Termine presentazione domande IO Lavoro al 31 gennaio 2021

L’ANPAL ha informato che il termine per la presentazione delle domande finalizzate a beneficiare dell’agevolazione IO Lavoro è fissato alla data del 31 gennaio 2021. Le domande dovranno essere trasmesse tramite l’apposita procedura sul portale INPS.

L’agevolazione, che consiste  in uno sgravio dai pagamenti contributivi a carico del datore di lavoro esclusi i premi e i contributi INAIL, dovrà fare riferimento alle assunzioni avvenute nell’arco dell’anno 2020 e quindi fino alla data del 31 dicembre 2021.

L’incentivo si riferisce alle ipotesi di assunzione con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante o con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per soci lavoratori in cooperative. I soggetti interessati dall’assunzione devono necessariamente trovarsi in stato di disoccupazione.

datori di lavoro che possono fruire del beneficio sono tutti i datori di lavoro privati. Le nuove assunzioni, però, non dovranno coinvolgere soggetti che hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro. Inoltre, l’incentivo è subordinato alla circostanza per cui i nuovi assunti siano:

  • Di età compresa tra i 16 anni e i 24 anni;
  • Alternativamente, di età oltre i 25 anni senza impiego regolarmente retribuito dal almeno 6 mesi.

Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui da parametrare su base mensile. Alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS (Circ. INPS 124/2020)
L’incentivo è cumulabile con altre tipologie di incentivi.

INPS: ulteriori chiarimenti esonero contributivo per le aziende che non hanno richiesto CIG-Covid 19

Con messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non hanno richiesto trattamenti di cassa integrazione. Si tratta di quanto previsto dall’art. 3 del decreto “Agosto” (d.l. 104/2020).

Per accedere all’esonero, i datori di lavoro interessati dovranno accedere all’apposito cassetto INPS ed indicare le seguenti informazioni:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero.

Le strutture territoriali verificheranno le informazioni fornite così che possa essere fornito il codice di autorizzazione. Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente al controllo delle informazioni fornite relative ai periodi di maggio e giugno con particolare riferimento alla mancata fruizione dei trattamenti d’integrazione salariale messi a disposizione dal Governo con il decreto “Cura Italia” (d.l. 18/2020).

Le domande devono essere trasmesse entro il 31 gennaio 2021 e l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020.

L’INPS, inoltre, ricorda che: “come precisato nel messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate”.

Decreto “Ristori-quater”: indicazioni generali INPS su sospensioni versamenti dicembre 2020

Con circolare del 14 dicembre 2020, n. 145, l’INPS fornisce indicazioni generali in merito alla sospensione degli adempimenti contributivi previsti nuovamente con il d.l. 157/2020 (decreto “Ristori-quater”).

Nello specifico, si tratta delle misure previste all’art. 2, commi 1, 2 e 3 del d.l. 157/2020 che hanno previsto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020.

L’art. 2, co. 1, prevede che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente” sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.

L’INPS chiarisce che i versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. In tali ipotesi non è richiesta la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

 

Il co. 2 dell’art. 2 estende la sospensione ad ulteriori 4 categorie di imprese:

  • Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020. I codici ATECO vengono individuate nell’Allegato 1 della circolare;
  • Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (Allegato 2) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree che sono state definite come “arancioni” o “rosse”;
  • Soggetti che operano nei settori economici individuati dal decreto “Ristori-ter” (Allegato 3) con sede nelle zone “rosse”;
  • Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator (Allegato 4) con sede nelle zone “rosse”.

 

Alla luce di quanto è stato disposto dal Ministero della Salute, ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, devono considerarsi:

  • zone arancioni à Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;
  • zone rosse à Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.

Le modifiche relative all’inquadramento in zone arancioni o rosse avvenute successivamente al 26 novembre 2020 non rilevano ai fini della sospensione contributiva prevista dal decreto “Ristori-quater”.

 

L’INPS specifica, inoltre, che la sospensione prevista per il mese di dicembre riguarda esclusivamente il versamento delle prestazioni e non l’adempimento degli obblighi di informazione e comunicazione in capo ai datori di lavoro interessati e potenzialmente beneficiari delle misure previste dal d.l. 157/2020.