DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (C.D. DECRETO DI AGOSTO) – LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (C.D. DECRETO DI AGOSTO) – LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

I nuovi trattamenti di CIG, ASSO, CIGD – durata massima:

IL DECRETO LEGGE N. 104/2020 RIDETERMINA IL NUMERO MASSIMO DI SETTIMANE RICHIEDIBILI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 ( FINO A 18 SETTIMANE COMPLESSIVE) AZZERANDO IL CONTEGGIO DI QUELLE RICHIESTE E AUTORIZZATE PER I PERIODI FINO AL 12 LUGLIO 2020, AI SENSI DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA DETTATA DAI DECRETI LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (CONVERTITO DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27), E 19 MAGGIO 2020, N. 34 ( CONVERTITO DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77).

I nuovi trattamenti di CIG, ASSO, CIGD – MESSAGGIO INPS 21/08/2020.0003131:

Per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere. Qualora i datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, abbiano già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime nove settimane di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite. A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), ridetermineranno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.

I nuovi trattamenti di CIG, ASSO, CIGD – la contribuzione addizionale:

Prima tranche di nove settimane: nessuna contribuzione addizionale

Seconda tranche di ulteriori nove settimane (richiedibile solo ove decorso il primo periodo interamente autorizzato di nove settimane): contributo addizionale determinato sulla base del  raffronto  tra  il  fatturato aziendale  del  primo  semestre  2020  e  quello  del  corrispondente semestre 2019, pari: üal 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al  lavoratore  per  le  ore  di  lavoro  non  prestate  durante   la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per  i  datori  di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; üal  18 %  per  cento  della  retribuzione  globale  che  sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate  durante  la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per  i  datori  di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato; üil contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 %  e  per  coloro  che  hanno  avviato  l’attività  di   impresa successivamente al 01/01/2019.

Il regime delle decadenze:

Invio domanda CIG COVID 19 ( 13/7 – 31/12) fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.  In fase di prima applicazione 30/09/2020
Invio dati pagamento diretto SR 41 ( 13/7 -31/12) fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione 15 settembre ( se successiva al termine di cui sopra)
Adempimenti prorogati
Invio domande accesso CIG COVID 19 e trasmissione dati pagamento in scadenza al 31/7/2020 31 agosto 2020
Invio domande accesso CIG COVID 19 e trasmissione dati pagamento in scadenza al 31/8/2020 30 settembre 2020

Esonero versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione:

A chi spetta:

datori di lavoro privati (esclusi agricoli) che non richiedono il nuovo trattamento di integrazione salariale e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno, degli ammortizzatori sociali emergenziali

Cosa spetta:

Esonero dal  versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31  dicembre  2020,  nei  limiti  del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite  nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi  e  contributi dovuti  all’INAIL,  riparametrato  e  applicato  su   base  mensile (mensilizzazione)

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote, nei limiti della contribuzione dovuta.

Contribuzione previdenziale (esclusioni):

Premi assicurativi INAIL , contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006 (Fondo Tesoreria INPS) contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo (Fondi bilaterali, FIS, Fondi alternativi) ücontributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato – o comunque destinabile – al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge n. 388/2000 contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991

Esonero versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione:

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero, si applicano i divieti di licenziamento cui all’articolo 14  del decreto; Øla violazione delle disposizioni sul divieto di licenziamento comporta la revoca dall’esonero contributivo con  efficacia  retroattiva  e  l’impossibilità  di presentare domanda di integrazione salariale emergenziale; ØL’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione  della Commissione europea nel limite di 800 mila euro; ØCon riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:

  1. a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (DURC);
  2. b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL:

L’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza e alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto Rilancio Italia. La norma, inoltre, prevede espressamente che detta proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle suddette prestazioni introdotta dal medesimo articolo 92.

L’importo  riconosciuto  per ciascuna  mensilità  aggiuntiva  è  pari  all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

(Cfr. Messaggio INPS n. 3160 del 27/8/2020)

Esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato:

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente  all’entrata  in  vigore  del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo  indeterminato,  con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti  di  lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo  massimo  di  sei  mesi  decorrenti  dall’assunzione, con esclusione dei  premi  e  contributi  dovuti  all’INAIL,  nel  limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060  euro  su  base  annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i  lavoratori  che  abbiano  avuto  un contratto   a   tempo   indeterminato   nei   sei   mesi   precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero è riconosciuto anche  nei  casi  di trasformazione  del  contratto  di   lavoro   subordinato   a   tempo determinato in contratto di lavoro a tempo  indeterminato ( trappola! vedi esclusione punto precedente)  successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è  cumulabile con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento previsti dalla normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero contributivo assunzioni a tempo determinato settore turistico e stabilimenti termali:

l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco  temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque  sino  ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato  o  con contratto di lavoro  stagionale  nei  settori  del  turismo  e  degli

stabilimenti termali (quali attività esattamente? Quelle indicate nella circolare INPS n. 94 del 14/8/2020)

In caso di conversione dei detti  contratti  in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato  si  applica  il comma 3 dell’articolo 6.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione  della Commissione europea

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine:

All’articolo  93  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 è sostituito  dal  seguente:  «1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo  21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (causali, numero proroghe, stop & go) e fino al  31  dicembre 2020 (da intendersi come ultima data entro cui operare la deroga, anche se con la proroga o rinnovo il rapporto dovesse proseguire oltre tale data), ferma restando la durata massima complessiva  di  ventiquattro mesi (o diversa durata prevista da Contratto collettivo anche aziendale?), è possibile rinnovare o prorogare per un periodo  massimo  di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato  a tempo  determinato,  anche  in  assenza  delle  condizioni  di   cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n. 81.»;
  2. b) il comma 1-bis è abrogato (l’obbligo di proroga ex lege/imponibile di manodopera esplica i suoi effetti solo per le proroghe avvenute nel periodo di vigenza della norma (19 luglio – 14 agosto), non oltre)

Art. 21 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

PROROGHE E RINNOVI •01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. •1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. •2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

dal 15 agosto 2020 la proroga o il rinnovo:

  1. a) sempre possibile per un periodo massimo di 12 mesi senza indicare la causale;
  2. b) vanno rispettati i 24 mesi di durata massima del singolo contratto a termine o di tutti i rapporti a termine per sommatoria: resta il dubbio relativo al caso in cui il contratto collettivo preveda un termine di durata per sommatoria più ampio (es. 30 mesi); dato però che si tratta di una specifica deroga normativa che non contempla tale ipotesi – almeno in via prudenziale – pare preferibile non andare oltre rispetto ai 24 mesi di legge;
  3. c) le proroghe diventano massimo 5: ossia le 4 di legge “normali” più questa – “per 1 sola volta” – eccezionale;
  4. d) in caso di rinnovo non va rispettato lo stop and go;
  5. e) datore e dipendente devono attivarsi entro il 31 dicembre 2020, a prescindere dalla nuova data di scadenza concordata (purché nel rispetto del limite di 12 mesi) a seconda della proroga o rinnovo stipulati: viene meno il precedente “blocco” del rapporto al 30 agosto 2020, inteso come fine lavoro. In pratica, per esempio, il 1° ottobre 2020 potrà essere concordata una proroga fino al 30 settembre 2021 (in pratica, dal 15 agosto e fino al 31 dicembre, ogni giorno è “buono” per concordare la proroga o il rinnovo).

Divieto di licenziamento:

Ai datori di lavoro che non  abbiano  integralmente  fruito  dei trattamenti di  integrazione  salariale  riconducibili  all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero  dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di  cui  agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  restano altresì sospese le procedure pendenti avviate  successivamente  alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Resta preclusa  al datore di lavoro, indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti,  la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge (per gli assunti prima del 7 marzo 2015).

I divieti non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati  da: Ø cessazione definitiva dell’attività dell’impresa,  conseguenti  alla  messa  in liquidazione della  società  senza  continuazione,  anche  parziale, dell’attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  o  attività  che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo  di  essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.; Ø accordo collettivo aziendale, stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali comparativamente  più  rappresentative  a  livello   nazionale (OO.SS. territoriali no RSA/RSU), di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo e ai quali è riconosciuto  il  trattamento  di  NASPI (con pagamento del ticket licenziamento); Ø fallimento, quando  non sia previsto l’esercizio  provvisorio  dell’impresa,  ovvero  ne  sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio  provvisorio  sia disposto per  uno  specifico  ramo  dell’azienda,  sono  esclusi  dal divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello stesso.

Divieto di licenziamento – revoca licenziamenti per GMO anno 2020:

Il datore  di  lavoro  che,  indipendentemente  dal  numero  dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del  contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo  3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga  alle  previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo  il  recesso  purchè  contestualmente  faccia richiesta del trattamento di cassa  integrazione  salariale,  di  cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17  marzo  2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24  aprile  2020,  n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato  senza  soluzione di continuità, senza oneri ne’ sanzioni per il datore di lavoro.

Licenziamento – casi possibili in vigenza del divieto:

  • Licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo •Licenziamenti per superamento del periodo di comporto •Licenziamenti intimati durante o al termine del periodo di prova •Licenziamento lavoratori domestici •Risoluzione rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo, non rientrerebbe il licenziamento per inidoneità psico-fisica del lavoratore.


Decontribuzione SUD
:

La disposizione prevede la concessione di un esonero del 30% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati non agricoli, con esclusione dei premi INAIL e con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020.

Sono esclusi dall’agevolazione i datori di lavoro domestico.

Regioni interessate (sede di lavoro): Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

L’agevolazione è concessa previa autorizzazione  della  Commissione  europea,   nel   rispetto   delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto  di  Stato  a sostegno   dell’economia   nell’attuale   emergenza   del    COVID-19.

Welfare aziendale – raddoppio limite 2020:

Limitatamente al periodo d’imposta 2020,  l’importo  del  valore dei beni ceduti e dei servizi  prestati  dall’azienda  ai  lavoratori dipendenti che non concorre alla  formazione  del  reddito  ai  sensi dell’articolo  51,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46

Tipologie di beni e servizi: Ø i buoni acquisto Ø i buoni carburante Ø i cesti natalizi Ø i premi per assicurazioni extra professionali Ø il cellulare ad uso privato  i generi in natura prodotti dall’azienda, etc. L’esclusione dal reddito opera anche se il fringe benefit è riconosciuto ad un solo dipendente non essendo richiesto che l’erogazione sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore ad euro 258,23 (516,46 per l’anno 2020) lo stesso concorre interamente a formare il reddito del percettore.