DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (C.D. DECRETO DI AGOSTO) – LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (C.D. DECRETO DI AGOSTO) – LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
I nuovi trattamenti di CIG, ASSO, CIGD – durata massima:
IL DECRETO LEGGE N. 104/2020 RIDETERMINA IL NUMERO MASSIMO DI SETTIMANE RICHIEDIBILI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 ( FINO A 18 SETTIMANE COMPLESSIVE) AZZERANDO IL CONTEGGIO DI QUELLE RICHIESTE E AUTORIZZATE PER I PERIODI FINO AL 12 LUGLIO 2020, AI SENSI DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA DETTATA DAI DECRETI LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (CONVERTITO DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27), E 19 MAGGIO 2020, N. 34 ( CONVERTITO DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77).
I nuovi trattamenti di CIG, ASSO, CIGD – MESSAGGIO INPS 21/08/2020.0003131:
Per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere. Qualora i datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, abbiano già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime nove settimane di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite. A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), ridetermineranno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.
I nuovi trattamenti di CIG, ASSO, CIGD – la contribuzione addizionale:
Prima tranche di nove settimane: nessuna contribuzione addizionale
Seconda tranche di ulteriori nove settimane (richiedibile solo ove decorso il primo periodo interamente autorizzato di nove settimane): contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: üal 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; üal 18 % per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato; üil contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 % e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 01/01/2019.
Il regime delle decadenze:
Invio domanda CIG COVID 19 ( 13/7 – 31/12) | fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In fase di prima applicazione 30/09/2020 |
Invio dati pagamento diretto SR 41 ( 13/7 -31/12) | fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione 15 settembre ( se successiva al termine di cui sopra) |
Adempimenti prorogati | |
Invio domande accesso CIG COVID 19 e trasmissione dati pagamento in scadenza al 31/7/2020 | 31 agosto 2020 |
Invio domande accesso CIG COVID 19 e trasmissione dati pagamento in scadenza al 31/8/2020 | 30 settembre 2020 |
Esonero versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione:
A chi spetta:
datori di lavoro privati (esclusi agricoli) che non richiedono il nuovo trattamento di integrazione salariale e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno, degli ammortizzatori sociali emergenziali
Cosa spetta:
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile (mensilizzazione)
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote, nei limiti della contribuzione dovuta.
Contribuzione previdenziale (esclusioni):
Premi assicurativi INAIL , contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006 (Fondo Tesoreria INPS) contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo (Fondi bilaterali, FIS, Fondi alternativi) ücontributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato – o comunque destinabile – al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge n. 388/2000 contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991
Esonero versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione:
Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero, si applicano i divieti di licenziamento cui all’articolo 14 del decreto; Øla violazione delle disposizioni sul divieto di licenziamento comporta la revoca dall’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale emergenziale; ØL’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea nel limite di 800 mila euro; ØCon riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:
- a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (DURC);
- b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL:
L’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza e alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto Rilancio Italia. La norma, inoltre, prevede espressamente che detta proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle suddette prestazioni introdotta dal medesimo articolo 92.
L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
(Cfr. Messaggio INPS n. 3160 del 27/8/2020)
Esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato:
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ( trappola! vedi esclusione punto precedente) successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Esonero contributivo assunzioni a tempo determinato settore turistico e stabilimenti termali:
l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali (quali attività esattamente? Quelle indicate nella circolare INPS n. 94 del 14/8/2020)
In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 dell’articolo 6.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine:
All’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (causali, numero proroghe, stop & go) e fino al 31 dicembre 2020 (da intendersi come ultima data entro cui operare la deroga, anche se con la proroga o rinnovo il rapporto dovesse proseguire oltre tale data), ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi (o diversa durata prevista da Contratto collettivo anche aziendale?), è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;
- b) il comma 1-bis è abrogato (l’obbligo di proroga ex lege/imponibile di manodopera esplica i suoi effetti solo per le proroghe avvenute nel periodo di vigenza della norma (19 luglio – 14 agosto), non oltre)
Art. 21 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81
PROROGHE E RINNOVI •01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. •1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. •2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
dal 15 agosto 2020 la proroga o il rinnovo:
- a) sempre possibile per un periodo massimo di 12 mesi senza indicare la causale;
- b) vanno rispettati i 24 mesi di durata massima del singolo contratto a termine o di tutti i rapporti a termine per sommatoria: resta il dubbio relativo al caso in cui il contratto collettivo preveda un termine di durata per sommatoria più ampio (es. 30 mesi); dato però che si tratta di una specifica deroga normativa che non contempla tale ipotesi – almeno in via prudenziale – pare preferibile non andare oltre rispetto ai 24 mesi di legge;
- c) le proroghe diventano massimo 5: ossia le 4 di legge “normali” più questa – “per 1 sola volta” – eccezionale;
- d) in caso di rinnovo non va rispettato lo stop and go;
- e) datore e dipendente devono attivarsi entro il 31 dicembre 2020, a prescindere dalla nuova data di scadenza concordata (purché nel rispetto del limite di 12 mesi) a seconda della proroga o rinnovo stipulati: viene meno il precedente “blocco” del rapporto al 30 agosto 2020, inteso come fine lavoro. In pratica, per esempio, il 1° ottobre 2020 potrà essere concordata una proroga fino al 30 settembre 2021 (in pratica, dal 15 agosto e fino al 31 dicembre, ogni giorno è “buono” per concordare la proroga o il rinnovo).
Divieto di licenziamento:
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge (per gli assunti prima del 7 marzo 2015).
I divieti non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati da: Ø cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.; Ø accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (OO.SS. territoriali no RSA/RSU), di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo e ai quali è riconosciuto il trattamento di NASPI (con pagamento del ticket licenziamento); Ø fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Divieto di licenziamento – revoca licenziamenti per GMO anno 2020:
Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purchè contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri ne’ sanzioni per il datore di lavoro.
Licenziamento – casi possibili in vigenza del divieto:
- Licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo •Licenziamenti per superamento del periodo di comporto •Licenziamenti intimati durante o al termine del periodo di prova •Licenziamento lavoratori domestici •Risoluzione rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo, non rientrerebbe il licenziamento per inidoneità psico-fisica del lavoratore.
Decontribuzione SUD:
La disposizione prevede la concessione di un esonero del 30% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati non agricoli, con esclusione dei premi INAIL e con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020.
Sono esclusi dall’agevolazione i datori di lavoro domestico.
Regioni interessate (sede di lavoro): Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’agevolazione è concessa previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Welfare aziendale – raddoppio limite 2020:
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46
Tipologie di beni e servizi: Ø i buoni acquisto Ø i buoni carburante Ø i cesti natalizi Ø i premi per assicurazioni extra professionali Ø il cellulare ad uso privato i generi in natura prodotti dall’azienda, etc. L’esclusione dal reddito opera anche se il fringe benefit è riconosciuto ad un solo dipendente non essendo richiesto che l’erogazione sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore ad euro 258,23 (516,46 per l’anno 2020) lo stesso concorre interamente a formare il reddito del percettore.