sanatoria serit

Il 24 ottobre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017; ora quindi si può avere un’idea più precisa della rottamazione delle cartelle di Equitalia e del risparmio che ne deriverà ai contribuenti.
La novità, contenuta nel D.L. 193/2016, sebbene già efficace non è ancora operativa: per accedervi è necessario presentare entro il 22 gennaio un’apposita dichiarazione che, però, ad ora non esiste. Equitalia ha tempo sino all’8 novembre per renderla disponibile sul proprio sito internet (ovvero 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 24 ottobre). Nell’attesa, ecco come funziona la nuova rottamazione, o, per chiamarla come il testo del decreto, la nuova “Definizione agevolata”.
 Somme oggetto della definizione
Potranno essere rottamati i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Sono esclusi dalla sanatoria gli importi dovuti per:
• il recupero degli aiuti di Stato;
• l’IVA riscossa all’importazione;
• i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
• le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
In riferimento a quest’ultime, le sanzioni amministrative, il decreto, dopo averle escluse, le riammette alla definizione ma solo in riferimento agli interessi. Proprio per questo ci si auspica che arrivi presto un chiarimento sul punto.
 Agevolazione
La sanatoria consente ai contribuenti-debitori di estinguere il debito senza corrispondere:
• le sanzioni incluse nei carichi;
• gli interessi di mora (art. 30, comma 1, D.P.R. 602/73);
• le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali (art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99).
Al netto di detti interessi e sanzioni, l’importo da versare sarà pari alle somme affidate a Equitalia a titolo di capitale e interessi a cui si aggiungono il relativo aggio dovuto all’agente della riscossione e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
A seguito della presentazione della dichiarazione/domanda di accesso alla rottamazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell’istanza. Equitalia, relativamente ai detti carichi, non potrà avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non potrà altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
 Dilazione delle somme definite
Il debito residuo potrà essere versato in un’unica soluzione o dilazionato entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo (art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602/73). Le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

 Revoca della definizione
In caso di mancato o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e condeterminano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

Novità Jobs act dall’ 8 ottobre 2016

Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015, di attuazione del Jobs Act.
Le modifiche apportate ed entrate in vigore dall’8 ottobre 2016, riguardano principalmente la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da difensivi a espansivi, al fine di favorire l’occupazione, l’introduzione di nuove competenze e il ricambio generazionale, ricorrendo alla riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti già in forza.
Altra modifica importante riguarda gli ammortizzatori sociali prevedendo la possibilità di proroga della CIGS nelle c.d. aree di crisi complessa per non più di 12 mesi, previa presentazione da parte dell’impresa di un piano di recupero occupazionale finalizzato alla ricollocazione del lavoratori.
Il correttivo è poi intervenuto sull’apprendistato di alta formazione e ricerca che, in assenza della regolamentazione regionale, sarà direttamente disciplinato da quella nazionale e su quello per la qualifica e il diploma professionale che diventa prorogabile di un anno per consentire all’apprendista l’ottenimento del titolo nel caso in cui non lo abbia conseguito.
Sul lavoro accessorio, è stato rafforzato il sistema sanzionatorio e la tracciabilità immediata dei voucher per contrastarne l’uso fraudolento. Il committente ha ora l’obbligo di comunicare via sms o posta elettronica, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa, i dati anagrafici del lavoratore la data di inizio e fine del rapporto di lavoro.
Le novità introdotte riguardano molteplici aspetti:

La comunicazione:
La comunicazione, innanzitutto, deve contenere:
– i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
– l’indicazione del luogo di lavoro,
– l’indicazione del giorno e dell’ora di inizio e fine della prestazione.
La comunicazione deve essere trasmessa alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro mediante sms o posta elettronica. Il caso di sms, il messaggio deve essere inviato al numero 3399942256. In caso di e-mail, il messaggio deve essere inviato all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it.
Chi deve comunicare l’utilizzo del voucher sono gli imprenditori non agricoli e i professionisti. Gli imprenditori agricoli devono comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore relativi all’utilizzo in un arco di tempo fino a 3 giorni; non devono essere comunicati, invece, inizio e fine della prestazione.

Sono previste, poi, delle disposizioni riguardanti i servizi e le politiche del lavoro. In particolare, nella Rete nazionale dei servizi sono ricompresi tutti i soggetti autorizzati e accreditati a livello nazionale e regionale; all’ANPAL sono attribuite anche le funzioni di coordinamento dei servizi e delle misure di politiche attive di lavoro, nonché dei programmi di formazione destinati ai disoccupati. Il nuovo Sistema informativo unitario per le politiche del lavoro acquisirà anche le informazioni delle banche dati del Miur e quelle relative ai dati catastali e reddituali dei cittadini.
In tema di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua da parte dei percettori di Naspi viene prevista come sanzione anche la decadenza dallo stato di disoccupazione. Sparisce la denominazione di ISFOL che dal 1° dicembre 2016 si chiamerà INAPP e avrà funzioni di ricerca, analisi e monitoraggio delle politiche pubbliche.

Sono modificate, infine, le norme sulla tutela del lavoro delle persone con disabilità, prevedendo nella quota di riserva anche le persone che abbiano un’invalidità non solo superiore ma anche pari al 60% e quelle sulle dimissioni telematiche, con la conferma che tale disciplina non si applica alle pubbliche amministrazioni e con la possibilità che anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro siano abilitati all’assistenza dei lavoratori.

Agevolazioni in scadenza al 31 dicembre 2016

Alla fine dell’anno molte agevolazioni contributive cesseranno di produrre effetti. Interessate a questo termine sono le assunzioni e le trasformazioni dei lavoratori in mobilità, i tirocini con Garanzia giovani, l’esonero biennale del 40% dei contributi e le agevolazioni per l’apprendistato professionalizzante per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9. Il DDL di bilancio 2017 in corso di approvazione introdurrà nuovi e diversi esoneri contributivi per il 2017.
Ecco la sintesi delle assunzioni agevolate che scadono:

 ASSUNZIONI DI GIOVANI CHE STANNO SVOLGENDO O HANNO SVOLTO UN TIROCINIO GARANZIA GIOVANI fino al 31/12/2016
Incentivo economico da €. 3.000 a €. 12.000;

 ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN MOBILITA’ entro il 31/12/2016
Quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10% per 18 mesi + (se assunzione a tempo pieno) contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità residua;

 ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN MOBILITA’ entro il 31/12/2016
(se assunzione a tempo determinato) Quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10% per 12 mesi;

 ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE – assunzioni entro il 31/12/2016
Esonero del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (max €. 3.250 annui) per 24 mesi;

 TRASFORMAZIONI DI LAVORATORI IN MOBILITA’ entro il 31/12/2016
Quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10% per ulteriori 12 mesi + (se trasformazioni a tempo pieno) contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità residua;

 APPRENDISTATO_PROFESSIONALIZZANTE:
Apprendisti assunti dal 1/01/2013 al 31/12/2016 da datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 le aliquote contributive a carico del datore sono: 1,61% per i primi 3 anni, 11,61% per i successivi (2,21% per i primi 3 anni, 12,21% per i successivi in caso di aziende destinatarie solo della Cigs).