Metalmeccanici iscrizione dal 1 ottobre al Fondo MetaSalute

Dal 1° ottobre 2017, saranno iscritti automaticamente al Fondo MetaSalute (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa) i lavoratori dell’industria metalmeccanica, non in prova, aventi:
Contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time;
Contratto di apprendistato;
Contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere della data di iscrizione.
Sono ricompresi, inoltre, anche i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficano della Naspi. I lavoratori già iscritti al Fondo continueranno a risultare tali e non dovranno iscriversi nuovamente.
La comunicazione dei dati anagrafici dei lavoratori, utile per l’iscrizione al Fondo, avviene mediante l’inserimento dell’ultimo UNIEMES disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite nel Manuale di Caricamento UNIEMENS.
L’iscrizione, quindi, avviene tramite l’azienda di appartenenza che comunicherà direttamente al Fondo i dati anagrafici dei dipendenti da iscrivere.
Qualora, i dipendenti non volessero aderire al fondo dovranno comunicarlo per iscritto alla propria azienda.
Dal 1° ottobre tutti i lavoratori, anche quelli già aderenti a MetaSalute, dovranno registrarsi nuovamente al sito www.fondometasalute.it e generare le nuove credenziali che consentiranno l’accesso all’Area Riservata all’interno della quale potranno gestire la propria adesione e quella di eventuali familiari, aggiornare le anagrafiche e prenotare le prestazioni sanitarie. Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre, le credenziali d’accesso attualmente in uso per le aziende e per i lavoratori non saranno più valide.
L’adesione al Fondo comporterà una contribuzione annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156 euro (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico. Di conseguenza, la quota di 3 euro a carico del lavoratore non è più dovuta.
Infine, si precisa che dalla medesima data la contribuzione a carico del lavoratore per l’adesione all’attuale Piano Integrativo 1 si estingue in quanto ricompresa nella quota a carico del datore di lavoro. Mentre, per le adesioni all’attuale Piano Integrativo 2, la quota mensile dovuta al Fondo per ogni lavoratore sarà pari a 20,83 euro, di tale somma la parte a carico azienda non potrà essere inferiore ai 13 euro stabiliti dal CCNL. L’importo rimanente sarà suddiviso secondo le modalità contributive definite in fase di adesione al Piano Integrativo 2.