INCENTIVO “IO LAVORO”

L’INPS, con la circolare n.124 del 26 Ottobre 2020, fornisce le istruzioni operative per la richiesta del nuovo
incentivo IO LAVORO fruibile da tutti i datori di lavoro compresi i soggetti non imprenditori (ovvero le
associazioni, i professionisti e le associazioni di volontariato) che assumono/trasformano a tempo
indeterminato
giovani (con un’età compresa tra 16 e 24 anni) e disoccupati (dai 25 anni in su che risultino
privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 a
decorrere delle competenze di novembre 2020 e utilizzabile entro e non oltre il 28 febbraio 2022.
PERIODO DI INTERVENTO, MISURA E AMBITO
L’incentivo riconosce, per un periodo pari a 12 mesi, uno sgravio totale pari al 100% dei contributi dovuti dal
datore di lavoro per ogni lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato, nel limite massimo di 8.060
euro.
ESCLUSIONI
Detto esonero contributivo non si applica:
1. ai premi assicurativi dovuti all’INAIL;
2. al contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’articolo n.
2120 del codice civile;
3. al contributo eventualmente dovuto ai Fondi di solidarietà;
4. al contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
5. alla contribuzione non avente natura previdenziale.

Non è possibile godere dell’esonero contributivo:
1. Per le assunzioni con contratto:
di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale;
di apprendistato di alta formazione e ricerca;
di lavoro intermittente;
di lavoro domestico.
2. In caso di ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’esonero si applica, con un tetto massimo mensile pari ad euro 671,66 ed una soglia giornaliera pari ad euro
21,66 (ovvero 671,66/31), alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, la cui sede di lavoro
sia situata in una delle seguenti regioni:
“meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Abruzzo, Puglia e Sicilia);
“più sviluppate” (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Trento, Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
“in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).
Sono interessati tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, già instaurati
o da instaurare.
CONDIZIONI E CUMULO CON ALTRI INCENTIVI
Le condizioni per fruire del beneficio sono:
– l’adempimento degli obblighi contributivi e il possesso del DURC regolare;
– l’osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (
D.Lgs 81/2008);
– il rispetto degli accordi e CCNL, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– Rispetto del de minimis se il lavoratore ha compiuto i 25 anni;
– Rispetto della media ULA se si supera i limiti previsti per gli aiuti di stato previsti dalla normativa
Europea.
In ragione della natura e della misura dell’esonero, lo stesso è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
A titolo d’esempio:
– esonero triennale per assunzione di giovani (art. 1, commi 100 e seguenti,
L. 205/2017);
– Incentivo per l’assunzione di lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza (
art. 8 del D.L n. 4/2019).
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Per beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro interessati devono inviare telematicamente all’INPS
un’istanza preliminare di ammissione, utilizzando il modulo “IO LAVORO” disponibile all’interno
dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, indicando:
il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione, ovvero la
trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
l’area (Regione) di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra quelle ammesse
al finanziamento;
l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei delle mensilità supplementari;
l’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio;
se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti;
se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero strutturale previsto dalla Legge
di Bilancio 2018
.
Successivamente all’accoglimento dell’istanza preliminare trasmessa all’INPS, il datore di lavoro ha
l’onere di comunicare, entro il termine di
10 giorni di calendario, a pena di decadenza, l’avvenuta
assunzione, e di confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
Qualora l’istanza preliminare dovesse essere inizialmente non accolta per carenza fondi, o in assenza di
rilevamento, nella fase di consultazione da parte dell’INPS, di una dichiarazione di immediata disponibilità
(DID) validamente rilasciata dall’ANPAL, la domanda sarà contraddistinta dallo stato di “non accolta
provvisoria”, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione.

INPS: COVID-19 – sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

L’INPS, con la circolare n. 128 del 12 novembre 2020, fornisce le indicazioni relative alla fattispecie di sospensione prevista dai decreti-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”) e n. 149/2020 (cd. decreto “Ristori bis”).

Le istruzioni operative verranno fornite con apposito messaggio.

Governo: COVID-19 – pubblicato il cd. Decreto “Ristori ter”

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori ter“) con le misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.

Tra l’altro, il testo prevede:

  • l’incremento di 1,45 miliardi, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto “Ristori bis” (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta;
  • l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto;
  • l’istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
  • l’aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

INPS: COVID-19 – operativo l’esonero dei contributi per aziende che non richiedono la CIG

L’INPS, con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, fornisce le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, nel flusso Uniemens.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. L’operatore della Struttura territorialmente competente (U.O. Anagrafica e Flussi), una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’INPS precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Si fa altresì presente che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo quanto previsto al paragrafo 6 della citata circolare n. 105/2020 (ossia nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva).