mese di dicembre riguarda esclusivamente il versamento delle prestazioni e non l’adempimento degli obblighi di informazione e comunicazione in capo ai datori di lavoro interessati e potenzialmente beneficiari delle misure previste dal d.l. 157/2020.