INCENTIVO “IO LAVORO”
L’INPS, con la circolare n.124 del 26 Ottobre 2020, fornisce le istruzioni operative per la richiesta del nuovo
incentivo IO LAVORO fruibile da tutti i datori di lavoro compresi i soggetti non imprenditori (ovvero le
associazioni, i professionisti e le associazioni di volontariato) che assumono/trasformano a tempo
indeterminato giovani (con un’età compresa tra 16 e 24 anni) e disoccupati (dai 25 anni in su che risultino
privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 a
decorrere delle competenze di novembre 2020 e utilizzabile entro e non oltre il 28 febbraio 2022.
PERIODO DI INTERVENTO, MISURA E AMBITO
L’incentivo riconosce, per un periodo pari a 12 mesi, uno sgravio totale pari al 100% dei contributi dovuti dal
datore di lavoro per ogni lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato, nel limite massimo di 8.060
euro.
ESCLUSIONI
Detto esonero contributivo non si applica:
1. ai premi assicurativi dovuti all’INAIL;
2. al contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’articolo n. 2120 del codice civile;
3. al contributo eventualmente dovuto ai Fondi di solidarietà;
4. al contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
5. alla contribuzione non avente natura previdenziale.
Non è possibile godere dell’esonero contributivo:
1. Per le assunzioni con contratto:
– di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale;
– di apprendistato di alta formazione e ricerca;
– di lavoro intermittente;
– di lavoro domestico.
2. In caso di ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’esonero si applica, con un tetto massimo mensile pari ad euro 671,66 ed una soglia giornaliera pari ad euro
21,66 (ovvero 671,66/31), alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, la cui sede di lavoro
sia situata in una delle seguenti regioni:
– “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Abruzzo, Puglia e Sicilia);
– “più sviluppate” (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Trento, Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
– “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).
Sono interessati tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, già instaurati
o da instaurare.
CONDIZIONI E CUMULO CON ALTRI INCENTIVI
Le condizioni per fruire del beneficio sono:
– l’adempimento degli obblighi contributivi e il possesso del DURC regolare;
– l’osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008);
– il rispetto degli accordi e CCNL, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– Rispetto del de minimis se il lavoratore ha compiuto i 25 anni;
– Rispetto della media ULA se si supera i limiti previsti per gli aiuti di stato previsti dalla normativa
Europea.
In ragione della natura e della misura dell’esonero, lo stesso è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
A titolo d’esempio:
– esonero triennale per assunzione di giovani (art. 1, commi 100 e seguenti, L. 205/2017);
– Incentivo per l’assunzione di lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 8 del D.L n. 4/2019).
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Per beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro interessati devono inviare telematicamente all’INPS
un’istanza preliminare di ammissione, utilizzando il modulo “IO LAVORO” disponibile all’interno
dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, indicando:
– il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione, ovvero la
trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
– l’area (Regione) di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra quelle ammesse
al finanziamento;
– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei delle mensilità supplementari;
– l’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio;
– se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti;
– se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero strutturale previsto dalla Legge
di Bilancio 2018.
Successivamente all’accoglimento dell’istanza preliminare trasmessa all’INPS, il datore di lavoro ha
l’onere di comunicare, entro il termine di 10 giorni di calendario, a pena di decadenza, l’avvenuta
assunzione, e di confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
Qualora l’istanza preliminare dovesse essere inizialmente non accolta per carenza fondi, o in assenza di
rilevamento, nella fase di consultazione da parte dell’INPS, di una dichiarazione di immediata disponibilità
(DID) validamente rilasciata dall’ANPAL, la domanda sarà contraddistinta dallo stato di “non accolta
provvisoria”, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione.